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"La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi"
fonte puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
27/01/2012 -
Pubblichiamo un
intervento presentato al recente Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina del Lavoro riguardante la collaborazione del medico competente alle
attività di valutazione dei rischi in azienda.
Il contributo del
medico competente alla valutazione dei rischi
Prescindendo
dall' obbligo
del datore di lavoro di nominare il medico competente, se solo nel caso di
necessità di effettuazione della sorveglianza sanitaria (co.1 lettera a) art.
18) o anche, in assenza di certezze o meno in merito all'opportunità di programmazione
della sorveglianza sanitaria, per l'effettuazione della valutazione dei rischi
(co.1 art. 29), il medico competente, una volta nominato, dovrà
obbligatoriamente collaborare alla valutazione dei rischi e tale obbligo non
potrà certo considerarsi assolto semplicemente apponendo la sua firma sul DVR,
utile unicamente per l'attestazione della "data certa" della sua
redazione (co.2 art. 28), oppure richiedendo al datore di lavoro di allegare le
relazioni sui sopralluoghi negli ambienti di lavoro. Tale ultima modalità
appare riduttiva nella forma e non adeguata nel merito, considerando che il
sopralluogo periodico è sancito da disposizione normativa diversa (co.1 lettera
l) art. 25) da quella dell'obbligo alla valutazione dei rischi (co.1 lettera a)
art. 25) e che l'assolvimento del primo obbligo non può certo permettere di
assolvere anche il secondo, in considerazione che le sanzioni previste per le
due fattispecie sono le stesse, ma citate separatamente per i due obblighi
(co.1 lettera c) art. 58) e quindi, per ipotesi, un medico competente che non
effettua né il sopralluogo né collabora alla valutazione dei rischi può essere
punito due volte con le stessa pena.
Ipotizzare
le concrete modalità operative che consentano al medico competente di
affrontare tale procedimento valutativo vuol dire tenere ovviamente in debito
conto le differenti realtà produttive del nostro paese al fine di individuare
quale sia il livello "minimo" accettabile di collaborazione,
discrimine fondamentale al fine di considerare assolto l'adempimento di legge
da parte degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Partendo
dalla constatazione che molti medici competenti colleghi sono stati oggetto, da
parte degli organi di vigilanza, di contestazioni di varia natura che riguardano
la presunta "non collaborazione" al processo di valutazione del
rischio, vale la pena sottolineare che la valutazione dei rischi è un obbligo
non delegabile del datore di lavoro, alla quale il medico competente collabora
sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso. La normativa vigente
prevede che per molti dei rischi per la salute la valutazione debba essere
compiuta con misure periodiche o con metodi alternativi tecnicamente
sostenibili e riconosciuti da leggi, norme tecniche o linee guida autorevoli.
Sulla
base di queste considerazioni, il contributo del medico competente alla valutazione
dei rischi si realizza nell'individuazione dei rischi potenziali ( =
pericoli) per la salute con lo scopo di consentire al datore di lavoro di
verificare la completezza dei pericoli e dei rischi da lui valutati e la
correttezza tecnica e temporale delle valutazioni approfondite (misure o metodi
alternativi).
L'individuazione
di uno o più rischi potenziali da parte del medico competente può conseguire
alternativamente al risultato di una valutazione approfondita (misure o metodi
alternativi) oppure ad una valutazione di natura probabilistica (sulla base,
fra l'altro, della visita ai luoghi di lavoro, di informazioni tecniche o
tossicologiche acquisite dal datore di lavoro o dal RSPP, ecc.) e, in
quest'ultimo caso, necessita di una valutazione approfondita (misure o metodi
alternativi) che ne confermino o ne escludano la sussistenza.
Nel
caso che i rischi per la salute siano già stati sottoposti a valutazione approfondita
(misure o metodi alternativi), i documenti relativi devono essere forniti
"tempestivamente" al medico competente (art.25,1 m)."
Si
vuole sottolineare con forza come, la mancata
collaborazione del medico competente alla attività di valutazione dei
rischi deve essere accertata tramite il ricorso a fatti o documenti che
conducano a esiti certi e oggettivi, non suscettibili di apprezzamento
soggettivo. Per appurare quanto sopra, l'organo di vigilanza deve essere in
grado di effettuare adeguate indagini presso l'azienda o l'unità produttiva,
volte ad appurare se il medico competente abbia effettivamente omesso di
svolgere quelle attività concrete ai fini della dovuta collaborazione alla
valutazione dei rischi per individuare gli elementi costituenti dell'eventuale
reato, tenendo in debito conto anche la realtà nella quale il medico ha
operato.
