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"DPI: indicazioni per la scelta di indumenti, occhiali e scarpe"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
24/02/2012 - Il tema dei
dispositivi di
protezione individuale è un tema che necessita di essere rinnovato, ribadito,
approfondito e, quando possibile, aggiornato, per ricordare a tutti - dai
datori di lavoro ai lavoratori - le principali caratteristiche
dei dispositivi, le indicazioni normative e i suggerimenti per l’uso o per
la scelta.
Con
questi obiettivi torniamo sull’argomento dei DPI attraverso un documento
prodotto dall’ Azienda Sanitaria
Locale Roma H dal titolo “
Prime
indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo III - Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale”.
In
particolare presentiamo oggi alcune brevi indicazioni relative al
vestiario di protezione, agli
occhiali protettivi, agli
schermi per la protezione del viso e
alle
scarpe di sicurezza.
Vestiario di
protezione
Riguardo
agli indumenti bisogna tener conto del
tempo
di penetrazione, “il periodo dopo il quale il contaminante si diffonde
nella superficie interna dell’indumento e sulla pelle. In pratica l’inserimento
dell’indicazione del tempo di penetrazione (Tp) di una sostanza caratterizzerà
la necessità/obbligo di sostituzione urgente o immediata dell’indumento
contaminato”.
È
evidente che ad un minor tempo di penetrazione corrisponde una minore
protezione.
Si
indica poi che gli indumenti impermeabili all’aria (fibre tessili ricoperte) “sono
flessibili, non assorbenti, evitano penetrazione di liquidi e gas (pellicole
polimeriche)”.
Possono
essere stabili, durevoli, ma “di maggiore peso e rigidità quindi con riduzione
mobilità e comodità”. Il PVC “resiste poco contro solventi aromatici e petrolio”.
Queste
le
caratteristiche degli indumenti
protettivi:
-
“devono essere vestibili, comodi;
-
cuciture resistenti agli agenti chimici;
-
assenza di tasche;
-
allacciature progettate in modo idoneo (punti deboli);
-
aperture tali da facilitarne rimozione o indossamento;
-
prove pratiche di penetrazione utili su orli e giunture”.
Occhiali protettivi
e schermi per la protezione del viso
Il
documento ricorda un
elenco non
esaustivo dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso:
-
“occhiali a stanghette;
-
occhiali a maschera;
- occhiali
di protezione contro raggi X e laser, radiazioni UV, IR e visibili;
-
schermi facciali;
-
maschere e caschi per saldatura ad arco”.
Viene
riportato anche un
elenco indicativo delle
attività per le quali è necessario mettere a disposizione DPI per occhi e
volto:
-
“ lavori di
saldatura, molatura e tranciatura;
-
lavori di mortasatura e di scalpellatura;
-
lavorazione e finitura di pietre;
-
uso di estrattori di bulloni;
-
impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che
producono trucioli corti;
-
fucinatura a stampo;
-
rimozione e frantumazione di schegge;
-
operazioni di sabbiatura;
-
manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
-
impiego di pompe a getto liquido;
-
manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
-
lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- impiego di laser”.
In
particolare i DPI oculari possono prevenire:
-
“danni meccanici (polveri, trucioli, schegge);
-
danni termici (freddo = lacrimazione protratta, caldo = infiammazioni e
ustioni);
-
danni chimici (acidi ed alcali causano infiammazioni e causticazioni);
-
danni ottici causati da uv (cheratiti), da infrarossi (lesioni retiniche e
cataratta) laser”.
Queste
alcune
caratteristiche generiche dei dispositivi
di protezione degli occhi:
-
“robusti, ben rifiniti, senza sporgenze o irregolarità, resistenti agli urti;
-
costituiti da materiale inerte, inodore, atossico, a bassa conducibilità
termica;
-
fissati con astine o banda elastica, regolabili;
-
minimo peso ed ingombro;
-
parte ottica perfettamente alloggiata;
-
panoramici;
-
resistenti alla combustione, stabili al calore, resistenti alla disinfezione;
-
ottima trasparenza della parte ottica e lavorazione perfetta;
-
in caso di lenti scure deve garantire una buona visione e proteggere da radiazioni
nocive;
-
lenti in vetro organico termoplastico, a base di carbonio ed idrogeno,vetro
minerale a base di silice o vetro organico termoindurente a base di resine
sintetiche”.
Riportiamo
inoltre alcune delle
caratteristiche specifiche.
Filtri per ultravioletti:
-
“devono essere selezionati tra quelli con gradazione 2 o 3 a seconda
dell’intensità della sorgente;
-
in alcuni filtri di gradazione 2 la percezione dei colori può essere alterata
(colorito giallo)”.
Filtri per
infrarossi:
-
“devono essere selezionati tra quelli di protezione 4 e la gradazione dipende
dalla temperatura di esposizione: 4-1,2 fino a 1050°C; 4-1,4 fino a 1070°C;
4-1,7 fino a 1090°C; 4-2 fino a 1110°C”.
Occorre
inoltre che siano “evitate alte gradazioni non giustificate (una gradazione
troppo elevata potrebbe spingere ad avvicinarsi alla fonte luminosa, può far
sforzare la vista o indurre alla rimozione della protezione)”.
Si
ricorda che le norme valgono “per distanza occhio-lavoro di 50 centimetri ed
illuminazione media di 100 lux”.
Si
indica infine che nella
saldatura ad
arco “generalmente devono essere utilizzati filtri classificati con grado
di protezione da 9 a 15 a seconda dell’amperaggio e del tipo di saldatura, del
grado di erogazione dei cannelli (saldatura a gas, saldobrasatura, taglio al
plasma), della caratteristica dei flussi (saldatura di leghe leggere),
dell’intensità della corrente, del tipo di arco e della natura del metallo base
(taglio e saldatura ad arco ed al plasma).Tali dati dovrebbero essere inseriti
come giustificazione della protezione scelta nel DVR”.
Nel
documento, che vi invitiamo a leggere, è riportata una tabella relativa alla verifica
del grado di protezione in caso di saldatura su elettrodi rivestiti.
Scarpe di
sicurezza
Riportiamo
alcune indicazioni, con riferimento all’Allegato VIII del Decreto legislativo,
sulla protezione dei
piedi.
Per
la protezione dei piedi “nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli
di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori
devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare
natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente”.
Concludiamo
con le
caratteristiche delle scarpe
di sicurezza.
In
particolare devono essere “comode, leggere e tali da consentire la
traspirazione:
-
in gomma se richieste buone caratteristiche dielettriche;
-
con puntale di acciaio e solette antiperforazione se rischio da schiacciamento
o perforazione;
-
alte ai malleoli ed imbottite se vi è rischio di urti o contusioni;
-
a rapido sfilamento in caso di infortunio o intrappolamento;
-
con suole antisdrucciolevole se si ha accesso su suoli instabili”.
Azienda
Sanitaria Locale Roma H, “ Prime
indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo III - Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale”, a cura di Agostino
Messineo, Sandro Sanna e Alessia Imperatore - Approvato dal Coordinamento
Direttori Spresalin
data 5 dicembre 2008 e revisionato a gennaio 2010 (formato PDF, 1.29 MB).
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