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"Terre da scavo, come e quando è possibile il riutilizzo"
fonte edilortale.com / Edilizia
09/03/2012 - Prosegue l’iter per la definizione dell’utilizzo di terre e rocce da
scavo. La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento
al
ddl per la conversione in legge del
Dl ambientale 2/2012.
Secondo l’emendamento, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal decreto sulle liberalizzazioni, le matrici materiali da riporto eventualmente presenti nel suolo possono essere considerate sottoprodotti e quindi essere riutilizzate. Perché ciò avvenga, è necessario il rispetto dei requisiti contenuti nell’articolo 184-bis del D. lgs. 152/2006. Il sottoprodotto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il testo cerca di creare un quadro normativo cui fare riferimento per l’utilizzo dei materiali escavati nel caso in cui questi non siano contaminati e non possano essere considerati come rifiuti.
In un primo momento, si pensava infatti che il decreto sulle liberalizzazioni avrebbe definito i metodi con cui differenziare i rifiuti dai materiali da riutilizzare. La regolamentazione della materia, presente nella prima versione, è stata però in seguito stralciata e rimandata all’approvazione di un successivo decreto ministeriale.
Secondo l’emendamento, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal decreto sulle liberalizzazioni, le matrici materiali da riporto eventualmente presenti nel suolo possono essere considerate sottoprodotti e quindi essere riutilizzate. Perché ciò avvenga, è necessario il rispetto dei requisiti contenuti nell’articolo 184-bis del D. lgs. 152/2006. Il sottoprodotto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il testo cerca di creare un quadro normativo cui fare riferimento per l’utilizzo dei materiali escavati nel caso in cui questi non siano contaminati e non possano essere considerati come rifiuti.
In un primo momento, si pensava infatti che il decreto sulle liberalizzazioni avrebbe definito i metodi con cui differenziare i rifiuti dai materiali da riutilizzare. La regolamentazione della materia, presente nella prima versione, è stata però in seguito stralciata e rimandata all’approvazione di un successivo decreto ministeriale.
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