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"Rischio stress lavoro-correlato: normativa e good practice"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
24/11/2011 - Dal primo gennaio di quest’anno siamo in “fase di esigibilità” per
quanto riguarda la programmazione e l’avvio delle attività di
valutazione stress lavoro-correlato e
cominciano ad emergere dal “sistema imprese”
esperienze ricche di indicazioni pratiche sulle fasi del percorso
di valutazione con specifico riferimento alle “Indicazioni per la
valutazione dello stress lavoro-correlato” della Commissione Consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Per
questo motivo è utile in questa fase segnalare ai nostri lettori materiali come
il documento “
Valutazione del rischio
stress lavoro-correlato. Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti
normativi integrati”, un documento elaborato dal laboratorio "Stress
lavoro correlato" della Regione
Lombardia nel corso del triennio 2008-2011 e approvato dalla Regione il 15
novembre 2011 con
Decreto n. 10611
per “ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni metodologiche ad un
quadro articolato e quindi non semplicistico, ma sicuramente armonico ed
integrato”.
Il
documento regionale ha anche altri
obiettivi:
-
“accompagnare il percorso valutativo in atto presso le imprese chiarendo in
particolare le caratteristiche intrinseche della fase di valutazione
preliminare e, qualora necessaria, della fase di valutazione approfondita
prevista dagli indirizzi della Commissione Consultiva;
-
dare indicazioni per l’applicazione di metodi e strumenti opportuni per il
percorso di Valutazione del rischio
SLC, evitando quelli che potrebbero risultare inadeguati;
-
fornire utili suggerimenti per un percorso di valutazione e gestione del
rischio SLC praticabile e fattibile anche da parte delle piccole imprese;
-
valorizzare il contributo delle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia come
utile riferimento in termini di ‘metodi’ e ‘criteri’ di approccio al percorso
valutativo”.
Il
documento presenta innanzitutto un “
focus
sull’esigibilità” dove si sottolinea che gli indirizzi
normativi “costituiscono una sorta di ‘triangolo’ della esigibilità in
materia di valutazione
del rischio stress lavoro-correlato”:
-
al vertice di questo triangolo sta il Titolo I del Decreto
Legislativo 8 aprile 2008 n. 81;
-
il secondo “angolo è rappresentato dal documento della Commissione Consultiva;
-
il terzo “angolo è rappresentato dall’Accordo Interconfederale 2008 che
rappresenta il recepimento a livello nazionale dell’Accordo Europeo 2004.
In
questo senso l’analisi di questi tre importanti riferimenti (nel documento si riportano
i passaggi di rilievo) definisce e circoscrive il “quadro dell’esigibilità”.
Il
documento fornisce altresì suggerimenti sui
criteri, metodi e strumenti per l’effettuazione di un buon percorso di
valutazione del rischio (
Good
Practice).
Queste
in particolare le indicazioni relative ai
criteri
del percorso valutativo:
- “essere
promosso e
gestito direttamente dal
datore del lavoro e dal
top
management; a questo proposito riteniamo necessario ribadire che non
esistono criteri basati su dimensioni aziendali e numero di addetti che
giustifichino l’esenzione dall’intervento. Esiste, invece, un infinito
gradiente di complessità, per cui le Piccole Medie Imprese interessate non
hanno motivo di allarmarsi, in quanto minore è la complessità aziendale
maggiore è la possibilità di ricorrere a metodi e strumenti semplici;
-
essere accompagnato da adeguate
azioni
informative e formative all’interno della realtà lavorativa, sia per far
conoscere il programma di valutazione e gestione del rischio
stress, sia per migliorare la conoscenza del problema da parte dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, anche al fine di favorirne la
partecipazione consapevole. Anche dirigenti e proposti dovranno essere
coinvolti”. Il documento sottolinea che “la formazione è da ritenersi
‘auspicabile’ per tutti i partecipanti al processo di VdR del Gruppo Aziendale
di Coordinamento (DL, figure del sistema di prevenzione aziendale, eventuali
