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"MARCATURA STRETTA SUGLI ATTREZZI"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
16/01/2012 -
Al via le verifiche periodiche
delle attrezzature di
lavoro.
Il 26 gennaio, inatti, diventa operativo il regolamento approvato dal dm 11 aprile 2011, che dà attuazione all`articolo 71 del dlgs n. 81/2008 (Tu. sicurezza) e definisce le modalità di effettuazione dei controlli periodici delle attrezzature, per quelle che necessitano la valutazione dell`effettivo stato di efficienza e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. La prima verifica viene effettuata dall`Inail (Ispes1); le successive presso le Asl. Tutte le verifiche sono onerose e le spese per l`effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
La verifica delle attrezzature.
L`articolo 71 del Tu. sicurezza prevede che il datore di lavoro, oltre agli ordinari controlli iniziale e a seguito del loro montaggio, deve sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche, volte a valutarne l`effettivo stato di efficienza e conservazione ai fini della sicurezza le verifiche possono essere annuali, biennali o triennali).
Le verifiche sono onerose e le spese per l`effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Il nuovo regolamento, che entra in vigore il 26 gennaio, disciplina le modalità di effettuazione dei controlli, nonché i criteri per l`abilitazione dei soggetti pubblici o privati alle verifiche, individuando anche le condizioni ín presenza delle quali l`Inail e le Asl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l`effettuazione delle predette verifiche periodiche. L`Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, mentre le Asl sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
All`atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale intende avvalersi laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura. Infatti, Inail, Asl o agenzie regionali di protezione ambiente (Arpa), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali, possono provvedere direttamente alle verifiche, appunto mediante accordi tra di loro o con le dpl (direzioni provinciali del lavoro); altrimenti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un apposito elenco.
Quest`ultimo è istituito presso l`Inail e presso le Asl e contiene il nominativo dei soggetti abilitati, pubblici o privati, cioè dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche delle attrezzature, in quanto in possesso dei prescritti requisiti. L`elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro per l`individuazione del soggetto di cui avvalersi.
I CRITERI PER L`ABILITAZIONE
Chi deve/può effettuare verifiche
Là prima verifica è effettuata dalf IspesItirvd) nei termine di 60 giorni dalla richiesta Decorso inutilmente a termine datare di lavoro può avvalersi delle Asi o di altri soggetti pubblici o privati abilitati
Titolo preferenziale
È titolo preferenziale, per l`iscrizione nell`elenco dei soggetti abilitati, l`adozione dí «modelli di organizzazione e gestione» (articolo 30 del Tu. sicurezza)
Vincoli
I soggetti pubblici o privati che possono effettuare te verifiche sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l`attività tecnica di verifica abbia ricevuto idonea formazione Divieti
I soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione dì prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura Ce
Il 26 gennaio, inatti, diventa operativo il regolamento approvato dal dm 11 aprile 2011, che dà attuazione all`articolo 71 del dlgs n. 81/2008 (Tu. sicurezza) e definisce le modalità di effettuazione dei controlli periodici delle attrezzature, per quelle che necessitano la valutazione dell`effettivo stato di efficienza e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. La prima verifica viene effettuata dall`Inail (Ispes1); le successive presso le Asl. Tutte le verifiche sono onerose e le spese per l`effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
La verifica delle attrezzature.
L`articolo 71 del Tu. sicurezza prevede che il datore di lavoro, oltre agli ordinari controlli iniziale e a seguito del loro montaggio, deve sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche, volte a valutarne l`effettivo stato di efficienza e conservazione ai fini della sicurezza le verifiche possono essere annuali, biennali o triennali).
Le verifiche sono onerose e le spese per l`effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Il nuovo regolamento, che entra in vigore il 26 gennaio, disciplina le modalità di effettuazione dei controlli, nonché i criteri per l`abilitazione dei soggetti pubblici o privati alle verifiche, individuando anche le condizioni ín presenza delle quali l`Inail e le Asl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l`effettuazione delle predette verifiche periodiche. L`Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, mentre le Asl sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
All`atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale intende avvalersi laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura. Infatti, Inail, Asl o agenzie regionali di protezione ambiente (Arpa), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali, possono provvedere direttamente alle verifiche, appunto mediante accordi tra di loro o con le dpl (direzioni provinciali del lavoro); altrimenti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un apposito elenco.
Quest`ultimo è istituito presso l`Inail e presso le Asl e contiene il nominativo dei soggetti abilitati, pubblici o privati, cioè dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche delle attrezzature, in quanto in possesso dei prescritti requisiti. L`elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro per l`individuazione del soggetto di cui avvalersi.
I CRITERI PER L`ABILITAZIONE
Chi deve/può effettuare verifiche
Là prima verifica è effettuata dalf IspesItirvd) nei termine di 60 giorni dalla richiesta Decorso inutilmente a termine datare di lavoro può avvalersi delle Asi o di altri soggetti pubblici o privati abilitati
Titolo preferenziale
È titolo preferenziale, per l`iscrizione nell`elenco dei soggetti abilitati, l`adozione dí «modelli di organizzazione e gestione» (articolo 30 del Tu. sicurezza)
Vincoli
I soggetti pubblici o privati che possono effettuare te verifiche sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l`attività tecnica di verifica abbia ricevuto idonea formazione Divieti
I soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione dì prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura Ce
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