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"Linee guida per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
23/11/2011 - La Regione
Lombardia - preso atto della continuità del " Piano
regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi
di lavoro" rispetto al precedente Piano 2008-2010 – ha ritenuto che il
documento "
Linee di indirizzo per
l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili" costituisca
uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano
regionale.
Il
documento, elaborato dal laboratorio di approfondimento "Costruzioni"
nel corso del triennio 2008-2010, viene quindi approvato il 15 novembre 2011
dalla Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, con
Decreto n. 10602.
Riguardo
al ruolo del coordinatore l’
introduzione
del documento evidenzia una “
notevole
variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e
coordinamento delle attività
di cantiere. A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai
rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione”.
Questa
linea di indirizzo propone
strumenti
concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e
modalità di assolvimento, con riferimento a quanto contenuto nel Decreto
legislativo 81/2008.
In
particolare le indicazioni riportate “riguardano un insieme di attività che se
svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima
prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in
oggetto correttamente ed eticamente”: si tratta di “regole” volontarie che “
non sostituiscono in alcun modo i contenuti
di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative
a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi”.
La
prima parte del documento ricorda il
quadro
normativo di riferimento e si sofferma sulle figure di sistema, sulle responsabilità
congiunte di committente
e coordinatori, sugli obblighi di imprese affidatarie, imprese
esecutrici e coordinatori.
Vediamo
a questo proposito gli
obblighi del
coordinatore per la progettazione (CSP), coordinatore che durante la
progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte deve:
- “redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
secondo quanto stabilito dalla norma;
- predisporre un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’opera;
- coordinare l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 90, comma 1 del T.U.”.
Sempre
in relazione agli obblighi, durante la realizzazione dell’opera, il
coordinatore per l’esecuzione
dei lavori ( CSE):
- “verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo;
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento
e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi
i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e
propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto;
- nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l’esecuzione da comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Sanitaria
Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente
competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Nel
documento sono presenti - oltre a rappresentazioni grafiche che individuano
schematicamente rapporti
di lavoro, fasi e criticità nelle attività di CSP e CSE – delle
tabelle che esplicitano ed “enfatizzano” le “azioni che più si riferiscono ai compiti e agli
obblighi dei Coordinatori (CSP e CSE) e che l’esperienza di questi anni segnala
come non sempre attuate”.
Riprendiamo
brevemente alcuni dei contenuti della tabella relativa ai
compiti del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
-
conferimento incarico: prima
dell’affidamento dei lavori alle imprese, nei casi previsti, il committente o
il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione;
-
assistenza sui contenuti della legge al
committente privato: al momento dell’incarico informa “in virtù di un
dovere deontologico il committente degli obblighi previsti a suo carico dal
T.U.”, perché ci sia chiarezza fin dal primo momento sui compiti di ciascuna
figura di sistema;
-
analisi del PSC e dei documenti
progettuali: “analisi di tutti documenti con particolare attenzione al
progetto, al PSC, alle tavole relative all’organizzazione del cantiere
e al cronoprogramma (prestando attenzione alla gestione degli aspetti
interferenziali e ambientali)”;
-
analisi/visita del sito: “confrontando
il PSC consegnatogli dal Committente, con particolare attenzione alle
caratteristiche dell’area e all’accessibilità”;
-
eventuale integrazione del PSC (in
relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche significative
dell’intervento e alle eventuali proposte delle imprese esecutrici): il CSE
integra e/o adegua il PSC in relazione all’analisi effettuata;
-
procedura di gestione del coordinamento
con definizione della relativa modulistica (prima dell’inizio dei lavori):
il CSE
“definisce le procedure finalizzate al coordinamento e ai controlli. Il CSE