lavoratori coinvolti)”. Per le piccole
imprese con meno di 20 dipendenti “sulla base della VdR preliminare sarà
possibile identificare l’opportunità di azioni formative più allargate
all’interno dell’intera realtà aziendale”;
-
“essere orientato alle soluzioni, soprattutto
soluzioni di tipo collettivo, a forte valenza preventiva. Affrontare
e risolvere casi individuali ‘ex post’ è certamente utile e necessario, ma non
può essere considerato una ‘soluzione preventiva’. Questo richiede un approccio
di ‘non medicalizzazione’, a carattere fortemente interdisciplinare;
-
imperniarsi sulla
partecipazione
effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti, che devono essere consultati fin dalle fasi
iniziali dell’intervento”. In particolare per le piccole imprese con meno di 20
dipendenti, ove è ricorrente la figura del RLST “tale coinvolgimento potrà
realizzarsi, oltre che in sede di riunione periodica secondo le modalità
previste dal D.Lgs. 81/08 (obbligatoria per > 15 dipendenti), anche a
conclusione della Valutazione
Preliminare, condividendone i risultati, le azioni di miglioramento da
intraprendere lungo tutto l’arco dei successivi step di monitoraggio”;
-
“garantire sempre e comunque la
centralità
degli attori interni della prevenzione (RSPP, Medico
competente, RLS) anche nel caso che il ‘metodo’ venga importato
dall’esterno;
-
integrarsi armonicamente (e non per mera sommazione) nel
processo complessivo di valutazione dei rischi e nel relativo
documento; il documento di valutazione
del rischio da stress lavorativo deve essere pertanto organicamente
implementato nel documento globale di valutazione del rischio aziendale (art.
28 comma 2 D.Lgs. 81/08) ed integrato nel programma generale di prevenzione e
protezione aziendale”.
Rimandando
ad un prossimo articolo l’approfondimento relativo agli strumenti da utilizzare
nel percorso e alle riflessioni su possibili arricchimenti di percorso (best
practice), concludiamo questa prima presentazione del documento parlando del
metodo.
Riguardo
al
percorso metodologico, si
evidenzia come “un metodo da adottare non possa limitarsi all’applicazione di
un singolo strumento (es.: somministrazione di un questionario), ma preveda la
scelta nell’ambito di diverse ‘famiglie’ generali di intervento, di un mix di
strumenti / azioni specifiche utili ad identificare e gestire il rischio
SLC all’interno di una organizzazione aziendale specifica”.
Questi
gli
interventi generali posti alla base
di un percorso metodologico, utile ad effettuare un “buon percorso” di
valutazione dei rischi (VdR) SLC:
-
azioni comunicative ed informative;
-
analisi documentale;
-
osservazione diretta;
-
percezione soggettiva dello stress lavoro-correlato;
-
soluzioni di prevenzione collettiva;
-
soluzione di casi individuali;
-
sorveglianza sanitaria;
-
piano di monitoraggio”.
Per
finire e a titolo puramente esemplificativo, il documento evidenzia
due particolari punti metodologici
utili a garantire l’efficacia dell’intervento, da definire già in fase di
programmazione:
-
“è necessaria una strategia di comunicazione adeguata all’intervento di valutazione
del rischio specifico, che non ne vanifichi l’efficacia. A titolo puramente
esemplificativo si rimarca l’utilità di un’opera iniziale di sensibilizzazione
sia sul management (dirigenti/preposti) sia su tutti i lavoratori;
-
può essere opportuno e l’utile istituire un gruppo aziendale che coordini e
presidi l’intero percorso. Del gruppo, data la complessità del tema e le
necessità di programmazione, potrebbero far parte, oltre ai componenti del
sistema di prevenzione aziendale (RSPP, MC, RLS),
anche soggetti di altri settori strategici dell’azienda (risorse umane, ecc).
Ogni singola azienda valuterà caso per caso sulla base delle specifiche
caratteristiche la composizione del gruppo. Laddove le competenze interne
risulteranno essere ‘oggettivamente’ insufficienti, per evitare carenze/errori
nel processo
di valutazione/gestione del rischio, può essere consigliabile che le stesse
vengano integrate con competenze esterne”.
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