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"Cantieri, i coordinatori verifichino il rispetto delle regole di sicurezza"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

18/01/2012 - La Cassazione, con sentenza n. 45009/2011 ricorda che il coordinatore per la sicurezza deve assicurare la propria presenza in cantiere e verificare l’osservanza delle regole di sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, e le loro eventuali integrazioni successive.

Il fatto
Nel caso di specie si era verificato un infortunio mortale di un capocantiere, deceduto precipitando attraverso l'apertura di un lucernaio, coperto da una guaina protettiva non visibile. Prima del verificarsi dell’incidente il coordinatore, redattore del piano di sicurezza e di coordinamento, aveva aggiornato il piano di sicurezza prescrivendo, in particolare, l'uso delle cinture di sicurezza oppure di ponteggi sottostanti. Non aveva però segnalato il mancato rispetto di dette prescrizioni da parte dei lavoratori, né al committente né al responsabile del cantiere, alla USL ed alla Direzione provinciale del lavoro. In base a tali omissioni il coordinatore sarebbe stato tenuto a ordinare la sospensione dei lavori in base al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera f).
Il coordinatore ha quindi sostenuto di aver ottemperato a tale obbligo, ordinando alla vittima di chiudere tutte le aperture ancora rimaste aperte: tale ordine avrebbe implicato automaticamente la sospensione dei lavori fintantoché non si fosse provveduto al posizionamento delle funi di sicurezza cui collegare le cinture di sicurezza.

Il giudizio della Corte
La Cassazione, confermando la decisione dei Giudici di merito, afferma che, in base al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 2, 5 e 12, grava sul coordinatore sia l’obbligo di essere presente in cantiere sia di verificare concretamente sul posto l'eventuale adozione dei provvedimenti a valenza prettamente cautelare, precisando che “l'eventuale adozione – da parte del coordinatore- dei provvedimenti a valenza prettamente cautelare logicamente e necessariamente implica la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell'inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche”.

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