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"I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del datore di lavoro"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
14/12/2011 -
Quesito
È previsto un aggiornamento periodico
della formazione per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP e se sì
con quale contenuto?
Tale
aggiornamento interessa anche i datori di lavoro che hanno usufruito
dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994?
Risposta
L’obbligo dell’aggiornamento dei datori di
lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione
e protezione, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP, è stato
stabilito dall’art. 34 comma 3 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e lo stesso si applica sia ai datori di lavoro che
abbiano frequentato i corsi di formazione di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio
1997 che a quelli che sono stati esonerati dalla frequenza di tali corsi ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Tale obbligo entrerà comunque
in vigore non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’ Accordo per la
formazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 34, da raggiungere in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, con il quale saranno fissati i contenuti e le
articolazioni sia dei corsi di formazione che dei corsi di aggiornamento dei
datori di lavoro RSPP oltre che dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
In base a quanto emerge dalla lettura della bozza del
citato Accordo, tutte le
aziende saranno suddivise in tre differenti livelli di rischio, più
precisamente a basso, medio ed alto rischio, e le aziende stesse saranno elencate, per
tipo di rischio e raggruppate per macrosettori, in un Allegato II all’Accordo
medesimo. L’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP avrà una periodicità
quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo e una durata prevista,
modulata in relazione ai tre livelli di rischio, rispettivamente di 8 ore per
le aziende a basso rischio, di 12 ore per le aziende a medio rischio e di 16
ore per le aziende ad alto rischio.
L’obbligo di aggiornamento inoltre, si
legge nella bozza dell’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco
temporale di riferimento e, per quanto riguarda in particolare l’aggiornamento
dei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D.
Lgs. n. 626/1994, il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell’Accordo. Per quanto riguarda, infine, i
contenuti del corso di aggiornamento
quinquennale, che secondo la bozza dell’Accordo può essere svolto anche
mediante l’utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning, purché vengano
rispettati i criteri indicati nell’Allegato I all’Accordo medesimo, non
dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei
corsi di formazione base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
- approfondimenti
tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi
di gestione e processi organizzativi;
- fonti
di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche
di comunicazione, volte all’informazione e formazione
dei lavoratori in tema di
promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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