"Sicurezza: la Formazione del Datore di Lavoro RSPP"
fonte pmi.it / Formazione ed informazione
L’accordo, contestuale a quello sulla formazione dei lavoratori, prevede precise indicazioni in materia di argomenti, durata e modalità dei corsi di formazione, ma prima ancora vediamo quali sono i casi in cui la legge, nella fattispecie l’allegato 2 del decreto legislativo 81/2008, prevede che questa funzione possa essere svolta dal datore di lavoro:
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a 200 addetti.
La formazione per RSPP
La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede corsi di durata minima di 16, 32 e 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. E’ possibile prevedere un percorso migliorativo rispetto a questi obblighi minimi: per le aziende con profilo di rischio basso la durata minima del corso è di 16 ore, per il rischio medio è necessario un percorso di 32 ore, per quello alto il corso dura 48 ore.
Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo.
I corsi previsti dall’accordo non comprendono la formazione necessaria per prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’ emergenza (per cui restano valide le disposizioni previste all’articolo 37, comma 9 e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08).
Nel caso di apertura di una
nuova impresa, il datore di lavoro deve terminare il percorso base entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.
Sede dei corsi
I corsi possono essere svolti da:
- Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante strutture tecniche come le aziende Sanitarie Locali, o strutture della formazione professionale.
- Soggetti del settore formazione autorizzati dalle stesse Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008), che abbiano esperienza biennale professionale in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione.
- Inail.
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Scuola superiore della pubblica amministrazione.
- Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni.
- A ssociazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- E nti bilaterali (definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), e gli organismi paritetici (definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee del D.Lgs. n. 81/08).
- I fondi interprofessionali di settore.
- Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Si sottolinea che
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
enti bilaterali e
organismi paritetici
possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi
unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione
Modalità organizzative
I docenti devono avere esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o altrettanta esperienza professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. L’accordo prevede regole specifiche anche in materia di organizzazione dei corsi (molto simili a quelle previste per la formazione dei lavoratori).
Per terminare il corso bisogna frequentare almeno il 90% delle ore di formazione. E prevista infine una prova di verifica attraverso test o colloquio. Il mancato superamento della prova non consente il rilascio dell’attestato.
Infine, c’è un
aggiornamento, ogni cinque anni, con percorsi la cui
durata varia a seconda del
profilo di rischio dell’azienda: otto ore per il rischio basso, 12 per quello medio, 16 per quello alto.
Aggiornamento
I corsi di aggiornamento non devono riprodurre quanto già previsto dai corsi base, ma approfondimenti su:
- Temi tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
- Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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