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"L'individuazione obbligatoria del medico coordinatore"
fonte puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
17/02/2012 - Il testo unico di sicurezza del lavoro - D.Lgs. n. 81/2008,
nell'intento di garantire al medico la possibilità di svolgere in autonomia la
propria attività di tutela della salute dei lavoratori [la Cassazione ha
sottolineato che se da un lato il
medico competente “è
scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest'ultimo
nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall'altra egli
deve svolgere il suo servizio
professionale solo nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori,
tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza” (Cassazione
penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in
Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la
giurisprudenza, 163-164)], prevede, per quanto riguarda gli aspetti
organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico
competente, all'art. 39 c. 4, che “il datore di lavoro assicura al medico
competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l’autonomia, a prescindere che si
tratti o meno di suo dipendente”: il
medico competente può essere anche un privato [vale a dire ad un professionista
(libero e dunque non un dipendente – n.d.r.), che sia idoneo a svolgere le
funzioni sanitarie richieste per prevenire le malattie professionali”
(Cassazione penale, sez. IV, 1 giugno 1978, in Cass. Pen. 1980, 238; e in Riv.
pen. 1979, 533).], ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto
al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo
2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro,
commentario con la giurisprudenza, 234).
Inoltre
(art. 39 comma. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, decisamente innovativo rispetto al
D.Lgs. n. 626/94) “
nei casi di aziende
con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”:
l'individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa
l'individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato
con l'arresto o l'ammenda per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a, che prevede
la nomina di un solo medico competente;
l'eccezione
prevista dall'art. 39 comma 6 opera lecitamente solo se si rispetta l'obbligo
ivi tassativamente previsto di individuare con atto scritto del datore di
lavoro o del suo delegato avente data certa (a fini probatori) il medico
competente coordinatore, che incarna l'unicità della funzione medica e la
tendenziale omogeneità di tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa
azienda che pure potrebbero avere medici diversi che li visitano.
Il
Tar dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara ha confermato questo assunto:
“In definitiva, ritiene la Sezione che la norma in questione,
dopo aver previsto la possibilità di
nominare più medici, ha in aggiunto disposto che,
tutte le volte in cui venga esercitata tale facoltà, debba
necessariamente essere nominato tra di essi anche il medico con funzioni di
coordinamento. Per cui appare ai fini che qui interessano irrilevante
accertare se l’azienda è o meno articolata in più unità produttive, e se
pertanto legittimamente erano stati nominati più medici, in quanto tale norma
impone in tali ipotesi (cioè nelle ipotesi in cui operano in un’unica azienda
più medici competenti) di nominare un coordinatore” [Tar dell'Abruzzo, sezione
distaccata di Pescara, sentenza del 21.06.2010].
Si
tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti
al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente”.
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