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"REGOLAMENTO ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI: NOVITÀ PER IMPRESE E CONSUMATORI "

fonte provincia.grosseto.it / Sicurezza alimentare

01/12/2011 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il nuovo Regolamento comunitario 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. UnionAlimentari, l’Unione Nazionale delle Piccola e Media impresa alimentare, esprime soddisfazione per l’approvazione di tale regolamento, che rappresenta un nuovo tassello normativo nella direzione di favorire il libero scambio di merci e l’attività degli operatori.

 Il testo finale è il risultato di anni di lavoro all’interno delle istituzioni europee e si inserisce in un contesto in cui si avvertiva fortemente l’esigenza di un riferimento comune all’interno dei paesi dell’Unione.

Pur avendo dei punti “migliorabili”, il Regolamento contribuisce ad uniformare le legislazioni dei singoli paesi. Il presente Regolamento, infatti, interviene in maniera sistemica nella complessa materia dell’etichettatura degli alimenti, garantendo ai consumatori il diritto ad essere bene informati sui prodotti che acquistano e alle aziende di conoscere regole certe per operare sui mercati.

 Il Regolamento entrerà in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, ma sarà applicabile solo dal 13 dicembre 2014 per alcuni punti e dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda l’obbligo di indicare i valori nutrizionali. In questo periodo le aziende avranno il tempo di informarsi e di adeguare gli incarti senza sostenere pesanti costi o gettare al macero incarti già presenti a magazzino, organizzando la produzione in tempo per le nuove regole.

 

nota descrittiva con le principali modifiche introdotte dal Regolamento

 

Principali modifiche introdotte dal nuovo Regolamento 1169/2011

 

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Per gli alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale i cui valori medi andranno rapportati a 100 g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.

L’obbligo dell’indicazione dei valori nutrizionali si applica a tutti gli alimenti; le eccezioni sono espressamente indicate all’interno del Regolamento.

Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di…” e sono riportate immediatamente accanto alla tabella nutrizionale.

Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.

L’indicazione delle fibre diviene facoltativa, mentre l’indicazione del contenuto di colesterolo non è presente nella lista delle indicazioni facoltative.

 

INDICAZIONE DI ORIGINE

Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza mentre le carni diverse dalle bovine e da quelle già individuate, il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50% l’indicazione è in corso di valutazione.

 

DICITURE OBBLIGATORIE

Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Una eccezione è prevista per le confezioni più piccole (con superficie maggiore inferiore a 80cm2) fissando comunque l’altezza minima a 0,9 mm.

 

ALLERGENI

Gli allergeni dovranno essere indicati in etichetta con maggiore enfasi ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni.

 

TERMINI DI SCADENZA E CONSERVAZIONE

La data di scadenza dovrà essere indicata su ogni porzione della confezione. Rimane invariata la dicitura, ma diviene la data limite di consumo oltre il quale il prodotto è considerato a rischio secondo il Regolamento 178/2002.

Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.

Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione.

 

OLI E GRASSI VEGETALI

Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale di oli e grassi vegetali.

 

ACQUA

La deroga che consente di non indicare l’acqua aggiunta ad un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5% non si può applicare alla carne, alle preparazioni di carne a prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.

 

ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI

Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull’etichetta il termine “scongelato”.

Obbligo di indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.

 

ALIMENTI RICOMPOSTI

I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

 

RESPONSABILITA’

Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori.

 

VENDITA A DISTANZA

Il Regolamento interviene in materia specificando che le indicazioni obbligatorie ad eccezione del Termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.

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