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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
15/02/2012 -
Quesito
I lavoratori già assunti alla data di entrata
in vigore dell' Accordo Stato-Regioni
sulla formazione dei lavoratori e già formati in azienda dal datore di lavoro o
dal RSPP sono tenuti ad effettuare la formazione (generale e specifica) di cui
al punto 4 del citato Accordo? E i
lavoratori neo assunti entro quanto tempo devono essere formati?
Risposta
La formazione dei
lavoratori è regolamentata dall’Accordo raggiunto tra il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81 nella seduta del 21/12/2011 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il
26/1/2012.
Secondo
il punto 4 di tale Accordo la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a
partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due
moduli distinti uno di
formazione
generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed uno di
formazione specifica della durata
minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito
corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto, per un numero totale
quindi dell’intero percorso formativo pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.
Secondo
il punto 11 dello stesso Accordo
sulla formazione dei lavoratori, riguardante il riconoscimento della
formazione pregressa, la formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai
lavoratori ed ai preposti prima della pubblicazione dell’Accordo medesimo viene
riconosciuta in base a quanto indicato nella lettera a) del punto 11 stesso secondo
il quale:
“
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8
del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di
aggiornamento di cui al punto 9,
non sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i
datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del
presente accordo, una formazione nel
rispetto delle previsioni
normative e delle indicazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro per
quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la
formazione sia stata erogata da più
di 5 anni
dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà
essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di
cui al punto 5 dovrà concludersi
entro e non oltre il termine di 12
mesi dalla pubblicazione del presente accordo”.
Alla luce quindi di quanto sopra detto ed
in risposta al quesito formulato i lavoratori “storici”, così come li definisce
il lettore, e cioè quei lavoratori che sono stati già formati secondo le regole
preesistenti al nuovo Accordo Stato-Regioni, non sono tenuti a frequentare il
corso di formazione generale di 4 ore né quello di formazione specifica di 4, 8
e 12 ore, a seconda della fascia di rischio nella quale è inserita l’azienda
presso la quale prestano la loro attività lavorativa, soltanto se il datore di
lavoro sia in grado di comprovare che gli stessi abbiano svolto, alla data di
pubblicazione dell’Accordo medesimo e cioè alla data dell’11/1/2012, una
formazione nel rispetto delle
previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro
per quanto riguarda durata,
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
In merito poi al periodo entro il quale il
datore deve provvedere alla formazione dei lavoratori di nuova assunzione secondo
le nuove regole è necessario fare riferimento a quanto indicato nel punto 10
dell’Accordo, contenente le disposizioni transitorie, secondo il quale:
“
Il personale di nuova assunzione
deve essere avviato ai
rispettivi corsi di
formazione anteriormente
o,
se ciò non
risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale
ultima ipotesi, ove non
risulti possibile completare il
corso di formazione
prima della adibizione
del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività,
il relativo percorso formativo deve essere completato
entro e
non oltre 60 giorni dalla assunzione”,
per cui i lavoratori neo assunti devono
essere quindi formati secondo le nuove regole possibilmente prima o contestualmente
all’assunzione e comunque al massimo entro 60 giorni dall’assunzione stessa.
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