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"La sicurezza negli spazi confinati"

fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

31/01/2012 - Segnaliamo un approfondimento pubblicato nell’ambito del Bollettino speciale Adapt   “ Ambienti confinati e sicurezza: le nuove regole dopo il DPR n. 177/2011” a cura di Nicola D'Erario (ADAPT Research Fellow), Maria Giovannone, Capo Redattore Osservatorio Nuovi Lavori Nuovi Rischi, in collaborazione con ANMIL Onlus e A.A.R.B.A.
 
Dall’intervento “Attività negli spazi confinati: un impegno comune per la definizione di standard operativi” di Adriano Paolo Bacchetta riportiamo il paragrafo “Contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177” in cui è affrontato il “ Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
 
Come più volte sottolineato, il punto di partenza della strategia di contrasto che è alla base delle prescrizioni presenti nel decreto, è la constatazione che le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di tali attività, richiedano un rapido innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli spazi confinati. Da qui la decisione di disporre che, in simili situazioni, possano operare solo soggetti adeguatamente formati, addestrati ovvero consapevoli sia dei rischi delle attività previste lavorazioni, sia (in particolare) di quelli derivanti specificatamente dagli ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.
 
Ciò premesso, si evidenzia come il decreto innanzi tutto ponga particolare attenzione alle tematiche della formazione degli addetti e delle attività eseguite in regime di appalto.
Nel dettaglio, infatti, il decreto impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, deve essere garantito che:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che saranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore a un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.
 
Di là da ogni possibile considerazione in merito alla genericità di alcune disposizioni (quali, ad esempio, … puntualmente e dettagliatamente informati.., .. adeguatamente formato addestrato e edotto, …), la norma riconduce, in modo aspecifico, all’adozione di .. una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.., procedura che potrebbe anche coincidere con le buone prassi in corso di approvazione.
 
A tale riguardo, ciò che innanzi tutto colpisce, è che non sia presente, fin d’ora, alcun riferimento alle consolidate norme tecniche applicabili (ad esempio UNI 10149-2008 "Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro"; UNI10146-2007 “Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione”; UNI 11414-2011 “Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione”, ecc.).
Come noto nella pratica aziendale, la manutenzione è un “sistema” da gestire secondo i migliori principi tecnico/organizzativi disponibili poiché coinvolge tutti i processi e ambiti lavorativi, rappresentando un’attività fondamentale per garantire l’affidabilità dell’intero sistema produttivo.
 
La nuova edizione della UNI 10449:2008 sui permessi di lavoro, ad esempio, si applica in tutte le aree lavorative nelle quali sono eseguiti lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in appalto e tratta i criteri generali da applicare al permesso di lavoro, le varie tipologie di permesso di lavoro, la loro struttura (descrizione, prescrizioni, autorizzazioni, accettazione inizio lavoro, dichiarazione di fine lavoro, ...).
La norma, come precisato al punto 4.2, prevede diverse tipologie di permessi di lavoro, tra cui: lavoro con divieto d’uso di fiamma o scintilla, lavoro implicante l’uso di fiamma – sorgente di calore – gas – liquidi o materiali infiammabili, lavoro di scavo, lavoro su circuiti e apparecchiature elettriche, lavoro generico e, anche, lavoro negli spazi confinati. Il permesso di lavoro costituisce l’evidenza documentale dell’avvenuto processo di trasferimento delle necessarie informazioni che si riferiscono a un lavoro di manutenzione tra il committente e l'appaltatore.
 
Come disposto dalla vigente normativa, la norma prevede che il datore di lavoro committente debba indicare i rischi specifici relativi all'ambiente in cui si opera e gli interventi preliminari all'esecuzione di un lavoro mentre, da parte sua, l’appaltatore esprimerà la presa visione dei provvedimenti relativi e li integrerà con le disposizioni previste per il proprio personale, rendendo comprensibile i risultati della propria analisi del rischio e indicando quali specifici dispositivi di protezione individuale sarà necessario utilizzare.
Ogni firma apposta sul permesso di lavoro, specifico per la tipologia di lavoro commissionato, identifica l’avvenuto trasferimento d’informazioni, l’avvenuta valutazione dei rischi e la conseguente pianificazione degli interventi e individuazione degli apprestamenti di prevenzione e protezione che verranno adottati per tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
 
Nel caso di contratto di appalto, inoltre, la norma costituisce integrazione alla UNI 10148:2007 Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione che ha invece lo scopo di facilitare l'applicazione del contratto di manutenzione indicando i criteri tecnici, organizzativi e amministrativi per la sua gestione operativa e la norma UNI 10146:2007 Criteri per la formulazione di un contratto di fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.