definisce la modulistica necessaria alla gestione del coordinamento (es. modulo
di rapporto di sopralluogo; verbale di riunione e coordinamento; verbale di comunicazione
alle imprese; verbale di sospensione attività per pericolo grave e imminente;
richiesta di sospensione dei pagamenti degli oneri della sicurezza per
inadempimento al PSC; altro)”;
-
coerenza e conformità dei POS (prima
dell’ingresso delle imprese in cantiere): “il CSE controlla l’idoneità dei POS
verificandone la congruenza con il PSC”;
-
organizzare l’informazione (quando
necessario; durante le riunioni di coordinamento): “il CSE verifica verbalmente
e/o in forma scritta il passaggio di informazioni presso i datori di lavoro e i
lavoratori autonomi presenti in cantiere”;
-
organizzazione della cooperazione e del
coordinamento delle attività (riunioni):”le riunioni di coordinamento con
tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere indette dal CSE, che
le convocherà a sua discrezione. Il verbale della riunione con le relative
decisioni sarà sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso a tutte le imprese e
ai lavoratori autonomi interessati (a cura dell’impresa affidataria per i propri
subappaltatori)”;
-
coordinamento con Direttore Lavori:
“il CSE valuta con la direzione lavori in riunioni periodiche, le criticità
delle fasi lavorative, in particolare devono essere oggetto di esame: il
programma dei lavori, l’interferenza delle lavorazioni tra imprese, la scelta
dei materiali e prodotti chimici, i sistemi di sicurezza da porre in esercizio
per la successiva manutenzione dell’opera”;
-
aggiornamento del PSC e del fascicolo:
“in caso di varianti in corso d’opera, modifiche alla costruzione, ecc., il CSE
deve provvedere qualora fosse necessario, all’aggiornamento delle tavole
esplicative allegate al PSC, del programma lavori e del fascicolo”;
-
verifica e aggiornamento del cronoprogramma: “sulla scorta delle previsioni
fornite dal committente ai sensi dell’art. 90 comma 1 del T.U. ed ai sensi del
punto 2.3.3 dell’allegato XV”;
-
verifica dell’applicazione delle disposizioni
contenute nel PSC: “mediante specifici sopralluoghi in cantiere in funzione
dell’evoluzione dei lavori e dei rischi presenti possibilmente con stesura di
apposito verbale”;
-
parere per il pagamento degli oneri per
la sicurezza: “a fronte di richiesta espressa del Direttore dei Lavori, il
CSE esprime parere
di merito”;
-
raccoglie le evidenze documentali relative
all’attività di formazione fatta ai lavoratori presenti in cantiere (al momento
della verifica del POS): il CSE “deve verificare che nel POS
risulti che i lavoratori siano stati informati e formati sulle corrette
procedure di lavoro, sulle misure di sicurezza a cui attenersi, sull’uso
corretto dei DPC e DPI”;
-
presenza in cantiere: il CSE “deve
avere una presenza all’interno del cantiere tale da poter garantire l’attività
di coordinamento per cui ha ricevuto l’incarico dal committente e per poter
eseguire quanto previsto dall’art. 92 del T.U.”. All’inizio delle attività
(inizio dei lavori) “possibilmente in accordo con la DL, deve effettuare
un’analisi approfondita del cronoprogramma, individuando tutte le attività
critiche che dovranno vedere in cantiere la sua presenza, con particolare
attenzione alla gestione delle interferenze”. Inoltre “deve osservare lo stato
delle attività in relazione ai contenuti del PSC”;
-
raccolta della documentazione tecnica
inerente il fascicolo: il CSE “deve aggiornare il fascicolo, corredandolo
di documentazione tecnica”;
-
informazioni al committente: il CSE
“comunica periodicamente al committente sull’andamento delle attività e gli
aspetti specifici (es: lavorazioni a rischio, interferenze, ecc.)”;
-
comunicazione alla Azienda Sanitaria
Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro (nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti i necessari provvedimenti):
“Comunicazione scritta. Si raccomanda il
preventivo coinvolgimento degli organismi paritetici di settore”;
-
redazione di PSC e predisposizione del
fascicolo: “nei casi in cui, dopo l’affidamento dell’incarico ad un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più
imprese oppure nei casi in cui non sia stato nominato il CSP
perché non previsto”.
Ricordiamo,
per concludere, che il termine “
coordinatore” riveste un preciso
significato: “infatti al di là
delle attività che è chiamato a svolgere, deve rivestire un ruolo di
‘guida’ ai fini della sicurezza per le diverse
figure che intervengono nel processo di progettazione e di esecuzione
dell’opera, favorire il confronto e garantire la coerenza del processo.
Per questo, il
Testo Unico ha richiesto uno specifico ‘
corso di formazione’, abilitante alla professione
di coordinatore, ed ha introdotto un aggiornamento periodico obbligatorio”.
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