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"L'individuazione obbligatoria del medico coordinatore"

fonte puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

17/02/2012 - Il testo unico di sicurezza del lavoro - D.Lgs. n. 81/2008, nell'intento di garantire al medico la possibilità di svolgere in autonomia la propria attività di tutela della salute dei lavoratori [la Cassazione ha sottolineato che se da un lato il medico competente “è scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest'ultimo nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall'altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza” (Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 163-164)], prevede, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, all'art. 39 c. 4, che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”:  il medico competente può essere anche un privato [vale a dire ad un professionista (libero e dunque non un dipendente – n.d.r.), che sia idoneo a svolgere le funzioni sanitarie richieste per prevenire le malattie professionali” (Cassazione penale, sez. IV, 1 giugno 1978, in Cass. Pen. 1980, 238; e in Riv. pen. 1979, 533).], ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 234).

Inoltre (art. 39 comma. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, decisamente innovativo rispetto al D.Lgs. n. 626/94) “ nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”: l'individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa l'individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato con l'arresto o l'ammenda per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a, che prevede la nomina di un solo medico competente; l'eccezione prevista dall'art. 39 comma 6 opera lecitamente solo se si rispetta l'obbligo ivi tassativamente previsto di individuare con atto scritto del datore di lavoro o del suo delegato avente data certa (a fini probatori) il medico competente coordinatore, che incarna l'unicità della funzione medica e la tendenziale omogeneità di tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa azienda che pure potrebbero avere medici diversi che li visitano.
 
Il Tar dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara ha confermato questo assunto: “In definitiva, ritiene la Sezione che la norma in questione, dopo aver previsto la possibilità di nominare più medici, ha in aggiunto disposto che, tutte le volte in cui venga esercitata tale facoltà, debba necessariamente essere nominato tra di essi anche il medico con funzioni di coordinamento. Per cui appare ai fini che qui interessano irrilevante accertare se l’azienda è o meno articolata in più unità produttive, e se pertanto legittimamente erano stati nominati più medici, in quanto tale norma impone in tali ipotesi (cioè nelle ipotesi in cui operano in un’unica azienda più medici competenti) di nominare un coordinatore” [Tar dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sentenza del 21.06.2010].
 
Si tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c. 1 lett. c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.
 
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) - Sentenza n. 00705/2010 REG.SEN. (00038/2010 REG.RIC.) - L'organizzazione della sorveglianza sanitaria tra autonomia e coordinamento obbligatorio: nel caso di più medici competenti è obbligatoria l'individuazione del medico coordinatore.

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