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"Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto"

fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

13/03/2012 - PuntoSicuro torna ad occuparsi dei documenti, degli articoli prodotti dall’ Osservatorio Inail e pubblicati sul sito dell’ Inail/ex Ispesl. Questi materiali informativi ci permettono di conoscere il parere dell’Inail su importanti argomenti di attualità relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.
 
Dopo aver recentemente affrontato il tema della tutela della sicurezza nel montaggio delle strutture prefabbricate, presentiamo un secondo documento curato da Luca Rossi (ricercatore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL).
Il documento, dal titolo “ Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”, ricorda che nella maggior parte dei casi l’esecuzione in sicurezza dei lavori in quota è subordinata all’impiego di dispositivi di protezione collettiva. Tuttavia quando ciò non sia possibile, é “necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi”.
E se l’art. 115 del Decreto legislativo 81/2008 ha elencato gli “elementi” dei sistemi di protezione ma non ha evidenziato i “sistemi”, per comprendere meglio il dettato della norma l’autore del documento consiglia di fare riferimento alla UNI EN 363:2008, «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute»”.

Sempre in merito alla normativa l’autore precisa che il D.Lgs. 81/2008 dedica ai lavori in quota il Capo II del Titolo IV (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) e riporta diversi articoli del Testo Unico inerenti la scelta dei dispositivi di protezione individuale e/o dei sistemi, la loro fornitura, conformità, valutazione e l’addestramento/formazione necessaria (art. 76, art.77, art. 78, art. 79 e Allegato VIII).
 
Veniamo ai sistemi di protezione.
 
Tali sistemi appartengono a due categorie fondamentali:
- i sistemi che impediscono la caduta libera (“un corpo è in caduta libera quando, non essendo trattenuto, è soggetto alla accelerazione di gravità e percorre una traiettoria verticale”);
- i sistemi che arrestano la caduta libera.
Ovviamente sono da preferirsi i sistemi che impediscono la caduta libera a quelli che arrestano la caduta libera “in quanto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore, non permettono la caduta dall’alto”.
 
Inoltre i sistemi di protezione dalle cadute comprendono:
 
- sistema di trattenuta: è “un sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce le cadute dall’alto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore. L’utilizzo del sistema di trattenuta permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di impedimento di caduta dall’alto, in quanto non permette al lavoratore di raggiungere la zona pericolosa” In particolare un sistema di trattenuta: “limita il movimento del lavoratore, in modo che allo stesso sia impedito di raggiungere zone in cui potrebbe verificarsi una caduta dall’alto; non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto; non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore ha bisogno di un dispositivo di presa del corpo (per esempio, per impedirgli di scivolare o di cadere)”;
 
- sistema di posizionamento sul lavoro: è “un sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di lavorare sostenuto, in tensione o in sospensione, in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera. L’utilizzo del sistema di posizionamento sul lavoro permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio caduta dall’alto, in quanto riduce al minimo la probabilità di accadimento;
 
- sistema di accesso su fune: è “un sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di accedere al o dal posto di lavoro sostenuto, in tensione o in sospensione, in maniera tale che sia prevenuta o arrestata la caduta libera. L’utilizzo del sistema di accesso su fune permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio caduta dall’alto, in quanto riduce al minimo la probabilità di accadimento o arresta la caduta”. Il documento ricorda che un sistema di accesso su fune “consente al lavoratore di spostarsi tra le posizione superiore e inferiore e può consentire l’attraversamento”. Inoltre “utilizza un punto di attacco basso sull’imbragatura per il collegamento alla fune di lavoro”. Questo sistema, che “comprende una fune di lavoro e  una fune di sicurezza fissate separatamente alla struttura”, può essere utilizzato “per il posizionamento sul lavoro, dopo che è stato raggiunto il posto di lavoro”.
 
- sistema di arresto caduta: è un “sistema di protezione individuale dalle cadute che arresta la caduta libera e che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta. L’utilizzo del sistema di arresto caduta permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio caduta dall’alto, in quanto arresta la caduta e limita la forza trasmessa al corpo”. Il documento ricorda che un sistema di arresto caduta non impedisce la caduta libera, ma limita la lunghezza della caduta e prevede la sospensione dopo l’arresto caduta;
 
- sistema di salvataggio: è “un sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale il lavoratore può salvare sé o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera. L’utilizzo del sistema di salvataggio permette al lavoratore e/o altri di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio caduta dall’alto, in quanto riduce al minimo la probabilità di accadimento”. In particolare un sistema di salvataggio: previene la caduta libera del soccorritore e della persona soccorsa durante il salvataggio; permette il sollevamento in alto o la discesa in basso della persona soccorsa verso un luogo sicuro.
 
Non bisogna dimenticare che un sistema di protezione individuale dalle cadute è “costituito da un insieme di componenti collegati tra loro, separatamente o no, e include un dispositivo di presa del corpo collegato a un punto di ancoraggio sicuro attraverso un sistema di collegamento, che consiste in uno o più componenti, normalmente inclusi nel sistema, in conformità all’uso previsto (per esempio, cordini, connettori, assorbitori)”.
Rimandando i lettori alla lettura del documento - anche in riferimento alle indicazioni su dispositivi di presa del corpo (cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta “Belts for work positioning and restraint”; cinture con cosciali “Sit harnesses”; imbracature di salvataggio “Rescue harnesses”, cinghie di salvataggio “Rescue loops”; imbracature per il corpo “Full body harnesses”), sistemi di collegamento e punti di ancoraggio affidabile - concludiamo questa presentazione riportando alcuni requisiti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute.
 
I DPI correlati ai sistemi “sono coperti da direttiva di prodotto 89/686/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 475/1992, che stabilisce che i DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme armonizzate si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 475/1992). Dunque devono essere marcati CE nonché:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”.
 
Inoltre i DPI destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto sono disciplinati dall’art. 115, comma 1, per il quale nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva (…) è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche.
E i sistemi di protezione composti da diversi elementi “sono i sistemi di protezione individuale dalle cadute individuabili nell’Allegato II, punto 3.1.2.2, D.Lgs. n. 475/1992, «Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire – Prevenzione contro le cadute dall’alto». Sono costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio affidabile.
I componenti che “devono essere utilizzati in un sistema di protezione individuale dalle cadute devono essere idonei in rapporto a:
- l’uso previsto durante tutte le fasi di lavoro (per esempio, accesso, lavoro);
- le caratteristiche del luogo di lavoro come l’inclinazione e lo stato delle superfici;
- le caratteristiche del sistema di ancoraggio, l’ubicazione e la forza agente sullo stesso; 
- il livello di competenza dei lavoratori;
- la compatibilità fra i componenti del sistema di protezione e del sistema di ancoraggio;
- la compatibilità ergonomica del sistema di protezione rispetto al lavoratore e, dunque, la scelta della corretta imbracatura e degli elementi del sistema di ancoraggio in grado di ridurre al minimo il disagio e lo stress per il corpo;
- le informazioni fornite dal fabbricante e relative a tutti i componenti del sistema;
- la necessità di agevolare le operazioni per un soccorso sicuro ed efficace che permettano, per esempio, di evitare i traumi da sospensione inerte”.

Osservatorio Inail/ex Ispesl Osservatorio su Il Sole 24 ore, “ Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

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