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"Macchine: una guida per i costruttori"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
17/11/2011 - Ci sono documenti, linee guida, schede tecniche relativi alla
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non
perdono validità, riguardo alle riflessioni e ai suggerimenti contenuti, anche
dopo qualche anno dalla loro pubblicazione.
È
il caso, ad esempio, del documento “
Sicurezza
delle macchine e Testo Unico: guida applicativa per i costruttori”, un
documento prodotto da Federmacchine,
Federazione nazionale delle Associazioni dei produttori di beni strumentali
destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e
dell’artigianato.
Il
documento - risale a novembre del 2009 ed è precedente all’emanazione del Decreto
Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 – ricorda che il Decreto
legislativo 81/2008 disciplina anche gli aspetti di sicurezza e salute
correlati all’
utilizzo delle macchine,
e più in generale delle
attrezzature di
lavoro.
Ad
esempio stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature di
lavoro per le aziende utilizzatrici, “definendo comportamenti e misure che, per
una loro completa attuazione, richiedono anche ai costruttori di macchine
un contributo importante”. Inoltre il Testo Unico “contiene anche norme
direttamente rivolte ai costruttori di macchine,
compresa la regolamentazione delle procedure finalizzate all’irrogazione delle
sanzioni penali connesse alla violazione delle disposizioni di legge”.
Queste
è una
guida applicativa, nell’ottica
dei costruttori di macchine, che ha l’obiettivo di “focalizzare gli aspetti più
importanti in cui anche questi ultimi sono chiamati, direttamente o
indirettamente, a svolgere un ruolo importante per garantire la sicurezza e la
salute del lavoro”. L’analisi del Testo Unico operata dalla guida è divisa in
quattro parti:
-
Parte I: “sviluppa un’analisi e valutazione delle norme del Testo Unico
direttamente rivolte ai costruttori di macchine;
-
Parte II: è incentrata sull’analisi del Titolo III del Testo Unico (Sicurezza
delle attrezzature di lavoro);
-
Parte III: “analizza gli aspetti più tecnici che coinvolgono le attrezzature di
lavoro ( rischio
elettrico, ergonomia, movimentazione dei carichi, rumore,
cadute dall’alto, ecc.), regolamentati in varie parti del dettato legislativo”;
-
Parte IV: “tratta di un aspetto, quello della sicurezza nelle lavorazioni in
appalto, che coinvolge direttamente la sicurezza in fase d’installazione,
montaggio e manutenzione delle macchine”.
Vediamo
di riportare, a titolo esemplificativo, alcune parti di questa guida
applicativa.
Riguardo
all’
uso sicuro delle attrezzature di
lavoro ci soffermiamo su alcune indicazioni relative ai
requisiti di sicurezza (Art.70 del D. Dgs.
81/2008).
Infatti
riguardo ai requisiti di sicurezza, “nell’ambito dell’art.70 del nuovo Testo
Unico è stata effettuata un’importante
riorganizzazione
delle norme, con rilevanti differenze rispetto alla precedente
impostazione, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità per il datore
di lavoro – utilizzatore”.
Ad
esempio al comma 1 dell’articolo 70 “si sancisce l’obbligo per il datore
di lavoro di dotare i lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, ovviamente ad esse applicabili, sia come prodotto sia
come periodo di costruzione, pena l’applicazione della sanzione dell’arresto da
tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro”.
E
questa nuova previsione costituisce una novità che crea – come indicato da
Federmacchine – un “
parallelismo”
tra le responsabilità del costruttore e le responsabilità dell’utilizzatore,
comunque tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, in
relazione alla propria attività, come già stabilito al successivo articolo 71.
Insomma
il concetto di
dotare i lavoratori di
attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto “richiama peraltro
immediatamente i casi in cui è lo stesso acquirente che si assume le
responsabilità tipiche del fabbricante, per esempio nel caso di interventi
eseguiti dall’acquirente sulle macchine, che possono costituire nuova
immissione sul mercato o messa in servizio, oltre, ovviamente, al caso di
macchine ‘autocostruite’, o di assemblaggio di più macchine al fine di comporre
una linea”.
