"Pulizia di silos, serve esperienza"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
Stop ai lavori di pulitura di silos e cisterne senza adeguata formazione dei
lavoratori e dispositivi di sicurezza.
Il 23 novembre entra in vigore il dpr n. 177/2011 che approva il regolamento per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Le disposizioni, che resteranno valide in attesa della definizione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese previsto dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008 e s.m.i.), stabiliscono tra l'altro che per svolgere attività lavorativa in ambienti confinati l'azienda deve avere in forza personale con esperienza almeno triennale (in misura non inferiore al 30% della forza lavoro), munito di specifici dispositivi di protezione individuale (maschere protettive ecc.), di attrezzature e di strumentazioni (come rilevatori di gas, respiratori ecc.) idonei a prevenire i rischi.
Finalità e ambito di applicazione. Il regolamento disciplina il sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali individuati ai sensi degli articoli 66 e 121 del T.u. sicurezza (si veda tabella). Restano comunque disposizioni di carattere temporaneo, in attesa della definizione del complessivo sistema previsto dal Tu. sicurezza.
Le nuove regole. Il regolamento stabilisce che qualsiasi attività lavorativa
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere
svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del
possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle disposizioni in
materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione
delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione delle norme relative
alle imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in
percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche
con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati. Tale
esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono
le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato
per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali
attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (contenuti e
modalità della formazione verranno individuati entro 90 giorni con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali);
e) possesso di
dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto
il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla
applicazione di procedure di sicurezza;
g) rispetto delle vigenti previsioni,
ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva
(Durc);
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
LE PRESCRIZIONI DEL T.U. SICUREZZA - Lavori in
ambienti sospetti di inquinamento (Articolo 66 del T.u. sicurezza)
È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture,
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità
fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla
pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di
sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di
apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi Presenza di gas negli scavi (Articolo 121 del T.u. sicurezza) Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo a infiltrazione di sostanze pericolose.
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