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"Etichette, domani in Gazzetta il regolamento sulle informazioni ai consumatori"

fonte redazione Alimenti&Bevande / Sicurezza alimentare

22/11/2011 - Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di domani il regolamento comunitario sulle informazioni alimentari ai consumatori.
Per fare il punto sulle novità introdotte dal provvedimento, il sito www.ilfattoalimentare.it ha pubblicato “L’etichetta”, un ebook di 50 pagine.
L’autore, Dario Dongo, e l’editore, Roberto La Pira, hanno deciso di trasformare il libro in un progetto per raccogliere fondi a favore della Somalia. Oltre 60 operatori hanno aderito e sono stati raccolti e versati direttamente 90.000 euro a: Agire, Medici senza Frontiere e Oxfam. I lettori che vogliono possono contribuire.
Ecco le novità principali del regolamento:

- Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. Si possono utilizzare altri schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, solo se di facile comprensione.
- Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
- È obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni). La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine: al latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni ingredienti come la carne nella preparazione di altri cibi o il latte nei prodotti lattiero-caseari quando rappresentano più del 50% dell’alimento. Non ha quindi nessun valore legale la norma votata pochi mesi fa dal Parlamento italiano che prevede l’obbligo di indicare l’origine su tutti i prodotti.
- Quando un alimento congelato o surgelato viene venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
- La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Quando invece i filetti, le fette o le porzioni sono composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, bisogna specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: carne separata meccanicamente.
- I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.
- Gli allergeni vanno evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore).
- La scritta “oli e grassi vegetali” va abbinata all’indicazione dell’olio o del grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.
- L’acqua: quando la presenza nel prodotto finito dell’acqua aggiunta è superiore al 5% è obbligatorio indicarlo in etichetta.
- Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003), l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
- La data di scadenza va indicata anche sulle confezioni preconfezionate poste all'interno del prodotto.
- La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
- Acidi grassi trans: entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione redige un rapporto per valutare se riportare l’indicazione relativa agli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Sino a quel momento è vietato riportare questa indicazione anche in modo volontario.
- Le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
- Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”).

Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali).

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