Rimandandovi
ad una lettura diretta del documento in merito al tema appena trattato, veniamo
alla
valutazione dei rischi delle
attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro.
Il
2° comma dell’art.71 del D.Lgs. 81/2008 “individua le caratteristiche che
devono essere tenute in considerazione ai fini della
scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre,
anche in fase di valutazione
dei rischi:
-
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
-
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
-
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
-
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
In
particolare l’aspetto riguardante i
rischi
da interferenze “è una previsione che rappresenta una novità, anche se tale
aspetto avrebbe già dovuto essere tenuto in considerazione in quanto
evidentemente riconducibile ai principi generali di tutela e prevenzione”. In
questo caso il legislatore ha espressamente richiamato la “necessità di
analizzare tutti i rischi connessi all’inserimento di un’ attrezzatura
di lavoro all’interno di un ciclo produttivo, e di un dato ambiente di
lavoro, compresi evidentemente quelli di interferenze con altri macchinari
in uso, o con caratteristiche dell’ambiente di lavoro, che possano interagire
negativamente con le attrezzature, generando situazioni di pericolo o di
rischio”.
Questo
comma – continua il documento - è un “
punto
fondamentale relativamente agli obblighi del datore di lavoro in tema di
utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, in quanto prevede espressamente
la necessità di una valutazione
dei rischi specifica,
prima
dell’inserimento di un’attrezzatura di lavoro nell’ambiente operativo”. E tale
valutazione “è sempre obbligatoria, anche quando la macchina
da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE”.
La valutazione
di cui al comma 2 dell’art.71 è “innanzitutto relativa alla sicurezza
dell’inserimento della macchina all’interno dell’ambiente di lavoro, con
conseguente obbligo – per l’utilizzatore / datore di lavoro – di effettuare una
valutazione preventiva dei tipici
rischi connessi a tale fatto (spazi, illuminazione, viabilità, rispetto delle
distanze e delle dimensioni dei corridoi/aree di accesso alle macchine, rumore, sostanze
emesse in ambiente, aspetti collegati alla polverosità, eventuali
collegamenti ai sistemi di aspirazione centrali, collegamenti adeguati alle
linee di alimentazione o al sito di impiego,ecc.)”.
È
evidente che per una corretta scelta delle idonee attrezzature
di lavoro (quindi anche delle macchine) “è importante che il datore di
lavoro verifichi - e comunichi espressamente al costruttore della macchina - se
vi sono esigenze particolari in termini, ad esempio, di: materiali da lavorare,
aspetti logistici, condizioni ambientali, condizioni di alimentazione,
necessità di formazione del personale, situazioni di rischio particolare, che
devono essere preventivamente discusse e concordate”.
Ricordiamo,
per concludere, che “come
attività
propedeutica a tale valutazione
il datore di lavoro dovrà anche:
-
valutare la correttezza e completezza della documentazione relativa alla
macchina da inserire nell’ambiente di lavoro (dichiarazioni o attestazioni di
conformità, manuali d’uso e manutenzione, ecc.);
-
valutare e prevedere soluzioni relativamente ai rischi residui evidenziati dal
costruttore nelle istruzioni per l’uso”;
-
verificare le eventuali problematiche di sicurezza connesse all’inserimento della
macchina all’interno di un “insieme”, ovvero le problematiche di inserimento in
ambiente di lavoro di una linea o impianto
completo;
-
“verificare che non sussistano rischi
palesi presenti sulla macchina”;
-
“se trattasi di macchina ‘usata’ non marcata CE, verificare se, al di là del
rispetto dei contenuti minimi indicati in allegato V (la cui vigenza deve
essere attestata dal cedente tramite l’obbligatoria attestazione di conformità
di cui all’art. 72 comma 1”), “la macchina è anche conforme alle altre parti
del D.Lgs. 81/2008, che coprono i possibili rischi che un’attrezzatura di
lavoro può presentare (ad esempio il rischio elettrico, il rischio da
elettricità statica, l’ergonomia, il rumore,
le radiazioni, ecc.), nonché se è aggiornata tecnicamente in relazione alla
evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione secondo quanto previsto all’art. 71 comma 4 lett. a) punto
3, che rimanda all’art. 18 1° comma lett z)”.
