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"Modelli organizzativi e responsabilità amministrativa 231"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
25/11/2011 - Il 30 settembre 2011 si è tenuto a Rimini il seminario “ Testo Unico e 231:
i vantaggi della prevenzione” che, a distanza di tre anni dall’entrata
in vigore del Decreto legislativo
81/2008,
ha voluto riunire istituzioni e aziende per affrontare temi di forte attualità
e valutare le ricadute di tipo pratico-operativo nell’applicazione della
normativa.
Ci
soffermiamo in particolare oggi sull’intervento dal titolo “
Le esperienze nella Provincia di Rimini in
materia di infortuni sul lavoro e di implementazione dei Sistemi di Gestione
della Salute e Sicurezza nelle aziende” curato dal Dott. Paolo Giovagnoli
(Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini) e
dall’Ing. Pierpaolo Neri (Dirigente Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza
e Igiene del Lavoro AUSL Rimini).
Nella trattazione del D.Lgs. 231/2001 nel contesto del D.Lgs. 81/2008, dopo aver accennato ai principi e alla storia del D.Lgs. 231/2001, si sottolinea che con questo decreto gli accertamenti relativi alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti sono diretti “sia verso gli infortuni sul lavoro, sia verso le malattie professionali ed anche verso infortuni gravi o gravissimi che occorrono a ‘terzi’ che legittimamente si trovino in un luogo di lavoro”. E sono di interesse, a tal fine, gli infortuni sul lavoro occorsi dopo il “25/08/2007 e le malattie professionali riconducibili a condotte omissive e/o commissive tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25/08/2007, che abbiano causato l’insorgenza della malattia o che abbiano aggravato la stessa”.
Nella trattazione del D.Lgs. 231/2001 nel contesto del D.Lgs. 81/2008, dopo aver accennato ai principi e alla storia del D.Lgs. 231/2001, si sottolinea che con questo decreto gli accertamenti relativi alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti sono diretti “sia verso gli infortuni sul lavoro, sia verso le malattie professionali ed anche verso infortuni gravi o gravissimi che occorrono a ‘terzi’ che legittimamente si trovino in un luogo di lavoro”. E sono di interesse, a tal fine, gli infortuni sul lavoro occorsi dopo il “25/08/2007 e le malattie professionali riconducibili a condotte omissive e/o commissive tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25/08/2007, che abbiano causato l’insorgenza della malattia o che abbiano aggravato la stessa”.
Quindi
a seguito di ogni infortunio mortale, grave o gravissimo, o malattia
professionale, parallelamente all’indagine penale, “i servizi AUSL avviano un’
indagine per valutare la possibile
responsabilità amministrativa dell’Ente (Società). L’indagine è volta a
verificare la sussistenza non di singoli reati ascrivibili a soggetti aziendali
ma di una ‘colpa’ dell’azienda, della sua organizzazione e gestione, per non
aver saputo organizzarsi in modo efficace ( Modello
Organizzativo
idoneo) al fine di evitare l’infortunio o la malattia professionale”.
Sono
di particolare interesse per le indagini sulla responsabilità
amministrativa
i casi più gravi: “infortuni mortali,
infortuni che comportano gravi menomazioni, malattie professionali che mettano
a rischio la vita, malattie professionali che producano rilevanti deficit. Ma
non solo: sono causa di responsabilità per l’Ente tutti i reati di lesioni
colpose gravi o gravissime, quindi, tutti gli infortuni che superano 40 gg di
prognosi”.
Spostando
l’attenzione all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, ovvero ai Modelli di
Organizzazione e di Gestione (MOG) che abbiano caratteristiche
esimenti
per la responsabilità amministrativa dell’Ente ex D.Lgs. 231/2011, si ricorda che l’
art. 30 è la “Linea Guida” ed è su di
esso che “vanno costruiti (ed eventualmente ricercati in sede di analisi, di
audit e di indagine) i requisiti del modello”, ricordando che il modello deve
essere adottato ed efficacemente attuato.
Queste
alcune indicazione riportate in merito ai
contenuti
dei Modelli Organizzativi:
-
“ci deve essere un Modello, con una serie di
azioni, regole, norme, direttive che assicurino che il DVR sia continuamente
tenuto presente e realizzato nell’agire dell’Azienda; la presenza del solo DVR non costituisce
MOG;
-
il Modello deve essere adottato (atti della Direzione aziendale): atti formali
di adozione del Modello da parte della Direzione aziendale e degli Organi
preposti; direttive ad utilizzare il Modello nelle attività;
-
in concreto il DL (datore di lavoro, ndr) non può non sapere se esiste o meno
un MOG, sarebbe prova che il MOG non è stato adottato, in quanto non si tratta
di scrivere un documento, ma di organizzare l’azienda in modo da realizzare un
fine;
-
il Modello infatti deve essere efficacemente attuato: ovvero necessita di
verifica e di eventuali modifiche dello stesso nonché di sistema disciplinare”;
-
“un MOG, che dopo un infortunio o anche dopo un
incidente importante (mancato infortunio) o una serie di incidenti analoghi,
non preveda analisi, valutazioni e modifiche volte ad impedire che si ripetano
episodi simili, risulta non efficacemente attuato”;
-
il Modello deve “definire e
fare propria con opportune specificazioni mirate al tema della prevenzione
degli infortuni e alla sicurezza sul lavoro in generale (idoneità del modello)
l’organizzazione dell’azienda; deve prevedere configurazione e definizione di
responsabilità, deleghe, poteri decisionali, definire documenti e flussi
documentali, report, relazioni tra soggetti”.
