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"Appalti, a gennaio l’innalzamento delle soglie europee"
fonte Ance - www.ance.it / Normativa
13/12/2011 - A partire dal 1° gennaio 2012, è previsto un generale innalzamento delle
soglie comunitarie di cui alle Direttive U.E. sugli appalti, come da
ultimo modificate dal
regolamento CE della Commissione n. 1251/2011 del 30 Novembre 2011.
Tale regolamento, infatti, pubblicato sulla G.U.C.E. L 319/43 del 2 dicembre 2011, modifica alcuni articoli della Direttiva n. 2004/17 (settori speciali) e della Direttiva n. 2004/18 (settori ordinari), nonché della Direttiva n. 2009/81 (settore della difesa e della sicurezza), relativi alle soglie di applicazione della disciplina comunitaria.
L`obiettivo perseguito è quello di allineare le direttive europee ai contenuti dell`Accordo sui Contratti Pubblici (c.d. G.P.A.), concluso dal Consiglio in seno ai negoziati multilaterali dell`Uruguay Round.
Le modifiche all`importo delle soglie introdotte con il regolamento in esame riducono il campo di applicazione della normativa comunitaria.
In particolare, per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori, l`importo della soglia precedentemente fissato in Euro 4.845.000. viene innalzato ad Euro 5.000.000.
Per quanto riguarda invece gli appalti pubblici in materia di servizi e forniture, la soglia viene portata da Euro 125.000 fino ad Euro 130.000 per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato; da Euro 193.000 ad Euro 200.000 ad per le altre stazioni appaltanti tenute all`osservanza delle direttive comunitarie.
Con riferimento al settore della difesa e della sicurezza, va preliminarmente chiarito che l`ambito di applicazione della Direttiva 2009/81 riguarda esclusivamente taluni appalti, quali, in particolare, quelli aventi ad oggetto la fornitura di materiali militari e c.d. "sensibili" (comprese loro parti, componenti e sottoassiemi), ed i lavori, le forniture ed i servizi legati direttamente a tali materiali; inoltre la Direttiva trova applicazione nei confronti degli appalti di lavori e servizi per fini specificatamente militari, nonché` di quelli c.d. "sensibili" (art. 2).
In tale settore, il regolamento in esame modifica l`importo delle soglie dei relativi appalti pubblici di servizi e forniture portandolo da Euro 387.000 ad Euro 400.000; per i lavori si conferma l`innalzamento della soglia da Euro 4.845.000 ad Euro 5.000.000.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque, i precedenti importi delle soglie comunitarie di contratti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture sono da ritenersi abrogati e sostituiti dai valori indicati dalle Direttive n. 2004/17, n. 2004/18 e 2009/81, cosi come modificate dal regolamento in esame.
Tale regolamento, infatti, pubblicato sulla G.U.C.E. L 319/43 del 2 dicembre 2011, modifica alcuni articoli della Direttiva n. 2004/17 (settori speciali) e della Direttiva n. 2004/18 (settori ordinari), nonché della Direttiva n. 2009/81 (settore della difesa e della sicurezza), relativi alle soglie di applicazione della disciplina comunitaria.
L`obiettivo perseguito è quello di allineare le direttive europee ai contenuti dell`Accordo sui Contratti Pubblici (c.d. G.P.A.), concluso dal Consiglio in seno ai negoziati multilaterali dell`Uruguay Round.
Le modifiche all`importo delle soglie introdotte con il regolamento in esame riducono il campo di applicazione della normativa comunitaria.
In particolare, per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori, l`importo della soglia precedentemente fissato in Euro 4.845.000. viene innalzato ad Euro 5.000.000.
Per quanto riguarda invece gli appalti pubblici in materia di servizi e forniture, la soglia viene portata da Euro 125.000 fino ad Euro 130.000 per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato; da Euro 193.000 ad Euro 200.000 ad per le altre stazioni appaltanti tenute all`osservanza delle direttive comunitarie.
Con riferimento al settore della difesa e della sicurezza, va preliminarmente chiarito che l`ambito di applicazione della Direttiva 2009/81 riguarda esclusivamente taluni appalti, quali, in particolare, quelli aventi ad oggetto la fornitura di materiali militari e c.d. "sensibili" (comprese loro parti, componenti e sottoassiemi), ed i lavori, le forniture ed i servizi legati direttamente a tali materiali; inoltre la Direttiva trova applicazione nei confronti degli appalti di lavori e servizi per fini specificatamente militari, nonché` di quelli c.d. "sensibili" (art. 2).
In tale settore, il regolamento in esame modifica l`importo delle soglie dei relativi appalti pubblici di servizi e forniture portandolo da Euro 387.000 ad Euro 400.000; per i lavori si conferma l`innalzamento della soglia da Euro 4.845.000 ad Euro 5.000.000.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque, i precedenti importi delle soglie comunitarie di contratti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture sono da ritenersi abrogati e sostituiti dai valori indicati dalle Direttive n. 2004/17, n. 2004/18 e 2009/81, cosi come modificate dal regolamento in esame.
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