News
"Dia e Scia, azioni solo contro il silenzio delle Amministrazioni"
fonte edilportale.com / Normativa
13/03/2012 - Il soggetto che si ritiene leso dagli interventi autorizzati con Dia,
oggi Scia, può solo agire contro il silenzio della Pubblica
Amministrazione. Lo ha chiarito il
Tar Veneto che, con la
sentenza 298/2012 ha ripercorso il quadro normativo tracciato nell’ultimo periodo.
Il Tribunale Amministrativo ha ricordato che il Consiglio di Stato si è già pronunciato in tal senso affermando che la Dia non è un provvedimento tacito che si forma dopo il decorso di un termine, ma è una dichiarazione del privato all’amministrazione competente. Ne consegue che l’oggetto del giudizio non può essere l’assenso tacito, ma l’inerzia dell’amministrazione.
Il Tar ha poi messo in evidenza i contenuti del Decreto Legge 138/2011 – Manovra di Ferragosto, che ha stabilito che la Dia e la Scia non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’amministrazione e fare ricorso in caso di inerzia.
Il Tribunale amministrativo del Veneto ha infine fatto una panoramica sulla correzione del Codice del processo amministrativo, che consente di agire nei confronti del silenzio dell’amministrazione competente anche prima che scadano i termini a sua disposizione. In questo caso, sottolinea il Tar, l’oggetto dell’azione non è il silenzio, ma l’accertamento dei presupposti per l’esercizio dell’attività che viene segnalata.
Allo stesso tempo, il soggetto interessato può sollecitare l’esercizio del potere di autotutela e i poteri sanzionatori anche dopo la scadenza dei termini a disposizione della PA per i controlli.
Nel caso concreto, il Tar del Veneto ha esaminato il ricorso di una società contro un Comune per annullare la Dia e il provvedimento tacito formatosi dopo che l’Amministrazione non aveva esercitato il potere inibitorio.
Il ricorso è stato però giudicato inammissibile perché non ricorrevano i presupposti di legge.
Il Tribunale Amministrativo ha ricordato che il Consiglio di Stato si è già pronunciato in tal senso affermando che la Dia non è un provvedimento tacito che si forma dopo il decorso di un termine, ma è una dichiarazione del privato all’amministrazione competente. Ne consegue che l’oggetto del giudizio non può essere l’assenso tacito, ma l’inerzia dell’amministrazione.
Il Tar ha poi messo in evidenza i contenuti del Decreto Legge 138/2011 – Manovra di Ferragosto, che ha stabilito che la Dia e la Scia non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’amministrazione e fare ricorso in caso di inerzia.
Il Tribunale amministrativo del Veneto ha infine fatto una panoramica sulla correzione del Codice del processo amministrativo, che consente di agire nei confronti del silenzio dell’amministrazione competente anche prima che scadano i termini a sua disposizione. In questo caso, sottolinea il Tar, l’oggetto dell’azione non è il silenzio, ma l’accertamento dei presupposti per l’esercizio dell’attività che viene segnalata.
Allo stesso tempo, il soggetto interessato può sollecitare l’esercizio del potere di autotutela e i poteri sanzionatori anche dopo la scadenza dei termini a disposizione della PA per i controlli.
Nel caso concreto, il Tar del Veneto ha esaminato il ricorso di una società contro un Comune per annullare la Dia e il provvedimento tacito formatosi dopo che l’Amministrazione non aveva esercitato il potere inibitorio.
Il ricorso è stato però giudicato inammissibile perché non ricorrevano i presupposti di legge.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 769 volte.
Pubblicità