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"Patente a Punti Edile: avviso Comune"
fonte puntosicuro / Sicurezza sul lavoro
29/11/2011 -
È
stato presentato recentemente al Ministero del lavoro un importante documento
firmato il 28/7/2011 dalle principali associazioni datoriali e sindacali che
operano nel settore edile, denominato avviso comune.
L'avviso
comune è un documento che delinea una prima impostazione della questione
relativa alla patente a punti secondo la visione dei firmatari del documento.
Ricordiamo
che il testo
unico sicurezza già prevede che tale modalità venga poi estesa ad altri settori
e a nostro avviso potrà essere utilizzata in generale nell’ambito degli
appalti.
L'avviso
comune
non rappresenta un testo cogente, ma in ogni caso è di
assoluto rilievo perché indica un orientamento dei firmatari. È in pratica un
accordo paritetico di cui la politica non potrà non tenere conto. Lo possiamo
considerare come un documento orientativo di come potrebbe essere impostata la
questione della qualificazione delle imprese che operano nel settore edile.
In
sintesi l'avviso comune prevede l’applicabilità della patente
a punti edile ai cantieri temporanei e mobili ubicati sul territorio
nazionale che sostanzialmente corrispondono a quelli definiti nel testo unico
sicurezza.
Responsabile
tecnico e RSPP
Per
avere la patente a punti edile è necessario avere un
responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti che va
designato nell’atto di iscrizione in camera di commercio.
I
requisiti di Responsabile tecnico sono una combinazione di titolo di studio e
frequenza a corsi di formazione, oltre a poter dimostrare di aver operato nel
settore edile per almeno 2 anni.
Si
va dalla laurea in ingegneria o architettura e frequenza ad un corso di 60 ore,
altre lauree tecniche e 80 ore, diploma universitario (laurea breve) e 80 ore,
diploma di maturità tecnica scientifica e 100 ore, fino ad esperienza
lavorativa come operaio specializzato con almeno 4 anni di esperienza specifica
più un corso da 150 ore.
In
tutti i casi per poter svolgere direttamente anche i compiti di RSPP è
necessario che la formazione comprenda anche le ore previste dall’art 34 del
Testo Unico sulla Sicurezza.
La
qualifica di direttore tecnico viene riconosciuta inoltre (salvo requisiti
onorabilità) a chi ha svolto per almeno 2 anni funzioni di direttore tecnico ai
sensi art 5 D.Lgs 163/2006.
Specifiche
disposizioni valgono per i lavoratori
autonomi.
Requisiti
di onorabilità
Per
ottenere la patente è necessario che gli operatori economici e i responsabili
tecnici siano in possesso di requisiti di onorabilità, dimostrando l’assenza di
procedimenti in corso, e non avere sentenze definitive di condanna per una
serie di gravi reati.
Formazione
I
corsi di apprendimento del Responsabile tecnico differenziati nella durata e
contenuti devono contenere le seguenti materie:
-urbanistica
ed edilizia
-normativa
tributaria
-normativa
contrattuale di settore per i lavoratori
-salute
e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di
lavoro
-normativa
ambientale
-normativa
tecnica
-tutela
dei consumatori
-contrattualistica
privata
-legislazione
opere pubbliche
-organizzazione
e gestione d’impresa
Tutti
i corsi prevedono un apposito esame demandato ad una apposita commissione
presso l’ente bilaterale che, se superato, permette di ottenere l’apposito
attestato abilitativo.
La
formazione sarà erogata dalle Regioni e Province autonome tramite proprie
strutture e gli organismi bilaterali.
La
sezione speciale dell’edilizia istituita nelle camere di commercio è competente
per il rilascio dei crediti pregressi. Il possesso degli attestati di
formazione costituisce credito formativo permanente.
Requisiti
di capacità tecnico finanziaria
È
necessario dimostrare il possesso di attrezzature tecniche per un valore minimo
di 15.000 € o 7.500 € a seconda delle tipologie di attività per le quali
si chiede la patente a punti edile. In alternativa è necessario dimostrare
capacità finanziaria documentata.
Rilascio
della patente a punti professionale
La
patente viene rilasciata dalla sezione speciale dell’edilizia della CCIAA ove
ha sede e domicilio l’operatore, previa verifica del possesso dei requisiti
sopra indicati.
Gestione
della patente a punti professionale
La
gestione della patente a punti edile, compresa la decurtazione dei punti, viene
effettuata dalla sezione speciale dell’edilizia, in collaborazione con le ASL,
INAIL, DPL sulla base delle informazioni e dati acquisiti mediante rete
informatica appositamente realizzata.
Le
violazioni sono segnalate da ASL e DPL, gli infortuni da Inail.
Il
punteggio comprensivo del valore attribuito inizialmente verrà segnalato in
apposito riquadro del Durc
che assume valore di attestato per la patente.
