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" Strutture ricettive, come usufruire della proroga di adeguamento"
fonte Redazione Antincendio / Rischio incendio
07/03/2012 - Il Decreto Milleproroghe (
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216) recentemente convertito in
Legge 14 del 24 febbraio 2012
ha differito al 31 dicembre 2012 il termine per l’adeguamento delle
strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti al 26 aprile 1994.
Tale proroga è stata però subordinata alla presentazione di un “piano straordinario biennale di adeguamento antincendio”: uno specifico decreto ministeriale di prossima emanazione ne regolerà la sua predisposizione.
In cosa consiste questa nuova previsione?
Secondo il legislatore, chi vuole continuare ad esercitare la propria attività dovrà richiedere di essere ammesso a seguire un piano preordinato e controllato di sicurezza, di durata biennale, in attesa di terminare i lavori di adeguamento, da presentare al Comando provinciale per l’accettazione.
Dopo due anni la struttura ricettiva dovrà essere rispondente alle norme ed il titolare, per poter continuare ad esercire, dovrà presentare la SCIA secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 151/2011.
In che modo però si può essere ammessi ad usufruire del piano biennale?
Le strutture ricettive devono dimostrare di possedere alcuni requisiti di sicurezza di base indispensabili, contenuti nel D.M. 9 aprile 1994 ed in particolare la presenza di un servizio integrativo di sicurezza permanentemente, presente durante l’esercizio dell’attività.
I titolari delle imprese ricettive con oltre venticinque posti letto, esistenti al 26 aprile 1994, e non ancora in regola dovranno dunque adeguarsi in fretta e garantire la presenza di questi requisiti: è infatti presumibile che a seguito della presentazione del futuro decreto sul piano biennale, potrebbero essere concessi soltanto 30 giorni per la sua presentazione, essenziale per usufruire della proroga.
Tale proroga è stata però subordinata alla presentazione di un “piano straordinario biennale di adeguamento antincendio”: uno specifico decreto ministeriale di prossima emanazione ne regolerà la sua predisposizione.
In cosa consiste questa nuova previsione?
Secondo il legislatore, chi vuole continuare ad esercitare la propria attività dovrà richiedere di essere ammesso a seguire un piano preordinato e controllato di sicurezza, di durata biennale, in attesa di terminare i lavori di adeguamento, da presentare al Comando provinciale per l’accettazione.
Dopo due anni la struttura ricettiva dovrà essere rispondente alle norme ed il titolare, per poter continuare ad esercire, dovrà presentare la SCIA secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 151/2011.
In che modo però si può essere ammessi ad usufruire del piano biennale?
Le strutture ricettive devono dimostrare di possedere alcuni requisiti di sicurezza di base indispensabili, contenuti nel D.M. 9 aprile 1994 ed in particolare la presenza di un servizio integrativo di sicurezza permanentemente, presente durante l’esercizio dell’attività.
I titolari delle imprese ricettive con oltre venticinque posti letto, esistenti al 26 aprile 1994, e non ancora in regola dovranno dunque adeguarsi in fretta e garantire la presenza di questi requisiti: è infatti presumibile che a seguito della presentazione del futuro decreto sul piano biennale, potrebbero essere concessi soltanto 30 giorni per la sua presentazione, essenziale per usufruire della proroga.
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