Per quanto riguarda la sicurezza degli addetti, invece, oltre all’imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (ad esempio maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (ad esempio rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative e di aver compiuto, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, nel decreto si fa riferimento a una serie di ulteriori obblighi che, in estrema sintesi, prevedono:
- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica, informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti devono applicarsi, di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capogruppo” affianchi l’esperienza matura in concreto).
 
Sull’argomento, dopo un precedente progetto di norma, la commissione “Manutenzione” dell’UNI ha pubblicato due nuove norme significative per il settore: si tratta della UNI 11414 Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione e della UNI 11420 Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione.
In particolare, la UNI 11414 fornisce le linee guida unificate e una metodologia completa e strutturata adattabile a qualsiasi settore, per qualificare un sistema di manutenzione e quindi consente anche di valutare la professionalità con cui opera il personale di manutenzione, in termini di capacità di gestione, organizzazione e possesso delle necessarie conoscenze tecnologiche e tecniche.
Oltre al rispetto della legislazione vigente, infatti, un buon sistema di manutenzione deve prevedere un budget per la manutenzione e un piano per ciascun oggetto delle attività di manutenzione, nonché un sistema di gestione e un’adeguata formazione per tutto il personale addetto alla manutenzione, sia sulle tematiche tipicamente tecniche sia per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Formazione che, peraltro, non può essere priva di uno specifico sistema di verifica del livello di qualificazione raggiunta dal personale di manutenzione coerente con il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), il CEN/TR 15628 Maintenance - Qualification of maintenance personnel.
 
Da qui la pubblicazione della norma UNI 11420 Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione che risulta essere in linea col sistema organizzativo aziendale italiano e con la normativa europea sulle qualifiche professionali da cui trae ispirazione.
 
Inoltre, nulla è precisato in merito alla fondamentale definizione delle procedure di emergenza e soccorso necessarie, da definire in funzione della difficoltà delle operazioni previste e del grado di rischio a esse associato. Nel testo si fa riferimento all’obbligo di prevedere una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in
ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, rimandando peraltro alla elaborazione di una futura buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
Tuttavia, è evidente che l’affidamento della sicurezza dei lavoratori all’intervento dei soli servizi di soccorso istituzionali esterni al perimetro dell’area operativa, potrebbe comportare tempi di risposta molto elevati, spesso incompatibili con la tutela della vita umana. Peraltro, a oggi, la preparazione del personale designato dal datore di lavoro alle attività di salvataggio (di cui al d.lgs. n. 81/2008 art. 18 comma 1 lettera b) e s.m.i.), il più delle volte non prevede specificatamente attività riconducibili al trattamento d’infortunati all’interno di spazi confinati. Questi addetti, quando dichiarati idonei al servizio dal medico competente, adeguatamente equipaggiati, formati e addestrati periodicamente all’intervento mediante prove e simulazioni d’intervento e resi consapevoli delle procedure d’intervento applicabili allo specifico contesto delle operazioni che devono essere effettuate mediante la riunione di coordinamento da tenersi prima dell’inizio delle attività, dovrebbero garantire la tutela dei colleghi in caso di emergenza. Ma, come noto, questo non è sempre vero. Ad esempio, molti addetti al primo soccorso non dispongono e non sono addestrati anche all’utilizzo degli APVR (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie - APVR – es. semi maschere, maschere pieno facciale, autoprotettori, ecc.), isolanti o non, e quindi, in caso d’infortunio conseguente all’esposizione ad agenti chimici pericolosi durante le attività negli spazi confinati, non possono intervenire per portare soccorso all’infortunato lì dove si trova.
Anche in questo caso, come per quanto già visto, esistono specifici riferimenti a norme tecniche nazionali e internazionali (quali ad esempio Soccorso in ambienti confinati a cura del GECAV o la sezione 29 CFR OSHA 1910.146(k)(1) e l’appendice “F” o le NFPA 1670 Standard on Operations and Training for Technical Rescue Incidents - section 7.4).
 
