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"Sostanze chimiche: sanzioni per importatori ed esportatori"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Normativa
12/12/2011 - È stato recentemente pubblicato in Gazzetta del 5 dicembre scorso, il
Decreto Legislativo n.200/2011,
che detta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed
importazione di sostanze chimiche pericolose.
Le sanzioni riguardano la violazione di alcuni obblighi previsti dal Regolamento 689/2008.
Dettaglio delle sanzioni
In particolare, si tratta di:
-violazioni della dalla notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi, per la quale è prevista sanzione da 10.000 euro a 60.000 euro;
- violazione dell'obbligo di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche: si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro;
-violazione del divieto di esportazione, per la quale si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro;
- violazione degli obblighi materia di informazione sui movimenti di transito, per la quale si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede altresì che sia disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, che sia non conforme alle previsioni del regolamento 689/2008. Se la sostanza importata non è conforme alle previsioni del Regolamento secondo le prescrizioni del nuovo decreto, deve essere inoltre distrutta a cura, e comunque a spese, dell'importatore o del detentore
Per il pagamento delle sanzioni non è previsto il pagamento in misura ridotta.
Le sanzioni riguardano la violazione di alcuni obblighi previsti dal Regolamento 689/2008.
Dettaglio delle sanzioni
In particolare, si tratta di:
-violazioni della dalla notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi, per la quale è prevista sanzione da 10.000 euro a 60.000 euro;
- violazione dell'obbligo di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche: si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro;
-violazione del divieto di esportazione, per la quale si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro;
- violazione degli obblighi materia di informazione sui movimenti di transito, per la quale si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede altresì che sia disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, che sia non conforme alle previsioni del regolamento 689/2008. Se la sostanza importata non è conforme alle previsioni del Regolamento secondo le prescrizioni del nuovo decreto, deve essere inoltre distrutta a cura, e comunque a spese, dell'importatore o del detentore
Per il pagamento delle sanzioni non è previsto il pagamento in misura ridotta.
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