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"Il Responsabile dei lavori: definizioni e compiti"

fonte puntosicuro.it / Normativa

02/02/2012 - Come completamento dell’articolo “ Il committente di lavori edili: definizioni e compiti”, pubblichiamo un nuovo approfondimento a cura Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
Il Responsabile dei lavori
Il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti: “ nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento” (art. 89 D.Lgs. n. 81/2008). È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Il contesto definitorio di base del decreto legislativo 494/96 (vedi ora art. 89 D.Lgs. n. 81/2008) è rimasto immutato nel decreto n. 81/2008 salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori, qualora incaricato (come risulta chiaramente dal combinato disposto degli articoli 89, 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008), doveva coincidere, fino al 20 agosto 2009, con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima. Dopo tale data opera la modifica della definizione prevista dal D.Lgs. n. 106/2009, ai sensi della quale viene meno il requisito professionale di cui sopra:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
 
Dunque, come nel precedente D.Lgs. n. 494/96 e con la versione attualmente vigente del D.Lgs. n. 81/2008, responsabile dei lavori può essere chiunque, a patto di ricevere un incarico specifico, per di più occorre ricorrere, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla forma di delega di funzione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 se si desidera esentare il più possibile il committente dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità.
 
È stato precisato che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale” (Circ. Min. Lav. n. 41/1997).

La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori
1. Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G.
La sentenza ribadisce la linea interpretativa consolidata della Suprema Corte, confermando che il committente è il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e fornisce un prezioso chiarimento in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro [ c ) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”].
 
L’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce il responsabile dei lavori, non opera automaticamente, in quanto lo stesso deve essere invece destinatari di un incarico specifico ed eventualmente anche forniti di una specifica delega da parte del committente, che solo se lo desidera, deve esplicitare la decisione.
Il caso in esame riguarda un committente rinviato a giudizio per omicidio colposo a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice che, mentre sopra di una scala all’altezza di circa sei metri era intento a dei lavori di demolizione, cadeva decedendo. Al committente veniva addebitata la colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e per non aver verificata l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso piano di sicurezza e di coordinamento.
 
Il Tribunale assolveva il committente in quanto ha escluso la sua responsabilità per aver lo stesso incaricato della effettuazione dei lavori di demolizione e di ricostruzione una impresa dotata di una propria organizzazione di lavoro e per aver nominato un responsabile dei lavori.
Avverso la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione sia il Pubblico Ministero che l'imputato. Il P. M. in particolare accusava il giudice di avere dato una errata interpretazione dell'intero impianto normativo in materia di sicurezza nei cantieri, “ finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione di un'opera” e faceva osservare una erronea applicazione della legge penale “ per avere il GUP erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 assimilando il responsabile dei lavori all'appaltatore, trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima ‘eventuale’”.
 
La Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. ed ha annullata la sentenza di primo grado sostenendo che “l a sentenza impugnata, nell'escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell'impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)”. La suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo il quale " il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)”.
 
La Sez. IV si è quindi soffermato sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori precisando che “l 'esenzione del datore di lavoro (leggi del committente) dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo” e richiamando il contenuto dell’articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che “d alla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli . Il legislatore, in sostanza” – non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. n. 3, n. 7209/2007 cit.).
 
Le condizioni - precisa infine la Sez. IV - perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti, condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la nomina del direttore dei lavori alcuna delega ed essendo stato formalizzato l'incarico professionale relativo ai coordinatore per la progettazione e l'esecuzione ed inoltrata all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare riguardante i lavori in questione solo dopo l'inizio dei lavori stessi e successivamente all'infortunio sul lavoro”.
 
2. Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009 (U. P. 12 maggio 2009) - Pres. Marzano – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.) Montagna - Ric. Proc. Gen. e S. A. parte civile.
Il committente, sottolinea la Corte di Cassazione, è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche e, per quanto riguarda la scelta delle imprese esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di legge vigenti, viene individuata una “ culpa in eligendoed il coinvolgimento del committente nelle responsabilità nel caso che da tale inidoneità derivi un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera.
La definizione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008 di responsabile dei lavori è nel solco di questa concezione, laddove ribadisce che il responsabile dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma “incaricato”.
 
3. Corte di Cassazione - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese – Est. Koverech – P. M. Galasso – Ric. P. M. e S. G. - Il r.u.p., “ In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche” [ Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc. (dep. 10/06/2008)].
 
4. Cassazione penale sez. IV, 4 aprile 1996, n. 856, Messina, in Giust. Pen. 1997, II, 244 (s.m.) In tema di infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo ma deve considerarsi in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Nella specie, l'intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i lavori).
 

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