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"Edilizia: i controlli per ridurre il rischio elettrico"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
24/11/2011 - Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è soffermato sul
rischio elettrico attraverso una pubblicazione
prodotta da Suva, istituto svizzero per
l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, che scontava le differenze
tra Svizzera e Italia sia in riferimento alla normativa nazionale che alla
distribuzione di energia.
Veniamo
dunque ad una pubblicazione realizzata in Italia e precisamente ad un
Quaderno Tecnico prodotto dall’ Azienda
Sanitaria Locale di Milano e curato dal
Dott. Mauro Baldissin (Tecnico della Prevenzione).
Il
documento, dal titolo “
Cantieri edili: controlli fondamentali per
ridurre il rischio elettrico”, parte dalla premessa che nei cantieri
edili i rischi
di natura elettrica “assumono particolare rilevanza a causa delle severe
condizioni ambientali in cui si trovano ad operare gli impianti e le apparecchiature
elettriche”.
Ad
esempio si può pensare alle “possibili sollecitazioni meccaniche derivanti dall’uso
di macchine per movimento terra e di altre attrezzature da cantiere,
agli effetti della luce e delle escursioni termiche sulle parti in materiale
plastico, alle vibrazioni, alla presenza di polveri e liquidi, all’esposizione
ad avverse condizioni atmosferiche”.
Questo
lavoro è rivolto in particolare a tutti coloro che si occupano della
valutazione e gestione dei rischi a vario titolo (datori di lavoro,
coordinatori per la sicurezza, RSPP, ecc.) e che, “sprovvisti di specifica
conoscenza in materia di sicurezza
elettrica, hanno necessità di una
Lista
di controllo che gli consenta di individuare i principali rischi elettrici
e le misure di prevenzione più comuni, rinviando agli specialisti del settore
(progettisti, installatori) gli approfondimenti ritenuti necessari”.
Il
documento - che vi invitiamo a visionare direttamente - è corredato da bozze di
documenti e specialmente da numerose
foto
che ripropongono nel dettaglio problemi, pericoli e indicazioni in merito a:
-
“integrità del materiale elettrico;
-
modifiche non autorizzate delle apparecchiature;
-
idoneità del materiale
elettrico all’uso gravoso in cantiere edile prevista dal fabbricante;
-
installazione dell’impianto elettrico a regola d’arte;
-
protezione contro i fulmini delle strutture metalliche;
-
organizzazione/gestione”.
Ad
esempio riguardo all’
integrità del
materiale elettrico sono presentate foto relative a protezioni danneggiate,
protezioni mancanti, cavi danneggiati e a conduttori di protezione
tagliati/strappati.
Nella
sezione relativa alle
modifiche non
autorizzate delle apparecchiature
sono riportate invece foto relative ai
dispositivi
di protezione contro le sovracorrenti e i
guasti a terra. Ad esempio con riferimento ad “un dispositivo
magnetotermico sostituito con altro di taglia troppo alta e con differenziale
non da 0,03 A” e a “fusibili sostituiti
con altri di taglia troppo alta”.
In
merito all’
idoneità del materiale
elettrico all’uso gravoso in cantiere
edile prevista dal fabbricante sono riportate immagini e indicazioni dei
requisiti di sicurezza relativi a:
-
apparecchi di illuminazione;
-
quadri elettrici (devono riportare in targa il riferimento alla specifica norma
di prodotto per quadri da cantiere);
-
cavi soggetti a movimento (es. prolunghe);
-
prese e spine.
Questi
i
documenti contenuti nel Quaderno tecnico:
-
in relazione all’installazione dell’ impianto
elettrico, un
modello di
dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (Art. 7 del
Decreto M.S.E. n. 37 del 22 gennaio 2008 – Decreto M.S.E. del 19 maggio 2010);
-
in relazione alla valutazione
del rischio di fulminazione (Norma CEI EN 62305), una
relazione
tecnica per la protezione contro i fulmini delle strutture metalliche di
notevoli dimensioni ( Decreto
Legislativo 81/2008, Allegato IV e DPR 462/01, art. 2).
Riportiamo
alcune indicazioni tratte dalla sezione dedicata a
organizzazione/gestione.
Ad
esempio si ricorda che “oltre all’installazione di nuovi impianti
elettrici, devono essere effettuati da imprese abilitate (art. 3 DM
22.01.2008 n. 37) anche
interventi
quali:
-
trasformazione (modifica delle sezioni dei conduttori, sostituzione dei
dispositivi di protezione dei circuiti per aumento di potenza dei carichi,
cambio delle condizioni di alimentazione dell’impianto, ecc.);
-
ampliamento, (aggiunta di uno o più circuiti);
-
manutenzione straordinaria (sostituzione di un componente con altro avente
caratteristiche diverse, aggiunta di prese a spina o punti di utenza su
circuiti esistenti, ecc.)”.
Inoltre
riguardo alle
verifiche iniziali
“prima della consegna e messa in servizio dell’ impianto
elettrico, l’installatore deve eseguire le verifiche prescritte dalle norme
CEI (CEI 64-8/6)” e riguardo alle
verifiche
periodiche, “date le continue trasformazioni, le frequenti modifiche o
l’introduzione di nuovi apparecchi o materiali riciclati da altri cantieri è
necessario controllare gli impianti e le apparecchiature
elettriche.
Il
controllo deve riguardare in particolare:
-
i cavi di alimentazione;
-
gli apparecchi portatili;
-
le prese o spine (ingresso dei cavi);
-
il collegamento a terra delle masse;
-
il corretto funzionamento degli interruttori
differenziali.
In
ogni caso in merito alle
verifiche di
legge il datore di lavoro deve:
-
“presentare la denuncia dell’impianto di terra, inviando allo Sportello unico
per le attività produttive del comune oppure all’ISPESL (ora Inail, ndr) ed
all’ASL territorialmente competenti, la dichiarazione di conformità alla regola
dell’arte, di cui al DM 37/08;
-
fare eseguire dall’autorità ispettiva (ASL, Organismo Abilitato) le verifiche
periodiche dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro i fulmini
con cadenza biennale, a partire dalla messa in servizio dell’impianto”.
Infine
il Quaderno sottolinea che:
- “gli schemi d’impianto devono essere
mantenuti aggiornati;
- i cavi non devono essere abbandonati o posati
lungo le vie
di circolazione;
- l’informazione e formazione del personale
deve comprendere i pericoli dell’elettricità”.
NB: Ricordiamo che
il 24 gennaio 2012 entrerà in vigore il Decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Azienda
Sanitaria Locale di Milano, “ Cantieri
edili: controlli fondamentali per ridurre il rischio elettrico”, Quaderno
tecnico curato dal Dott. Mauro Baldissin
- Tecnico della Prevenzione
(formato
PDF, 1.33 MB).
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