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"Bonus 36%: l’Agenzia delle Entrate ricorda la nuova procedura"
fonte edilportale.it / Eventi e Appuntamenti
07/11/2011 - Dallo scorso mese di maggio chi usufruisce della detrazione Irpef del 36% per
interventi di ristrutturazione edilizia, non è più tenuto ad inviare la
comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di
Pescara, ma solo a conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni
specifici documenti.
L’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara per usufruire della detrazione del 36% - ricordiamo - è stato abolito dal DL 70/2011 ( leggi tutto).
Con il Provvedimento 149646 pubblicato il 2 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate indica nel dettaglio quali sono i documenti da conservare:
- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti;
- la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl;
- le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
- le ricevute dei bonifici di pagamento.
L’obbligo di conservazione ed esibizione agli uffici delle Entrate dei suddetti documenti era già vigente, ma l’Agenzia ha ritenuto utile fornirne nuovamente l’elenco per completezza espositiva e per la rilevanza della documentazione.
Come già detto, l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato abolito dal DL 70/2011. È sufficiente che il contribuente inserisca nella dichiarazione dei redditi tutti i dati relativi all’immobile ristrutturato. Resta invece l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
L’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara per usufruire della detrazione del 36% - ricordiamo - è stato abolito dal DL 70/2011 ( leggi tutto).
Con il Provvedimento 149646 pubblicato il 2 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate indica nel dettaglio quali sono i documenti da conservare:
- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti;
- la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl;
- le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
- le ricevute dei bonifici di pagamento.
L’obbligo di conservazione ed esibizione agli uffici delle Entrate dei suddetti documenti era già vigente, ma l’Agenzia ha ritenuto utile fornirne nuovamente l’elenco per completezza espositiva e per la rilevanza della documentazione.
Come già detto, l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato abolito dal DL 70/2011. È sufficiente che il contribuente inserisca nella dichiarazione dei redditi tutti i dati relativi all’immobile ristrutturato. Resta invece l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
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