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"Sulla responsabilità solidale in materia di sicurezza"
fonte puntosicuro.it / Normativa
12/03/2012 -
Secondo quanto emerge dalla lettura di questa
sentenza della Corte di Cassazione se sono presenti più titolari di una posizione di garanzia con
riferimento al rispetto delle norme antinfortunistiche sui luoghi di lavoro,
sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero
destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico e
non può fare affidamento sul comportamento degli altri. Nell’occasione in esame
questo principio ormai consolidato della giurisprudenza è stato applicato nel
campo della sicurezza delle macchine
nel senso che nel caso di eventuali carenze di misure di sicurezza riscontrate
sulle stesse possono rispondere, ciascuno per la propria competenza, sia il
progettista che il fabbricante, il noleggiatore ed il datore di lavoro
utilizzatore.
Il caso ed il ricorso in Cassazione
Il legale rappresentante di una società è stato condannato da un Tribunale alla
pena, condizionalmente sospesa, di euro 6000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile
del reato di cui all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver ceduto
in locazione finanziaria ad un’altra società una lucidatrice non conforme ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 459/1996, in
quanto il dispositivo di interblocco consentiva l'apertura dal riparo mobile
dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora
in movimento ed inoltre mancava un dispositivo di protezione dei rulli stessi sulle
zone laterali della macchina.
Secondo la ricostruzione fatta sull’accaduto e contenuta nel provvedimento
impugnato, gli ispettori dell’organo di vigilanza, nel corso della visita dagli
stessi eseguita presso la sede della società a seguito di infortunio sul lavoro
occorso ad un lavoratore, hanno accertato che lo stesso si era verificato per
l'utilizzo da parte dell’infortunato di una macchina utilizzata per lucidare le
pelli. In particolare si era appurato che la suddetta macchina era stata
concessa in uso alla ditta dalla società proprietaria, della quale l’imputato
era legale rappresentante, e che la macchina stessa non era rispondente alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza,
poiché all'apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e
lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell'inerzia continuavano a ruotare
per circa 11 secondi prima di arrestarsi totalmente. L'ispezione, inoltre, aveva
evidenziato che nelle due zone laterali della macchina i rulli non erano
completamente protetti presentando quindi un pericolo per gli operatori.
Avverso la decisione del Tribunale l’imputato, per mezzo del proprio
difensore, ha proposto appello convertito in ricorso contestando la violazione
della norma incriminatrice in quanto la macchina era stata acquistata previo
rilascio dal parte della ditta venditrice dell'attestato di conformità della
stessa alle disposizioni regolamentari vigenti all'epoca della costruzione per
cui nessun addebito gli poteva essere mosso anche per la mancanza del marchio CE in quanto costruita
prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996. L’imputato ha sostenuto,
altresì, che non si poteva d’altra parte escludere che la macchina durante il
lungo periodo in cui era rimasta presso l'azienda dell'utilizzatore, potesse
essere stata manomessa con l'eliminazione degli originari meccanismi di
protezione.
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
La suprema Corte ha fatto osservare in premessa che il reato contestato all’imputato
non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
perché la norma originariamente contestata (articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n
626/1994 abrogato dall’articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008) è stata sostituita
dall'articolo 23 del predetto D. Lgs.. La suprema Corte ha tuttavia annullata
senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è stato estinto per
prescrizione.
In merito alla pluralità di responsabilità la Sez. III ha sostenuto che “s
ia la norma abrogata che il Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti
della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte
in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono
presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto
della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse
angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell'obbligo
giuridico di impedire l'evento”. “Di conseguenza”, ha quindi concluso la
suprema Corte con riferimento al caso in esame,
“il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante
abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte”.
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