L’
indice del documento:
Parte
I: Le disposizioni legislative per i costruttori di macchine e attrezzature di
lavoro
Premessa
1.1
Obblighi e prescrizioni in capo ai costruttori
1.2
Accertamento di non conformità, intervento degli organismi di vigilanza e
controllo, sistema sanzionatorio
1.2.1
Reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime – Decreto 231 – Modelli
organizzativi
1.3
Interventi di modifica sulle macchine in uso
1.4
Vendita, noleggio e concessione in uso di macchine ed attrezzature di lavoro
1.4.1
Soggetti interessati all’Attestazione di Conformità di cui all’art. 11 co. 1
del DPR 459/1996 e all’art. 72 co. 1 del d. Lgs n. 81/2008
1.4.2
Tempi di emissione e modello di riferimento
1.5
Altri obblighi di dichiarazione applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
(e non soltanto a quelle non marcate CE).
Allegati
1, 2, 3 e 4: Modelli Federmacchine per attestazioni di conformità macchine
usate e dichiarazioni in sede di utilizzo di macchine di terzi
Parte
II : Le disposizioni legislative sull’uso di attrezzature di lavoro
2.1
Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: aspetti generali
2.2
Uso sicuro delle attrezzature di lavoro: il Titolo III del Testo Unico
2.2.1
Definizioni (art. 69)
2.2.2
Requisiti di sicurezza (Art.70)
2.2.3.
Obblighi del datore di lavoro (art.71)
2.2.3.1
La valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di
lavoro:cosa l’utilizzatore deve valutare
2.2.4
Ergonomia e macchinario
2.2.5
Controlli sulle macchine e registro dei controlli
2.3
Il manuale d’uso e Manutenzione come strumento di supporto al datore di lavoro
2.3.1
Altri contenuti del Manuale rilevanti per il datore di lavoro
2.4
Aspetti da considerare all’atto dell’acquisto e della gestione di una macchina
Parte
III: I requisiti di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro
3.1.
Lavori elettrici e lavori in quota
3.2
Segnaletica, movimentazione carichi, videoterminali, agenti fisici e chimici
3.3
Allegato V del DLgs 81/2008: requisiti di sicurezza delle attrezzature di
lavoro
3.4
Allegato VII D. Lgs 81/2008: verifiche di attrezzature di lavoro
Parte
IV: Lavorazioni in appalto connesse all’installazione e manutenzione di
macchinari – Gli obblighi del fornitore di attrezzature di lavoro (art. 26 del
Testo Unico)
4.1
L’art. 26 del Testo Unico e il ruolo dell’installatore di impianti:
Inquadramento giuridico e contrattuale
4.2
I contenuti normativi dell’art. 26 del Testo Unico. Obblighi dei fornitori di
macchine
4.3
Valutazione dell’idoneità tecnico professionale
4.4
Coinvolgimento dei subappaltatori
4.5
Costi relativi alla sicurezza
4.6
Come gestire la sicurezza nelle lavorazioni di installazione, montaggio e
manutenzione di
macchine.
I compiti e il ruolo del fornitore di macchine
4.7
Tesserino di riconoscimento e altri adempimenti per i lavoratori
NB: Il documento
presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 17 del
27 gennaio 2010. Tuttavia offre ancora utili
suggerimenti e spunti di riflessioni relativi alla prevenzione del rischio
macchina in relazione all’applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Federmacchine,
“ Sicurezza
delle macchine e Testo Unico: guida applicativa per i costruttori”,
(formato PDF, 1.92 MB).
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