"Entro il 14 febbraio il completamento dell’aggiornamento degli RSPP ex regime transitorio"
fonte quotidianosicurezza.it / Formazione ed informazione
Tutti gli
RSPP che hanno frequentato i corsi di formazione, modulo C, con le modalità degli Accordo Stato – Regioni del 26.01.2006 e 05.10.2006
*,
essendo stati esonerati, in virtù di una sanatoria, dalla frequenza dei
moduli A e/o B sulla base di crediti professionali pregressi, hanno
dovuto compiere l’aggiornamento entro il 14.02.2008.
Gli stessi soggetti, secondo quanto previsto dal punto 2.6 dell’ Accordo dell’ottobre 2006
**, sono obbligati a completare l’aggiornamento entro il
14 febbraio 2012 (obbligo di aggiornamento quinquennale fatto partire dal 14 febbraio 2007).
Ma è così, oppure, come sostengono alcuni, il quinquennio decorre dalla data del completamento del primo aggiornamento? In attesa dell’annunciata Circolare del Ministero del lavoro su questa materia, può giovare, per una corretta interpretazione, la lettura del punto 3 dell’ Accordo del 5/10/2006 che qui riporto: “la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’’esonero”.
Ma quali sono le conseguenze per chi non adempie a tale obbligo? La prima interessa direttamente il soggetto RSPP che, per effetto del mancato aggiornamento, decade dall’incarico in quanto non è più in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 del TU 81/08.
Seconda conseguenza, che il datore di lavoro deve designare un nuovo RSPP, pena la sanzione prevista per la violazione dell´art. 17, comma 1 lett. b, e cioè per l’omessa “ designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” il che comporta l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
(*) Con gli Accordi del 2006 si erano, fra l’altro,
definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, in attuazione all’Accordo quadro sancito in
Conferenza unificata il 19 giugno 2003.
(**) Punto
2.6. – Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi. In
coerenza con quanto esplicitato…. (nelle) Linee interpretative, per
coloro che possono usufruire dell’esonero alla frequenza del modulo B
sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi,
l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14 febbraio
2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14
febbraio 2008 dovra’ essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore
complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza.
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