Da ultimo, ma non per questo meno importante, sarebbe auspicabile una maggiore attenzione del Legislatore sui temi della sicurezza basata sui comportamenti ( Behavioral Safety Process) e quindi sui processi di sicurezza che, come dimostrato ampiamente nella letteratura scientifica internazionale, sono in grado di sviluppare, nei singoli componenti l’organizzazione, l’acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo nell’ambito del sistema di prevenzione e lo sviluppo della mutua assistenza solidaristica tra colleghi.
Creando adeguate contingenze nel contesto lavorativo, è possibile aumentare il numero di comportamenti sicuri di ogni lavoratore e ottenere la tutela della propria e altrui salute e sicurezza. Questo ponendo attenzione alle proprie azioni e alle conseguenze, reali o potenziali, di ogni comportamento non sicuro o non conforme alle procedure stabilite (BS OHSAS 18001:2007 4.4.2). Sentendosi parte attiva e fondamentale nel processo di sicurezza (BS OHSAS 18001:2007 - 4.4.3.3 Procedures for Worker Participation), ogni singolo lavoratore è infatti motivato sui temi della sicurezza [1] e ne diventa quindi promotore e fattivo sostenitore; condizione che favorisce molto l’instaurazione della “cultura” di sicurezza all’interno dell’azienda e lo sviluppo e consolidamento dell’adozione dei comportamenti sicuri da parte di tutti [2].
 
Conclusioni
Per ridurre in futuro il ripetersi di questo tipo d’incidenti, appare quindi fondamentale definire strumenti concettuali e operativi adeguati.
Se da una parte è evidente che la verifica della qualità dell’aria interna e la garanzia di un’adeguata ventilazione sono basilari, come si pensa riuscire a ottenere un adeguato livello di sicurezza considerando che il passaggio per accedere agli spazi confinati è spesso rappresentato da un’apertura circolare diametro 60 cm parzialmente ostruito dalla scala utilizzata dall’operatore?
E che dire in merito agli altri rischi specifici associati alle attività negli spazi confinati che non sono attualmente stati presi in considerazione?
Per quanto riguarda l’assistenza dall’esterno, studi americani hanno inoltre dimostrato, e i recenti incidenti l’hanno purtroppo dimostrato, che circa il 50% delle persone che perdono la vita in questi incidenti, sono proprio i soccorritori o presunti tali.
 
E allora?
Affermata sia l'importanza del DUVRI come documento che formalizza l'attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte in un appalto, sia la necessità di verificare che la catena degli appalti e subappalti non porti aziende o artigiani a operare in attività per le quali non sono né preparati né attrezzati, la questione è una sola: bisogna eseguire un’approfondita e corretta valutazione dei rischi, un addestramento efficace, prevedere l’impiego di attrezzature idonee e pianificare sia le attività ordinarie sia gli scenari di emergenza, codificando le operazioni da porre in essere.
Questo, è auspicabile, alla luce di una specifica norma tecnica di riferimento da sviluppare sulla base di linee guida, norme e/o standard e Best Practices presenti a livello nazionale [3] e internazionale [4]. Inoltre a quanto sopra, è necessario realizzare interventi che tendano a neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme operative o regolamentari, o dal porre in essere comportamenti non conformi alle comuni pratiche di sicurezza, spostando l’attenzione di tutta l’organizzazione verso la condivisione diffusa dei “valori” della sicurezza intesi come specifici comportamenti verbali tra lavoratori e verso l’attivazione di “comportamenti” di sicurezza misurati su parametri oggettivi come frequenza, latenza, durata, intensità, ampiezza e completezza delle azioni dei singoli.
Allo scopo di stimolare la discussione tra chi ha avuto necessità di occuparsi della gestione degli interventi negli spazi confinati, è stato messo on line un nuovo sito web www.spazioconfinato.it che offre un ambito di confronto per le proprie conoscenze ed esperienze nello specifico settore. Infatti, su un tema specialistico quale il lavoro negli spazi confinati, appare fondamentale riuscire a raccogliere e condividere l’esperienza di chiunque sia portatore di reali conoscenze e interesse sull’argomento specifico, in modo da elaborare azioni efficaci e proporre procedure operative da condividere e fare crescere nel Web grazie alla collaborazione di tutti.
 
di Adriano Paolo Bacchetta (formato PDF, 221 kB).

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