La
mancata comunicazione della sentenza di condanna definitiva comporta una
decurtazione di 10 punti.
Punteggio
Per
i nuovi operatori all’atto dell’iscrizione in CCIAA saranno attribuiti 25 punti
da rivalutare dopo un anno.
Per
gli altri operatori già operanti da almeno 12 mesi vengono attribuiti
punteggi che dipendono sostanzialmente dai
seguenti parametri:
-
dimensione aziendale: da 25 punti
per i lavoratori autonomi fino ai 120 punti per le aziende con oltre 200
dipendenti.
-
punteggio aggiuntivo categorie lavori
pubblici: dipende dalla classificazione delle categorie: da 2 punti fino alla
seconda fino a 5 punti per le categorie settima e ottava
-certificazione
qualità (1 punto fino a 50 dipendenti, 2 punti oltre)
-
assenza di reiterate violazioni: ogni
anno passato senza reiterate violazioni da luogo a punti aggiuntivi in funzione
delle dimensioni
-
adozione di modelli organizzativi e di
gestione della sicurezza: 5 punti per modelli organizzativi ex art 30 Testo
unico asseverati o certificazione Ohsas 18001.
-
anzianità di certificazione o adozione
modelli: per ogni anno successivo, il mantenimento dell’asseverazione o
della certificazione da luogo a punti aggiuntivi
-
adozione di buone prassi (art 2 D.Lgs
81/08): l’adozione di soluzioni tecniche o organizzative riconosciute dagli
enti preposti da luogo a punti aggiuntivi.
-
adozione si determinati standard
contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera
Decurtazione
del punteggio
Il
punteggio attribuito sulla patente subisce una decurtazione di punti per:
1)
violazioni reiterate in materia di
sicurezza su lavoro o lavoro irregolare.
Tutte
le violazioni contemplate nell’allegato I del testo unico sicurezza danno luogo
ad una decurtazione di 2 punti (viene ridotta ad un punto se viene
ottemperata).
2)
Infortuni sul lavoro: 10 punti per
infortunio mortale con condanna definitiva alla pena di reclusione; 6 punti per
lesioni gravissime e sentenza di condanna definitiva; 4 punti per lesioni gravi
art 590 comma 3 e 2 punti per lesioni art 590 comma 1.
3)
Lavoro
irregolare: 3 punti o più se viene superata la soglia del 20%
4)
violazioni reiterate in materia di
sicurezza su lavoro o lavoro irregolare.
Sospensione
della patente a punti edile
Se
vengono meno i requisiti (onorabilità, direttore tecnico, RSPP, capacità finanziaria)
la patente viene sospesa e la prosecuzione delle attività operative è sospesa
fino al ripristino degli stessi. La mancata comunicazione di perdita di uno dei
requisiti entro 30 gg dà luogo ad una decurtazione di 10 punti.
Revoca
della patente a punti edile
Ad
esaurimento dei punti la sezione speciale dell’edilizia della CCIAA revoca la
patente. La revoca implica l’impossibilità di proseguire con le attività
operative.
Trascorsi
24 mesi dalla revoca per riottenere la patente è necessario rifare l’iter in
cui oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti è necessario
frequentare un corso di almeno 120 ore.
Procedure
di Recupero punti
Il
datore di lavoro, il responsabile tecnico potranno frequentare appositi corsi
di formazione curati dagli enti bilaterali del settore edile sulla base di
specifici progetti, finalizzati al recupero dei punti persi. Tale procedura
potrà essere attivata qualora la decurtazione abbia interessato almeno il 60%
dei punti iniziali.
Verifica
della patente
Ogni
3 anni la sezione edilizia della CCIAA effettuerà la verifica del mantenimento
dei requisiti iniziali.
Durc
L’azzeramento
dei punti è causa ostativa al rilascio del Durc.
Estratto
dal D.lgs 81/08
Articolo 27 -
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della
Commissione di cui all’articolo 6, anche
tenendo conto delle indicazioni provenienti da
organismi paritetici, vengono individuati
settori, ivi compreso il settore della
sanificazione del tessile e dello strumentario
chirurgico, e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica
esperienza, competenza e conoscenza, acquisite
anche attraverso percorsi formativi mirati, e
sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché
sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego
della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro
flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-bis.
Con riferimento all’edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione
e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’articolo
6, comma 8, lettera g), di uno
strumento che consenta la continua verifica
della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di
violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti,
tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per
mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un
punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a
decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l’impossibilità per l’impresa o
per il lavoratore autonomo di svolgere
attività nel settore edile.
2. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste,
essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative, il possesso dei requisiti per
ottenere la qualificazione di cui al
comma 1 costituisce elemento preferenziale
per la partecipazione alle gare relative agli appalti e
subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti
e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi
appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte
salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
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