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"Attrezzature: raggiunto accordo in Conferenza Stato-Regioni"
fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul Lavoro / Formazione ed informazione
02/03/2012 - Nella seduta del 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
ha approvato l’
Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
La circolare detta anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione ai sensi dell’art. 73, comma 5 del Testo Unico di Sicurezza.
Carattere della formazione
In base all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 i corsi di formazione dovranno svolgersi in orario di lavoro e non dovranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Tale formazione specifica, si legge nell’Allegato A, non è in alcun modo sostitutiva della formazione obbligatoria prevista nell’articolo 37 per tutti i lavoratori.
Quando entra in vigore l'accordo?
L’Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa prossimamente. Al momento della sua entrata in vigore, verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.
Inoltre, quei lavoratori che sono preposti all'uso delle attrezzature indicate nell’Accordo, dovranno effettuare i corsi richiesti entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
La circolare detta anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione ai sensi dell’art. 73, comma 5 del Testo Unico di Sicurezza.
Carattere della formazione
In base all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 i corsi di formazione dovranno svolgersi in orario di lavoro e non dovranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Tale formazione specifica, si legge nell’Allegato A, non è in alcun modo sostitutiva della formazione obbligatoria prevista nell’articolo 37 per tutti i lavoratori.
Quando entra in vigore l'accordo?
L’Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa prossimamente. Al momento della sua entrata in vigore, verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.
Inoltre, quei lavoratori che sono preposti all'uso delle attrezzature indicate nell’Accordo, dovranno effettuare i corsi richiesti entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
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