Occorre
infatti considerare che l'attività del medico competente risulta nei fatti
assai differente a seconda del suo svolgimento presso piccole e medie imprese (al
di sotto di 10-15 dipendenti) oppure presso aziende di dimensioni maggiori. Il
numero di 15 lavoratori fa riferimento all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, che
prevede l'obbligo della riunione periodica annuale solo per le unità produttive
che occupano più di 15 addetti (negli altri casi può farne richiesta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Tenendo in debito conto
l'esperienza pratica di molti colleghi, nelle aziende dove non viene tenuta la
periodica riunione annuale le possibilità di confronto del medico competente
con altre figure della sicurezza (consulenti, tecnici etc.) risultano molto
difficili, se non praticamente impossibili.
Con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese, alcune attività svolte in
azienda possono essere in grado di determinare l'effettiva collaborazione alla
valutazione del rischio da parte del medico competente:
1.
sopralluogo negli ambienti di
lavoro: il sopralluogo è uno dei momenti centrali in cui il medico
competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi
aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del
ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la
salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con il
datore di lavoro e/o l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
2.
registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi
aziendali: parte importante della visita medica è costituita dal colloquio con
il lavoratore in merito alle condizioni di lavoro, ai rischi conosciuti o
percepiti, alle misure di prevenzione e protezione utilizzate. Tale eventualità
è espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata
nell'allegato 3°, nella parte dell'anamnesi lavorativa;
3.
programmazione del monitoraggio biologico: nei casi individuati, il
monitoraggio biologico costituisce parte centrale nel processo di valutazione
del rischio e del suo continuo aggiornamento;
4.
indicazioni per il controllo dei lavoratori: il medico competente, sulla base
della conoscenza del ciclo tecnologico e del processo produttivo, delle
mansioni specifiche svolte e/o di particolari condizioni di suscettibilità,
indica al datore di lavoro quali lavoratori devono essere sottoposti al
controllo sanitario per i vari rischi lavorativi, specificando eventuali esami
strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;
5.
effettuazione della sorveglianza sanitaria: la stessa attività di sorveglianza
sanitaria svolta nei confronti dei singoli lavoratori, misurando una serie
di indicatori modulati dai rischi aziendali (segni e sintomi, risultati degli
esami integrativi etc.), costituisce una importante modalità di raccolta di
dati relativa ai rischi e a relativi effetti (questa eventualità è anche
espressamente prevista dall'art 29 comma 3);
6.
elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e
dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di ottenere
informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di
elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa
eventualità è espressamente prevista dall'art. 35);
7.
incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i
RLS, i lavoratori: anche da tali incontri si hanno preziose indicazioni per la
predisposizione e l'aggiornamento del protocollo sanitario basato sui rischi,
valutati dal medico competente mediante le attività precedentemente illustrate.
Altri
criteri oggettivi possono permettere l'accertamento dell'assolvimento
dell'obbligo di collaborazione alla valutazione del rischio, soprattutto nelle
piccole e medie imprese.
La
stessa predisposizione del programma di visite ed esami mirati al rischio per i
lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria (il cosiddetto
"protocollo sanitario") e la sua comunicazione formale al datore di
lavoro con l'inserimento nel documento di valutazione dei rischi, se presente,
o allegato all'autocertificazione nei casi previsti dalla legge, con la
indicazione dei rischi individuati dal medico competente nello svolgimento
della sua attività (sopralluoghi, studio del ciclo produttivo, colloqui con il
datore di lavoro, i tecnici, l'RSPP, i lavoratori e i loro rappresentanti,
presa visione di valutazione dell'esposizione dei lavoratori a fattori di
rischio "misurabili" come rumore, vibrazioni etc.) costituisce la
prova evidente della collaborazione alla valutazione dei rischi aziendali.
