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"Edifici abusivi, demolizione anche senza motivazione"
fonte edilportale.com / Edilizia
06/02/2012 - Gli edifici abusivi costruiti in epoca remota non hanno bisogno di una
motivazione dettagliata per essere demoliti. Lo ha affermato la sezione
di Brescia del
Tar Lombardia con la
sentenza 59/2012.
Il Tribunale amministrativo ha convalidato la decisione di un comune lombardo che aveva comunicato ad un cittadino l’ordine di demolizione di un ripostiglio garage realizzato come pertinenza dell’abitazione e ritenuto abusivo.
Dopo la notifica dell’ordine di demolizione, l’interessato aveva osservato che l’immobile era stato realizzato prima del 1965. Secondo alcune pronunce del Consiglio di Stato, infatti, il lungo lasso di tempo intercorso dall’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione competente avrebbero potuto creare nel privato un’aspettativa sulla necessità di motivare il provvedimento con una necessità di pubblico interesse.
Il Tar si è però discostato da questa posizione, affermando che non è possibile ammettere una sanatoria solo perché l’abuso è stato realizzato molti anni prima. A detta dei giudici amministrativi, in questo modo si creerebbe un clima di indeterminatezza, che lascerebbe la repressione degli abusi alla discrezione del singolo funzionario.
Gli illeciti edilizi, sottolinea il Tar, sono permanenti quindi ogni provvedimento repressivo interviene su una situazione antigiuridica che, anche se compiuta molto tempo prima, continua ad essere illegittima.
Ammettere che il tempo possa attenuare la posizione di chi ha compiuto un illecito, concludono i giudici, significherebbe creare una sanatoria di fatto. Di cui potrebbero beneficiare anche quanti non hanno colto le chances di regolarizzazione messe a disposizione con le leggi sui condoni.
Il Tribunale amministrativo ha convalidato la decisione di un comune lombardo che aveva comunicato ad un cittadino l’ordine di demolizione di un ripostiglio garage realizzato come pertinenza dell’abitazione e ritenuto abusivo.
Dopo la notifica dell’ordine di demolizione, l’interessato aveva osservato che l’immobile era stato realizzato prima del 1965. Secondo alcune pronunce del Consiglio di Stato, infatti, il lungo lasso di tempo intercorso dall’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione competente avrebbero potuto creare nel privato un’aspettativa sulla necessità di motivare il provvedimento con una necessità di pubblico interesse.
Il Tar si è però discostato da questa posizione, affermando che non è possibile ammettere una sanatoria solo perché l’abuso è stato realizzato molti anni prima. A detta dei giudici amministrativi, in questo modo si creerebbe un clima di indeterminatezza, che lascerebbe la repressione degli abusi alla discrezione del singolo funzionario.
Gli illeciti edilizi, sottolinea il Tar, sono permanenti quindi ogni provvedimento repressivo interviene su una situazione antigiuridica che, anche se compiuta molto tempo prima, continua ad essere illegittima.
Ammettere che il tempo possa attenuare la posizione di chi ha compiuto un illecito, concludono i giudici, significherebbe creare una sanatoria di fatto. Di cui potrebbero beneficiare anche quanti non hanno colto le chances di regolarizzazione messe a disposizione con le leggi sui condoni.
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