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" Strutture ricettive, proroga di due anni per l’adeguamento"
fonte Redazione Antincendio / Rischio incendio
27/02/2012 - Il Decreto Milleproroghe (
D.L. 216/2011)
ha superato nei giorni scorsi il vaglio della Camera ed è quindi
prossima (al momento in cui scriviamo) la pubblicazione in Gazzetta
della Legge di conversione.
Per quanto attiene specificatamente alla prevenzione incendi, nell’articolo 15 comma 7 e 8 viene disposta la proroga di due anni del termine ultimo per adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi, le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto che non abbiano completato l'adeguamento.
Si tratta di strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
Per quanto attiene specificatamente alla prevenzione incendi, nell’articolo 15 comma 7 e 8 viene disposta la proroga di due anni del termine ultimo per adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi, le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto che non abbiano completato l'adeguamento.
Si tratta di strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
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