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"I quesiti sul decreto 81: sui sopralluoghi degli organismi paritetici"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
30/11/2011 -
Quesito
Può il componente di un organismo
paritetico, se è in possesso di specifiche competenze in materia di
sicurezza sul lavoro, ispezionare un’azienda di propria iniziativa, ai sensi
dell’art. 51 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, o l’ispezione deve essere fatta in
maniera collegiale?
Risposta
Gli organismi paritetici sono definiti
dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo
Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come gli
“
ee) organismi costituiti a iniziativa di una
o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e
alla sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
L’art. 51 dello
stesso D.
Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal correttivo D. Lgs. 3/8/2009 n.
106, ha indicato nel comma 1 che tali organismi paritetici vanno costituiti a livello
territoriale ed ha specificato, altresì, le funzioni ed i compiti che gli stessi svolgono
indicando in particolare nel comma 3 che:
“3. Gli organismi paritetici possono
supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
Nel comma 6 dello
stesso articolo 51 è stato, altresì, indicato che:
“6. Gli organismi paritetici di cui al
comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di
lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le
finalità di cui al comma 3”.
Per quanto sopra
detto quindi appare evidente che gli organismi
paritetici possono effettuare, su richiesta, delle visite nelle aziende
purché vengano rispettate, per espressa indicazione del legislatore, alcune
condizioni e più precisamente purché tali organi collegiali dispongano
di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ed alle condizioni che i sopralluoghi abbiano esclusivamente
la finalità di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche
e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro e che gli stessi debbano operare esclusivamente nell’ambito
del proprio territorio e del comparto produttivo di competenza. Tale attività, sostanzialmente
di consulenza, è conforme del resto a quanto indicato nell’articolo 10 dello
stesso D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale gli organismi paritetici “
svolgono, anche
mediante convenzioni, attività di informazione,
assistenza,
consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro”.
In merito alle convenzioni citate nel sopraindicato articolo
10 del D. Lgs. n. 81/2008 si richiama il contenuto della Circolare
n. 20/2011 del 29/7/2011 emanata dalla Direzione Generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con la quale sono stati precisati i requisiti che devono possedere gli
organismi paritetici di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per essere ritenuti tali e
con la quale, sia pure con riferimento all’attività di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro svolta da tali organismi paritetici o realizzata
in collaborazione con gli stessi, è stata richiamata l’attenzione delle
Amministrazioni citate nell’articolo 10, che intendano avvalersi della facoltà
loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle
relative attività, di prestare
“la
massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse
decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti
bilaterali e con organismi paritetici”.
Secondo quanto
indicato poi nel comma 3-bis dello stesso articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008,
così come introdotto dal D. Lgs. correttivo n. 106/2009, gli organismi paritetici
“
su richiesta delle imprese
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle
attività e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale
gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività”.
Per quanto sopra detto quindi
ed in risposta al quesito formulato si ritiene che anche un componente di un organismo
paritetico possa singolarmente effettuare dei sopralluoghi nelle aziende se è fornito
delle competenze tecniche richieste e se opera per conto dell’organismo che lo
ha inviato e per le specifiche finalità indicate dalla legge.
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