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"Linee guida alla scelta dei DPI: calzature e elmetti"

fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

01/12/2011 -
Si intende dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
 
NON SONO DPI
1) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
2) gli indumenti da lavoro (tranne quelli ad alta visibilità)
 
OBBLIGO D'USO
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi della normativa.
I lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
- hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione.
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nel DPI messi a loro disposizione
Calzature di sicurezza per uso professionale
DEFINIZIONE
calzatura con caratteristiche atte a progettare il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti
 
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 344 DEL 1992
 
REQUISITI
le calzature di sicurezza devono essere conformi ai requisiti di base ANTISTATICHE, DI PROTEZIONE DEL TALLONE, RESISTENTI ALL'ACQUA, ANTIPERFORAZIONE, CONDUTTTIVE, CONTRO IL CALORE, CONTRO IL FREDDO, A SUOLA ISOLANTE
 
RESISTENZA ALL'URTO
il puntale deve resistere alla caduta di un peso di 20kg da un'altezza di 10 m (200 J).
 
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
la soletta antiperforazione deve resistere alla forza necessaria ad imprimere ad una massa di 1100 Kg l'accelerazione di 1m/s2 (1100 N)
 
MARCATURA (per singola categoria e rischio)
 
 
NOTA BENE
SI=Criteri soddisfatti obbligatoriamente;
OPZ.=criteri soddisfatti opzionalmente.
 
 
Elmetti di protezione per l'industria
DEFINIZIONE
Copricapo il cui scopo primario e' quello di proteggere la parte superiore della testa dell'utilizzatore contro lesioni che possono essere provocate da oggetti in caduta.
 
NORMA DI RIFERIMENTO
Uni en 397 del 1995
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Qualsiasi elmetto sottoposto a un grave urto dovrebbe essere sostituito, non si devono applicare vernici, solventi, modificare o togliere uno qualsiasi dei componenti originali dell'elmetto.
 
REQUISITI OBBLIGATORI
-      Assorbimento degli urti: l'elmetto ha una resistenza di una massa di 5 kg da un'altezza di 1 metro
-      Resistenza alla penetrazione: la punta di percussione non deve entrare in contatto con la testa, l'elmetto ha una resistenza di 3 kg da un'altezza di 1metro
-      Resistenza alla fiamma: i materiali della calotta non devono bruciare con emissione di fiamma trascorsi 5s dall'allontanamento della fiamma
-      Ancoraggi del sottogola: la forza esercitata provocata sull'elmetto deve permettere la rottura dell'ancoraggio
 
REQUISITI FACOLTATIVI
ogni elmetto deve riportare una marcatura stampata o impressa o un'etichetta autoadesiva durevole che dichiari i requisiti facoltativi ai quali è conforme, come segue:
  • Temperatura molto bassa: -20 °C / -30 °C
  • Temperatura molto alta: +150 °C
  • Isolamento elettrico: 440 V circa
  • Deformazione laterale: LD
  • Spruzzi di metallo fuso: MM

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