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"Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/03/2012 - PuntoSicuro torna ad occuparsi
dei documenti, degli articoli prodotti dall’
Osservatorio Inail e
pubblicati
sul sito dell’ Inail/ex Ispesl. Questi
materiali informativi ci permettono di conoscere il parere dell’Inail su
importanti argomenti di attualità relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.
Dopo
aver recentemente affrontato il tema della tutela della sicurezza nel montaggio
delle strutture prefabbricate, presentiamo un secondo documento curato da
Luca Rossi (ricercatore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ex ISPESL).
Il
documento, dal titolo “
Lavori in quota: i sistemi di protezione
contro le cadute dall’alto”, ricorda che nella maggior parte dei casi
l’esecuzione in sicurezza dei lavori in quota è subordinata all’impiego di dispositivi
di protezione collettiva. Tuttavia quando ciò non sia possibile, é
“necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti
da diversi elementi”.
E
se l’art. 115 del Decreto legislativo 81/2008 ha
elencato gli “elementi” dei sistemi di protezione ma non ha evidenziato i
“sistemi”, per comprendere meglio il dettato della norma l’autore del documento
consiglia di fare riferimento alla UNI EN 363:2008, «Dispositivi individuali
per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione
contro le cadute»”.
Sempre
in merito alla
normativa l’autore
precisa che il D.Lgs. 81/2008 dedica ai lavori in quota il Capo II del Titolo
IV (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota) e riporta diversi articoli del Testo Unico inerenti la scelta
dei dispositivi
di protezione individuale e/o dei sistemi, la loro fornitura, conformità,
valutazione e l’addestramento/formazione necessaria (art. 76, art.77, art. 78,
art. 79 e Allegato VIII).
Veniamo
ai
sistemi di protezione.
Tali
sistemi appartengono a
due categorie
fondamentali:
-
i sistemi che impediscono la caduta
libera (“un corpo è in caduta libera quando, non essendo trattenuto, è
soggetto alla accelerazione di gravità e percorre una traiettoria verticale”);
-
i sistemi che arrestano la caduta libera.
Ovviamente
sono da preferirsi i sistemi che impediscono la caduta libera a quelli che
arrestano la caduta libera “in quanto, limitando il percorso che può compiere
il lavoratore, non permettono la caduta dall’alto”.
Inoltre
i sistemi di protezione dalle cadute comprendono:
-
sistema di trattenuta: è “un sistema di
protezione individuale dalle cadute che impedisce le cadute dall’alto,
limitando il percorso che può compiere il lavoratore. L’utilizzo del sistema di
trattenuta permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si
realizza la condizione di impedimento di caduta dall’alto, in quanto non permette
al lavoratore di raggiungere la zona pericolosa” In particolare un sistema di
trattenuta: “limita il movimento del lavoratore, in modo che allo stesso sia
impedito di raggiungere zone in cui potrebbe verificarsi una caduta dall’alto;
non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto; non è destinato a situazioni
di lavoro in cui il lavoratore ha bisogno di un dispositivo di presa del corpo
(per esempio, per impedirgli di scivolare o di cadere)”;
-
sistema di posizionamento sul lavoro:
è “un sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore
di lavorare sostenuto, in tensione o in sospensione, in maniera tale che sia
prevenuta la caduta libera. L’utilizzo del sistema di posizionamento sul lavoro
permette al lavoratore di trovarsi nella situazione in cui si realizza la
condizione di prevenzione dal rischio
caduta dall’alto, in quanto riduce al minimo la probabilità di accadimento;
-
sistema di accesso su fune: è “un
sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di
accedere al o dal posto di lavoro sostenuto, in tensione o in sospensione, in
maniera tale che sia prevenuta o arrestata la caduta libera. L’utilizzo del
sistema di accesso su fune permette al lavoratore di trovarsi nella situazione
in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio caduta dall’alto,
in quanto riduce al minimo la probabilità di accadimento o arresta la caduta”.
Il documento ricorda che un sistema di accesso su fune “consente al lavoratore
di spostarsi tra le posizione superiore e inferiore e può consentire
l’attraversamento”. Inoltre “utilizza un punto di attacco basso
sull’imbragatura per il collegamento alla fune di lavoro”. Questo sistema, che
“comprende una fune di lavoro e una fune
di sicurezza fissate separatamente alla struttura”, può essere utilizzato “per
il posizionamento sul lavoro, dopo che è stato raggiunto il posto di lavoro”.
