News
"Sulla responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/01/2012 -
E’ importante questa sentenza della Corte di Cassazione penale in quanto fornisce dei chiarimenti su di un argomento alquanto discusso e che riguarda la posizione del direttore dei lavori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e dà più precisamente una risposta al quesito se lo stesso assume nei confronti dei lavoratori ed in quali condizioni una posizione di garanzia nella materia specifica. Tale posizione di garanzia sussiste, secondo la suprema Corte, se lo stesso in posizione di supremazia e di sovraordinazione impartisce con continuità ai lavoratori ordini e direttive che riguardino anche il campo della sicurezza sul lavoro.
E’ importante questa sentenza della Corte di Cassazione penale in quanto fornisce dei chiarimenti su di un argomento alquanto discusso e che riguarda la posizione del direttore dei lavori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e dà più precisamente una risposta al quesito se lo stesso assume nei confronti dei lavoratori ed in quali condizioni una posizione di garanzia nella materia specifica. Tale posizione di garanzia sussiste, secondo la suprema Corte, se lo stesso in posizione di supremazia e di sovraordinazione impartisce con continuità ai lavoratori ordini e direttive che riguardino anche il campo della sicurezza sul lavoro.
Il
fatto ed il ricorso alla Corte di Cassazione
Il Tribunale ha condannato il datore di
lavoro di una impresa ed il direttore dei lavori per il reato di lesioni
colpose in danno di un lavoratore dipendente il quale, mentre scendeva da un
sottotetto utilizzando una botola, è rimasto infortunato cadendo al suolo da
una altezza di sei metri per lo spostamento della scala che stava utilizzando.
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio in quanto la
scala è risultata essere inidonea, priva di dispositivi di
sicurezza e non agganciata a parti fisse
dell'edificio.
A seguito della conferma della condanna da
parte della Corte di Appello il solo direttore dei lavori ha fatto ricorso alla
Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza medesima. Lo stesso
nel ricorso ha censurato le decisioni assunte dalla Corte territoriale sostenendo
di avere svolto nell’occasione solo le funzioni di direttore dei lavori e di
non avere assunto pertanto una formale posizione di garanzia in materia di sicurezza sul
lavoro non potendosi desumere tale posizione
dalla sola circostanza che lo stesso avesse impartito solo occasionalmente
delle direttive al lavoratore infortunato.
Le
decisioni della Corte suprema
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato
dall’imputato ritenendo inammissibili le censure dallo stesso avanzate.
Premesso che nel processo non fossero state messe in discussione le
inosservanza alle misure di prevenzione contro gli infortuni
sul lavoro e che fosse stato accertato che la
caduta del lavoratore fosse stata cagionata dall’inosservanza di queste misure,
la Sez. IV, con riferimento alla osservazione avanzata dall’imputato secondo
cui lo stesso non fosse titolare di una posizione di garanzia di protezione nei
confronti del lavoratore infortunato, ha fatto osservare che i giudici di
merito avevano accertato che l’imputato “
aveva
una posizione di supremazia nei confronti degli altri lavoratori ai quali
impartiva con continuità ordini e direttivi. Questa conclusione è stata, nella
sentenza impugnata, non affermata apoditticamente ma con il riferimento alle
prove assunte nel giudizio ed in particolare alle dichiarazioni della persona
offesa e dello stesso figlio del ricorrente”.
La suprema Corte ha quindi ritenuta esente da alcuna illogicità ed
adeguatamente motivata la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di
merito secondo cui “
il ricorrente
ricopriva, quanto meno di fatto, la posizione di direttore dei lavori o
comunque gli era attribuita una posizione di garanzia derivante dalla posizione
di sovraordinazione nei confronti dei lavoratori riferita anche alla
sicurezza del lavoro” ed ha quindi rigettato il ricorso confermando le
statuizioni civili e condannando il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1057 volte.
Pubblicità