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"Pubblicato il regolamento per la sicurezza della protezione civile"
fonte puntosicuro.it / Normativa
14/02/2012 - Come anticipato da
PuntoSicuro sono in arrivo e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale alcuni provvedimenti
attuativi che finalmente daranno completa attuazione al Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Recentemente in Gazzetta
Ufficiale è stato pubblicato il
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231,
Regolamento
di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze
connesse all'espletamento delle attività del
Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle
finalità proprie dei servizi di protezione civile.
Il decreto fa riferimento alle
attività di protezione civile come
riportate nell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile): sono attività di protezione civile
quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa ai vari eventi indicati
all'art. 2 del decreto 225/1992.
Il decreto tiene conto della
necessità di garantire la continuità di tali attività,
anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze
non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente, e del
fatto che per svolgere le suddette attività il personale del Dipartimento della
Protezione Civile
necessita di adeguata
preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite
periodiche di sorveglianza sanitaria.
Il Decreto 231/2011 riporta all’ articolo 3 le particolari esigenze, le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Il Decreto 231/2011 riporta all’ articolo 3 le particolari esigenze, le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Tali peculiarità sono individuate
principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti:
- “tempestività dell'intervento
al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
- possibilità di intervento in
contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;
- possibilità di intervento
immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non
preventivamente valutabili;
- flessibilità di impiego in
ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili,
a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per
l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la
situazione in atto;
- esigenza di operare con la
necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti
le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed
adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire
l'adozione di appropriate misure di autotutela”.
Veniamo alle
misure generali di tutela, così come individuate dall’
articolo 4 del regolamento.
Nei luoghi in cui il “personale
del Dipartimento della protezione
civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate,
ferma restando la necessità di garantire
la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso,
in modo da assicurare la continuità
delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui
all'articolo 2 della medesima legge e all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401”.
In particolare, fatte salve le
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, le
finalità di protezione e tutela della
salute e della sicurezza del personale “sono perseguite attraverso:
a) “
corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni,
istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e
comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinché sia assicurata la
capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei pericoli
connessi alla specificità dell'attività svolta;
b)
attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne,
inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c)
attività addestrative periodiche;
d)
sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente
regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di
cui all'articolo 7” (l’articolo 7 è dedicato a “vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali”).
In particolare formazione,
informazione e addestramento, nonché l'ottemperanza alle disposizioni in
materia di sorveglianza sanitaria e l'utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale assicurano la piena capacità operativa del personale
del Dipartimento della protezione civile.
L’
articolo 5 è dedicato espressamente alla
formazione, informazione e addestramento.
In particolare è sul datore
di lavoro che grava “l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento
sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, nonché il controllo della loro conformità.
Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento dell'idoneità del personale
abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del
Dipartimento della protezione civile”.
E “in sede di prima applicazione,
entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8,
comma 2 del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile viene definito un piano
di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.
Concludiamo ricordando che
riguardo ai
cantieri temporanei e mobili
(
articolo 9), nelle attività di cui
al titolo IV del decreto legislativo 81/2008 “poste in essere dalle strutture
coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in
essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e
speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che
non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali
interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la
committenza è
esonerata dalla
redazione del Piano della sicurezza e
coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle
varie attività di competenza”.
Si indica che il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, “sebbene esonerato dalla redazione
del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla
redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche
se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista”.
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