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"Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
07/12/2011 - PuntoSicuro ha presentato il “
PAF –
Portale Agenti Fisici”, un portale web realizzato dal Laboratorio Agenti
Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del
"Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato
con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell' 1 dicembre 2008.
Ricordiamo
che il portale ha l’obiettivo di “mettere a disposizione uno strumento
informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori
della prevenzione”. Se ad oggi il portale, in fase di costruzione, è
utilizzabile solo a titolo informativo, da marzo 2012 sarà disponibile nella
sua configurazione definitiva e
sarà
utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti fisici quando
validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs. 81/2008.
Nell’articolo
di presentazione del portale ci eravamo soffermati sul rischio rumore, ora cogliamo
invece un po’ di informazioni su un altro agente fisico: le
vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio.
Nella
parte dedicata alla
descrizione del
rischio si indica che il Decreto legislativo
81/2008
fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse
al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e
muscolari. E l'esposizione a vibrazioni al sistema
mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura
di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.
Una
tabella fornisce un
elenco di alcuni
utensili “il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un
rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio
per il lavoratore:
-
scalpellatori e scrostatori/martelli rivettatori: scalpellatura lapidei,
sbavatura di fusioni, rimozioni di ruggini e vernici. rivettatura;
-
martelli perforatori, demolitori picconatori
elettrici, idraulici, pneumatici: edilizia - lavorazioni
lapidei;
-
trapani a percussione: metalmeccanica;
-
avvitatori ad impulso: metalmeccanica,
autocarrozzerie;
-
martelli sabbiatori: fonderie –
metalmeccanica;
-
cesoie e roditrici per metalli: metalmeccanica;
-
levigatrici orbitali e roto-orbitali:
metalmeccanica - lapidei – legno;
-
seghe circolari e seghetti alternativi:
metalmeccanica - lapidei – legno;
-
smerigliatrici angolari e assiali:
metalmeccanica - lapidei - legno;
-
smerigliatrici diritte per lavori leggeri:
metalmeccanica - lapidei - legno;
-
motoseghe: lavorazioni
agricolo-forestali;
-
decespugliatori: manutenzione aree
verdi;
-
tagliaerba: manutenzione aree verdi;
-
motocoltivatori: lavorazioni
agricolo-forestali;
-
chiodatrici: palletts, legno;
-
compattatori vibro-cemento: produzione
vibrati in cemento;
-
limatrici rotative ad asse flessibile:
metalmeccanica - lapidei: sbavatura – finitura;
-
manubri di motociclette e
motocicli: trasporti, pubblica
sicurezza;
-
cubettatrici: lavorazioni lapidei
(porfido);
-
ribattitrici: calzaturifici;
-
trapani da dentista, seghe per gessi e
ossa: sanità (odontoiatria, chirurgia toracica e ortopedica, anatomia
patologica)”.
Chiaramente
il portale dedica molto spazio alla
Banca
dati Vibrazioni mano – braccio, banca dati che fornisce due
tipologie di dati:
-
i valori di emissione dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine;
-
i valori di vibrazione misurati in campo
secondo specifici standard internazionali di misura.
In
particolare si ricorda che la direttiva Macchine attualmente in vigore
“prescrive che le “
Istruzioni per l'uso”
forniscano le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle
macchine portatili tenute e condotte a mano:
-
il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando
superi i 2,5 m/s². Se tale valore non supera 2,5 m/s², occorre segnalarlo;
-
l'incertezza della misurazione.
Inoltre i suddetti
valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in
questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una
macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni
devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato
alla macchina. Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della
macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla oppure il
riferimento alla norma armonizzata.
Si
ricorda poi che la richiesta di fornire dati di emissione più completi e
rappresentativi delle reali condizioni di
funzionamento dei macchinari “ha portato ad una
revisione delle procedure di
misura utilizzate ai fini della certificazione e definite per ciascun
macchinario dagli standard UNI-ISO-CEN. Tali standard sono stati opportunamente
modificati ed aggiornati, per poter rispondere in pieno alle esigenze della Direttiva Macchine attualmente in
vigore. Pertanto per i macchinari prodotti in data antecedente l’emissione dei
nuovi standard di certificazione, i produttori avevano l’obbligo di dichiarare
un
unico valore di emissione di
vibrazioni, facendo riferimento allo standard stesso. Ai fini della
valutazione del rischio la Banca Dati riporta tale valore ed il fattore
moltiplicativo da utilizzare in relazione alle reali condizioni d’impiego del
macchinario”.
Si
indica poi che
non potranno essere
utilizzati i dati forniti dal costruttore e le metodiche semplificate di stima
del rischio descritte se:
-
“il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal
costruttore;
-
il macchinario non è in buone condizioni
di manutenzione;
-
il macchinario è usato in condizioni
operative particolari e differenti da quelle indicate dal costruttore in sede
di certificazione;
-
il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca –
modello)”.
Riguardo
poi ai
valori rilevati in campo la
BDV, la banca dati, contiene per differenti macchinari i valori di esposizione a
vibrazioni
rilevati in campo in differenti condizioni di impiego, secondo i protocolli
operativi di misura scaricabili dal presente portale alla voce "protocolli
di acquisizione misure". Anche in questo caso nell’utilizzo dei dati è
“importante sempre tenere presente che i risultati di misura sono molto
influenzati dalle effettive condizioni operative di impiego”.
In
generale, !in tutti i casi in cui è ipotizzabile che l’impiego Banca Dati possa
portare ad una sottostima del rischio – soprattutto in relazione alle misure di
tutela da mettere in atto per i
lavoratori - sarà necessario ricorrere a misurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive
condizioni di impiego dei macchinari”.
Riguardo
alla
valutazione del rischio si
indica che l'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 prescrive l'obbligo,
da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a
vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro: “la valutazione dei
rischi
è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano
reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL e delle
Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario
misurare i livelli di vibrazioni
meccaniche
a cui i lavoratori sono esposti”.
Questi
i
fattori da prendere in esame per la
valutazione:
-
“i macchinari che espongono a vibrazione e i rispettivi tempi di impiego nel corso
delle lavorazioni, al fine di valutare i
livelli di esposizione dei lavoratori in relazione ai livelli d’azione e valori
limite prescritti dalla normativa;
-
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
-
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
-
le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della
Direttiva Macchine;
-
l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione a vibrazioni meccaniche;
-
condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato,
l’elevata umidità il sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori e del rachide”.
Vi
rimandiamo alla lettura del portale in merito ai livelli d'azione e ai valori
limite prescritti dal D. Lgs. 81/2008 (nel portale sono presenti anche utili
strumenti d’ausilio per il calcoli relativi ai livelli di esposizione) e alle
indicazioni relative alle
misure di
prevenzione e protezione.
Ricordiamo,
per concludere, che la vigente normativa prescrive che, qualora siano superati
i livelli di azione il datore di lavoro deve elaborare e applicare un
piano di lavoro volto a ridurre al minimo
l'esposizione a vibrazioni, “considerando in particolare:
-
altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche;
-
scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici
e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;
-
fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate
da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al
sistema mano-braccio;
-
adeguati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di
lavoro;
-
progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
-
adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare
correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo
l'esposizione a vibrazioni meccaniche;
-
la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
-
orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
-
la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e
dall'umidità”.
Si
ricorda che tra i dispositivi accessori citati per ridurre i rischi di lesioni
rientrano i
guanti certificati
" anti-vibrazioni" ai sensi
della direttiva EN ISO 10819 (1996).
Il
link del Portale Agenti
Fisici (PAF)
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