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"I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del datore di lavoro"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

14/12/2011 -
Quesito
È previsto un aggiornamento periodico della formazione per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP e se sì con quale contenuto?
Tale aggiornamento interessa anche i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994?
Risposta
L’obbligo dell’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente individuati come datori di lavoro RSPP, è stato stabilito dall’art. 34 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e lo stesso si applica sia ai datori di lavoro che abbiano frequentato i corsi di formazione di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 che a quelli che sono stati esonerati dalla frequenza di tali corsi ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Tale obbligo entrerà comunque in vigore non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’ Accordo per la formazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 34, da raggiungere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale saranno fissati i contenuti e le articolazioni sia dei corsi di formazione che dei corsi di aggiornamento dei datori di lavoro RSPP oltre che dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
 
In base a quanto emerge dalla lettura della bozza del citato Accordo, tutte le aziende saranno suddivise in tre differenti livelli di rischio, più precisamente a basso, medio ed alto rischio, e le aziende stesse saranno elencate, per tipo di rischio e raggruppate per macrosettori, in un Allegato II all’Accordo medesimo. L’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP avrà una periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo e una durata prevista, modulata in relazione ai tre livelli di rischio, rispettivamente di 8 ore per le aziende a basso rischio, di 12 ore per le aziende a medio rischio e di 16 ore per le aziende ad alto rischio.
 
L’obbligo di aggiornamento inoltre, si legge nella bozza dell’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e, per quanto riguarda in particolare l’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo. Per quanto riguarda, infine, i contenuti del corso di aggiornamento quinquennale, che secondo la bozza dell’Accordo può essere svolto anche mediante l’utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning, purché vengano rispettati i criteri indicati nell’Allegato I all’Accordo medesimo, non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi di formazione base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
-  approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
-   sistemi di gestione e processi organizzativi;
-  fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
-  tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
   promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 
 

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