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"Il 14 febbraio scade il termine per l’aggiornamento di RSPP e ASPP"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
19/01/2012 - Il
prossimo 14 febbraio 2012 scade il termine entro il quale responsabili e
addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni che hanno
usufruito nel 2006, sulla base del riconoscimento dei crediti professionali
pregressi, dell’esonero di parte del percorso formativo obbligatorio, devono
aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento, requisito
essenziale per mantenere l’incarico.
In
caso di mancato aggiornamento, infatti, verrebbero meno i requisiti
professionali richiesti dall’articolo 32 del Decreto legislativo 81/2008
necessari per svolgere l’incarico.
Di
conseguenza, il datore di lavoro dovrebbe revocargli la nomina e provvedere
all’individuazione di un nuovo RSPP che rispetti invece i requisiti
professionali necessari per il ruolo.
Il
mantenimento in carica di un RSPP che non abbia i requisiti previsti equivarrebbe
infatti, per il datore di lavoro, a una mancata nomina: violazione
dell’articolo 17, comma 1, lett. b) (obbligo indelegabile del datore di lavoro
di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi) con le conseguenti sanzioni (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500
a 6.400 euro).
L'aggiornamento
obbligatorio
L'articolo
32 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede, per i responsabili e per gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, la
partecipazione a corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti nell’ Accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Il percorso formativo previsto dall’Accordo è
strutturato su uno schema formativo di 3 moduli A, B e
C, e da corsi di aggiornamento a periodicità quinquennale.
L’Accordo
stabiliva però un regime transitorio per i soggetti già in carica all’epoca
dell’entrata in vigore che prevedeva l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B
(sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi) e che
fissava l’obbligo di aggiornamento a decorrere dal 14 febbraio 2007 (quindi con
il completamento entro il 14 febbraio 2012).
Per
gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive
per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
Per
gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7
l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche
qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
Per
RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9
l'aggiornamento quinquennale è invece da intendersi pari a 40 ore complessive,
anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.
Nel
caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a
ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è
da intendersi pari a 100 ore complessive.
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