-
sistema di arresto caduta: è un
“sistema di protezione individuale dalle cadute che arresta la caduta libera e
che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta.
L’utilizzo del sistema di arresto caduta permette al lavoratore di trovarsi
nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio
caduta dall’alto, in quanto arresta la caduta e limita la forza trasmessa al
corpo”. Il documento ricorda che un sistema di arresto caduta non impedisce la
caduta libera, ma limita la lunghezza della caduta e prevede la sospensione
dopo l’arresto caduta;
-
sistema di salvataggio: è “un
sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale il lavoratore può
salvare sé o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.
L’utilizzo del sistema di salvataggio permette al lavoratore e/o altri di
trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal
rischio caduta dall’alto, in quanto riduce al minimo la probabilità di
accadimento”. In particolare un sistema di salvataggio: previene la caduta
libera del soccorritore e della persona soccorsa durante il salvataggio;
permette il sollevamento in alto o la discesa in basso della persona soccorsa
verso un luogo sicuro.
Non
bisogna dimenticare che un
sistema di
protezione individuale dalle cadute è “costituito da un insieme di
componenti collegati tra loro, separatamente o no, e include un dispositivo di
presa del corpo collegato a un punto di
ancoraggio sicuro attraverso un sistema di collegamento, che consiste in
uno o più componenti, normalmente inclusi nel sistema, in conformità all’uso
previsto (per esempio, cordini, connettori, assorbitori)”.
Rimandando
i lettori alla lettura del documento - anche in riferimento alle indicazioni su
dispositivi di presa del corpo (cinture di posizionamento sul lavoro e di
trattenuta “Belts for work positioning and restraint”; cinture con cosciali
“Sit harnesses”; imbracature di salvataggio “Rescue harnesses”, cinghie di
salvataggio “Rescue loops”; imbracature per il corpo “Full body harnesses”),
sistemi di collegamento e punti di ancoraggio affidabile - concludiamo questa
presentazione riportando alcuni
requisiti
dei sistemi di protezione individuale dalle cadute.
I
DPI correlati ai sistemi “sono coperti da direttiva di prodotto 89/686/CEE,
recepita in Italia con il D.Lgs. n. 475/1992, che stabilisce che i DPI che
rispondono ai requisiti previsti dalle norme armonizzate si presumono conformi
ai requisiti essenziali di sicurezza (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 475/1992).
Dunque devono essere
marcati CE
nonché:
-
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
-
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
-
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
-
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”.
Inoltre
i DPI destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute
dall’alto sono disciplinati dall’art. 115, comma 1, per il quale
nei lavori in quota qualora non siano state
attuate misure di protezione collettiva (…)
è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da
diversi elementi non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle
norme tecniche.
E
i
sistemi di protezione composti da
diversi elementi “sono i sistemi di protezione individuale dalle cadute
individuabili nell’Allegato II, punto 3.1.2.2, D.Lgs. n. 475/1992, «Requisiti
supplementari specifici per i rischi da prevenire – Prevenzione contro le
cadute dall’alto». Sono costituiti da
un
dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento raccordabile ad
un punto di ancoraggio affidabile.
I
componenti che “devono essere utilizzati in un sistema di protezione
individuale dalle cadute devono essere
idonei
in rapporto a:
-
l’uso previsto durante tutte le fasi di lavoro (per esempio, accesso, lavoro);
-
le caratteristiche del luogo di lavoro come l’inclinazione e lo stato delle
superfici;
-
le caratteristiche del sistema di ancoraggio, l’ubicazione e la forza agente
sullo stesso;
-
il livello di competenza dei lavoratori;
-
la compatibilità fra i componenti del sistema di protezione e del sistema di
ancoraggio;
-
la compatibilità ergonomica del sistema di protezione rispetto al lavoratore e,
dunque, la scelta della corretta imbracatura e degli elementi del sistema di
ancoraggio in grado di ridurre al minimo il disagio e lo stress per il corpo;
-
le informazioni fornite dal fabbricante e relative a tutti i componenti del
sistema;
-
la necessità di agevolare le operazioni per un soccorso sicuro ed efficace che
permettano, per esempio, di evitare i traumi da sospensione inerte”.
Osservatorio Inail/ex Ispesl Osservatorio su Il Sole 24 ore, “ Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”
Osservatorio Inail/ex Ispesl Osservatorio su Il Sole 24 ore, “ Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”
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