L’intervento
affronta inoltre altri aspetti relativi ai contenuti dei Modelli
organizzativi:
ad esempio gli obblighi giuridici aziendali, la registrazione delle attività,
le funzioni del sistema di controllo, le
funzioni di autocontrollo del sistema, …
Che
cosa aggiunge insomma l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ai requisiti già previsti
nel D.Lgs. 231/2001? “Configura
caratteristiche precise del modello con elementi non eludibili e che devono
necessariamente farne parte”.
Un
altro dubbio a cui il documento dà risposta è questo: ma un Modello che
soddisfa i requisiti e utilizza gli strumenti esposti non è la
Valutazione dei Rischi?
In
sintesi la riposta può essere: “l’attuazione di un Modello siffatto è la
Valutazione dei Rischi trasformata in
regola di comportamento, corredata da Organismo di Controllo con poteri
effettivi, da sistema disciplinare idoneo, da modalità di controllo continuo
del Modello, da modalità di verifica continua e riesame delle ‘non conformità’
(infortuni), azioni correttive. Il tutto inserito nel ciclo che prevede prima
la programmazione, l’esecuzione, il controllo degli esiti e le azioni
correttive eventuali (Plan-Do-Chek-Action mutuato dalla logica dei sistemi Q
T)”.
Dopo
aver affrontato il tema della responsabilità dell’Ente e aver presentato esempi
e ipotesi di indagini su Modelli
Organizzativi, i due curatori dell’intervento propongono alcune
considerazioni conclusive.
Questi
gli
elementi cardine del modello
organizzativo:
-
“
organo di vigilanza interno:
identificazione, composizione e nomina; idonei poteri di intervento; idonei
requisiti di autonomia e professionalità (non organismo fittizio); attestazione
dell’attività svolta e della relazione con la Direzione Aziendale”. Ricordiamo,
a questo proposito, che la recentissima Legge 12 novembre
2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012) – approvata dal Parlamento successivamente alla data
del seminario - prevede, tra le varie disposizioni di semplificazioni anche una
norma che consente alle società di capitali di far svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o
al comitato per il controllo della gestione;
-
“
flussi documentali idonei a supportare
il modello, non ridondanti e solo finalizzati alla gestione del modello, al
fine di attestare i reali rapporti organizzativi: documenti e revisioni,
reportistica attività, atti per analisi di non conformità (infortuni ad
esempio, o gravi guasti di macchina e i mancati infortuni), atti successivi al
rilievo di non conformità e revisione
modello”;
-
sistema sanzionatorio: definito
(scritto); concreto, applicabile; corredato da tutti li strumenti di gestione
(chi? Quando? Che cosa? Come?); coerente con il Modello
Organizzativo
(sanzioni quando violato il modello, in quali casi, a fronte di che cosa);
supportato da idonee registrazioni.
In
definitiva
perché adottare un Modello
Organizzativo?
Queste
le ipotesi di “difesa”:
-
vantaggi meramente economici (riduzione premi INAIL);
-
esclusione da responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 con conseguenze
importanti per le aziende;
-
evitare sanzioni pensantissime”.
Queste
invece le motivazioni in merito ai vantaggi della
prevenzione:
-
“ investimento
economico
iniziale che produce una crescita nell’organizzazione analogamente ai modelli
Qualità, condivisione di obiettivi aziendali;
-
guadagno per i ‘non’ infortuni in termini di giornate di lavoro recuperate”.
I
relatori ricordano che il Titolo I della 626 era “già una bozza di Modello
Organizzativo con responsabilità portata all’interno dell’impresa; ora il D.Lgs
81/2008, nel Capo III dall’art. 15 all’art. 54 definisce già, sostanzialmente,
un Modello di Gestione”.
In
particolare “
adottare un sistema di
gestione significa, in concreto, rispondere effettivamente con criteri non
formali ma sostanziali al Capo III del D.Lgs. 81/2008”.
In
sostanza “l’unica modalità per essere coerenti con il Capo III è quello di
adottare un modello Organizzativo, con qualche piccolissimo ‘ritocco’ che lo
renda esimente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ( O.d.V., Sist. Sanz.)”.
“ Le esperienze nella
Provincia di Rimini in materia di infortuni sul lavoro e di implementazione dei
Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nelle aziende”, a cura del Dott.
Paolo Giovagnoli (Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale
di Rimini) e dell’Ing. Pierpaolo Neri (Dirigente Responsabile Modulo
Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro AUSL Rimini), intervento al
seminario “Testo Unico e 231: i vantaggi della prevenzione” (formato PDF, 154
kB).
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