Esistono
poi elementi documentali che possono essere utilizzati per verificare, in sede
ispettiva e di vigilanza, l'avvenuta collaborazione del medico competente al
processo di valutazione dei rischi aziendale. Alcuni di questi possono essere,
ad esempio:
-
memo aggiuntive ai verbali di sopralluogo, con indicazioni della condizione
igienico ambientale dei luoghi di lavoro o annotazioni relativi ai rischi per
la salute, di pertinenza del medico competente;
-
altre note, appunti, lettere, mail o fax del medico competente, indirizzati al
datore di lavoro o all'RSPP, che esplicitino il parere del medico competente in
merito a determinati rischi aziendali;
-
trasmissione dei risultati anonimi collettivi del monitoraggio biologico al
datore di lavoro e all'RSPP, con eventuale sintetica valutazione;
-
partecipazione a riunioni con il datore di lavoro, RSPP, tecnici o altri
consulenti, compresa la stessa riunione ex art 35 - in cui il medico competente
abbia fornito il suo contributo alla definizione dei rischi aziendali.
Nei
limiti del possibile, comunque, soprattutto nelle aziende con più dipendenti e
meglio organizzate, la collaborazione del medico competente alla valutazione
dei rischi dovrebbe essere effettuata fin dall'inizio, dalla scelta dei metodi
da adottare per la valutazione dei vari rischi all'analisi delle informazioni
raccolte e alla elaborazione delle conclusioni raggiunte. Altresì, il risultato
di tale collaborazione dovrebbe culminare nella predisposizione di un documento
di valutazione dei rischi per la salute ove sia contenuta una puntuale
definizione degli indicatori e dei momenti di rischio di tipo sanitario che si
riscontrano nel corso dell'attività produttiva della determinata azienda o
unità operativa. Questo risultato, si ribadisce, non dipende dalla esclusiva
volontà del medico competente ma da chi ha la responsabilità e l'obbligo di
procedere alla valutazione dei rischi. Non è, infatti, nelle possibilità del
medico competente individuare le modalità e i criteri di redazione di tale
valutazione, responsabilità unica e indelegabile del datore di lavoro (co.2
art. 28).
Per
quanto previsto dalla legislazione vigente, quindi, l'indicazione dei rischi
presente nel documento di valutazione dei rischi (laddove esistente) e
riportata sulla stessa cartella sanitaria personale e di rischio è pur sempre
diretta responsabilità del datore di lavoro. Una eventuale incongruenza o
difformità non può essere considerata prova di una mancata collaborazione del
medico competente alla valutazione dei rischi, tanto più in presenza degli
elementi sopra citati.
Infine
è da considerare con attenzione la possibilità che la maggior parte dei
documenti di valutazione del rischio attualmente esistenti siano stati
elaborati complessivamente prima della emanazione del D.Lgs 106/2009 - decreto
che ha previsto la collaborazione di cui si tratta con relativa sanzione per il
mancato adempimento - e che, quindi, il processo di aggiornamento di cui già
detto necessita del tempo necessario per il suo perfezionamento, anche
documentale.
Conclusioni
Premesso
che, dal punto di vista normativo (co.1 art.18) sono previsti momenti ed atti
formali di informazione del medico competente da parte del datore di lavoro,
relativamente alla conoscenza di quest'ultimo dei rischi aziendali, si ritiene
appropriato prevedere una procedura adeguata per ottemperare in modo chiaro
all'obbligo di legge, sintetizzabile come segue:
-
nelle piccole e medie imprese è sufficiente, per ottemperare l'obbligo, l'invio
del protocollo sanitario (con l'indicazione dei relativi fattori di rischio e
normativa di riferimento) e assolvere alle altre attività sopra descritte;
-
in aziende più grandi, senza che ciò sia da considerarsi obbligatorio e a
giudizio dello stesso medico competente, può altresì essere opportuno redigere
uno specifico "contributo sanitario" al documento di valutazione dei
rischi, da stilare al momento della nomina presso l'azienda o l'unità
produttiva e, successivamente, ogni qualvolta intervengano modifiche del
processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro etc. (co. 3 art. 29).
Previa
valutazione, scelta e condivisione dei criteri con i quali il medico competente
svolge la sua attività concreta per la collaborazione dei rischi, tale
contributo dovrebbe articolarsi nelle tre fasi successive:
a)
lavoro preparatorio, consistente nella raccolta di tutte le informazioni
disponibili sull'azienda in esame (registro infortuni, schede di sicurezza dei
prodotti chimici utilizzati, e ogni altra informazione ritenuta utile da
richiedere al datore di lavoro e/o al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione);
b)
esame analitico del ciclo produttivo, dell'attività lavorativa concreta e di
tutti gli ambienti di lavoro, tramite sopralluogo diretto e colloqui con i
lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
c)
documento finale di sintesi, con la stesura del protocollo sanitario e del
"contributo sanitario" alla valutazione dei rischi (da allegare alla
autocertificazione o al documento di valutazione dei rischi vero e proprio).
