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"Imparare dagli errori: le carenze nella pianificazione dei lavori"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
17/01/2012 - In precedenti puntate di “Imparare dagli errori” abbiamo visto come
nel comparto edile le
attività di
demolizione e ristrutturazione siano tra le attività maggiormente a
rischio. Rischi che spesso non dipendono solo da comportamenti non sicuri o da
mancanze nella predisposizione di opere provvisionale o nella fornitura di
dispositivi di protezione. Rischi che sono invece il frutto di
mancate o inadeguate pianificazioni, di
lacune nella predisposizione di procedure sicure.
Lo
mostriamo presentando alcuni incidenti tratti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per
l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il
primo caso è relativo ad un
incidente incorso ad un
conduttore di macchine
all'interno di un cementificio presso il quale una impresa stava demolendo un
vecchio fabbricato.
Un
lavoratore, figlio del titolare di un'impresa specializzata in demolizioni, sta
lavorando da solo e si trova a bordo di un
mezzo
cingolato dotato di braccio telescopico attrezzato con apposite cesoie da
demolizione.
È
intento nella demolizione di una parte alta della costruzione. A causa di un
errore nella procedura di lavoro demolisce per prima una parte che doveva
essere demolita dopo, provocando il crollo di una parte della struttura
dell'edificio in demolizione. La cabina di guida del mezzo, ed il lavoratore,
rimangono completamente schiacciati sotto l'enorme peso della struttura
crollata.
Come
fattore determinante dell’incidente è evidente l’errore nell'esecuzione dell'
ordine di demolizione.
Il
secondo caso è relativo ancora ad
infortuni correlati a lavori generali nel
comparto
edile.
In
questo caso una “soletta in calcestruzzo (dimensioni approssimative 15 m x 5 m
e spessore 8 cm) crolla e colpisce il lavoratore che si trova nella zona
sottostante - non è chiaro quale attività stesse svolgendo - procurandogli un
grave trauma addominale e il conseguente decesso”.
Il
giorno precedente a questi fatti “l'infortunato e due colleghi avevano iniziato,
su richiesta del titolare della ditta capo-fila, la demolizione dei muri
sottostanti, lasciando alla fine della giornata la soletta retta da 4 travetti
e altrettanti pilastrini costituiti da mattoni forati. Non sono state date
indicazioni sul modo di operare, né
sono stati predisposti puntellamenti della soletta prima di effettuare la
demolizione.
Sono
diversi i fattori che hanno portato all’incidente:
-
il fatto che un lavoratore si trovasse
sotto una soletta indebolita può essere considerato un errore procedurale;
-
un altro errore procedurale è la demolizione parziale dei sostegni della
soletta.
Tuttavia
determinante della genesi dell’infortunio è sicuramente l’
inadeguata programmazione, pianificazione del lavoro.
Anche
il
terzo caso, sempre relativo ad attività di
demolizione nel comparto edile, ha a che fare con la
caduta dall’alto di gravi.
Mentre
cammina all'interno di un capannone un lavoratore è investito e schiacciato da
una trave in cemento armato, della lunghezza di 10 metri e del peso di circa 70
quintali, urtata dal braccio di un escavatore cingolato che si stava spostando.
“L'impresa
edile doveva realizzare i pavimenti, mentre un'altra ditta, proprietaria
dell'escavatore, doveva eseguire le demolizioni e gli scavi”.
In
questo caso l'
organizzazione del
cantiere “non era stata progettata e gli spazi di movimento delle macchine
erano limitate da interferenze con ostacoli fissi e materiali depositati.
L'infortunato si era avvicinato al guidatore per indicargli la strada da
seguire in modo da non creare danni, durante la manovra di spostamento l'escavatore
colpiva la trave”.
Siamo
dunque di fronte, come descritto nella scheda di INFOR.MO., a diverse lacune:
-
una manovra di demolizione non appropriata;
-
a un mancato studio e realizzazione di luoghi di transito sicuri per
spostamento macchine, persone e materiali, cioè a una carente organizzazione
del cantiere.
La prevenzione
Riguardo
alla necessità e alle modalità di pianificazione dei lavori di
ristrutturazione e demolizione si potrebbero dire molte cose, anche con
riferimento alla normativa vigente, il Decreto legislativo
81/2008.
Diversi
mesi fa PuntoSicuro ha presentato un intervento al convegno, organizzato dalla
ASL TO3, “
La centralità della
Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali”. L’intervento, a cura a cura del dott. Michele
Montrano (ASL TO3) e dal titolo “ La valutazione dei
rischi in edilizia: pianificazione e piano operativo di sicurezza”, ricorda che nei
cantieri questi sono i principali rischi:
-
rischi dovuti a carenze organizzative;
-
rischi dovuti a interferenze;
-
rischi dovuti al lavoro specifico.
L’intervento
si sofferma sul
piano operativo di sicurezza
(POS) il “documento che deve essere redatto ai sensi del Decreto legislativo
81/2008, art. 17, comma 1, lett. a), dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, per ciascun cantiere ove l'impresa opera”. Il “ piano operativo di
sicurezza
è redatto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici. Anche nel caso in cui
nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto, in riferimento al
singolo cantiere interessato”. Tale piano “deve essere considerato come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento” (PSC). In particolare
per gli aspetti generali e di coordinamento “la valutazione si dovrà rifare al
piano di sicurezza e coordinamento, mentre il piano operativo di sicurezza
dovrà sviluppare la valutazione dei rischi di fase e di sottofase”. E dalla
valutazione dei rischi di fase “discenderanno l’individuazione delle misure di
prevenzione (non definite in via generale dal PSC) e dei DPI. La valutazione dei
rischi
di impresa dovrà definire nel POS anche le misure di prevenzione secondaria
(sorveglianza sanitaria, informazione e formazione)”.
Insomma
il POS “deve quindi costituire un documento essenziale ed indispensabile al
fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire
una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza”.
Questi
due importanti
compiti del datore di
lavoro edile:
-
“analisi dei rischi che deve essere condotta per tutte le fasi di lavoro che
sono previste nel cantiere;
-
analisi studiata a fondo in modo tale da consentire per ogni fase di
lavorazione, l’individuazione e l’indicazione delle procedure esecutive, degli
apprestamenti e di quanto altro necessario per la tutela dei lavoratori”.
Dunque
la
programmazione della sicurezza
passa attraverso l’elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza e la
definizione di misure concrete che diano operatività alle varie lavorazioni del
cantiere.
In
particolare la
progettazione operativa
permette di determinare le procedure organizzative (chi fa cosa, quando e come)
che sono essenzialmente rivolte alla guida ed al controllo della varie fasi di
lavorazione necessarie per realizzare l’opera.
Ad
esempio un programma esecutivo comprende:
-
“la collocazione degli operatori impegnati nel cantiere;
-
l’ordine dei procedimenti e dei metodi da utilizzare per le varie fasi
lavorative;
-
il coordinamento delle risorse tecniche, umane ed organizzative”.
Concludiamo
ricordando che, per favorire la pianificazione della sicurezza nelle aziende,
può essere utile la lettura di un breve opuscolo prodotto da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e
la prevenzione degli infortuni: “ Individuazione dei
pericoli e pianificazione delle misure nelle piccole aziende”.
Il
documento, già presentato da PuntoSicuro, illustra come individuare i pericoli
in azienda e come pianificare le necessarie misure di prevenzione nelle piccole
e medie aziende.
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