Nello
specifico, il contributo in questione potrebbe comporsi delle seguenti dieci
sezioni:
1.
indicazione analitica di tutti i rischi lavorativi
riscontrati e, per ognuno di questi, descrizione sintetica dei possibili
effetti nocivi per la salute dei lavoratori.
1.1.
per alcuni rischi va richiesto al datore di effettuare specifiche attività di
monitoraggio ambientale e/o biologico (ad es. rumore, rischio chimico, rischio
biologico, etc);
1.2.
in relazione alla professionalità del medico competente e alla strumentazione
tecnica di cui dispone, per altri rischi si può direttamente provvedere allo
screening dei livelli di esposizione come ad es.: calcolo dell'indice di
sollevamento NIOSH per la movimentazione manuale dei carichi; stima
semi-quantitativa dell'indice PMV (voto medio predetto) e PPD (percentuale
prevista di insoddisfatti) per il microclima; utilizzo della check-list OCRA
(procedura breve) per il rischio da sovraccarico degli arti superiori da lavoro
ripetitivo etc. con eventuale approfondimento successivo per specifiche
situazioni di rischio più elevato;
2.
Elaborazione del capitolo del documento di valutazione relativo al rischio per
le lavoratrici gestanti, con l'indicazione delle misure di prevenzione e
protezione e dei provvedimenti da adottare distintamente per ogni ambiente di
lavoro, mansione o gruppo omogeneo;
3.
Elaborazione del capitolo del documento di valutazione relativo al rischio da
stress lavoro-correlato;
4.
In materia di alcol
e lavoro, per tutte le aziende nelle quali vi sono lavorazioni comprese
nell'allegato 1 dell'Intesa del 16/03/06, stesura di un breve paragrafo
comprendente gli effetti negativi dell'alcol ed i rischi per la salute in
generale, oltre agli aspetti normativi della problematica alcol e lavoro,
compresa l'attività di informazione da effettuare ed i relativi cartelli che
andrebbero affissi nei luoghi di lavoro;
5.
Collaborazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando
i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro, fornendo indicazioni sulla classificazione
dell'azienda (D.M. 388/03), partecipando alla determinazione del numero di
lavoratori da formare, organizzando i relativi corsi di primo soccorso,
stabilendo il numero ed il tipo delle cassette di primo soccorso, integrandone
eventualmente il contenuto in rapporto ai rischi specifici e, eventualmente,
suggerendone la dislocazione in specifici punti dell'azienda;
6.
Analisi del pregresso andamento infortunistico, eventualmente con calcolo
dell'indice di frequenza e comparazione con le tabelle INAIL relative allo
specifico comparto lavorativo;
7.
Collaborazione all'attuazione di programmi di informazione dei lavoratori sui
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa
in generale, in particolare per quei rischi per i quali è prevista la
sorveglianza sanitaria;
8.
Collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
9.
Stesura del piano sanitario con la programmazione della sorveglianza sanitaria;
10.
Considerazioni finali in merito alle eventuali misure di prevenzione e
protezione ritenute necessarie per le singole aree, mansioni o gruppi omogenei
dell'azienda o unità produttiva presa in esame.
Il
medico competente dovrà inoltre distinguere le modalità di trasmissione del suo
contributo al datore di lavoro nel caso di piccole o grandi aziende. Se
infatti, in queste ultime, sarà sufficiente trasmettere l'elaborato utilizzando
il tramite del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle
aziende più piccole ci si dovrà occupare in prima persona di altri eventuali
accorgimenti, eventualmente anche con una stesura sintetica - ma il più
completa possibile - del suo peculiare contributo ( si veda
il modello allegato).
Collaborare
al processo di valutazione dei rischi in azienda, con le modalità indicate,
permetterà al medico competente di riappropriarsi di quella parte che è
propedeutica, in alcuni casi, alla stessa stesura del documento di valutazione,
parte che solo lui, con la sua professionalità, competenza e soprattutto con le
sue conoscenze specifiche, può trattare in modo appropriato. Tale compito è da
assolvere non solamente in ossequio a un inopinato formalismo normativo, ma
soprattutto con la precisa finalità di fornire un contributo reale e concreto
alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in ogni azienda e in
ogni unità produttiva con l'obiettivo di rendere un po' più medico e un po' meno
tecnico il Documento di Valutazione dei rischi.
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