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"L’individuazione del datore di lavoro “effettivo”"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
23/03/2012 -
2. IL DATORE DI LAVORO E L'ELABORAZIONE
GIURISPRUDENZIALE
2.1. Il datore di lavoro delegato per la sicurezza, a
differenza di quel che si legge in numerose deleghe aziendali,
non esiste, è una costruzione concettuale priva del benché minimo fondamento
legislativo e giurisprudenziale, oltre che autocontraddittoria, posto che
l'articolo 16 del D.
Lgs. n. 81/2008 quando parla di delega prevede che il delegante sia sempre
il datore di lavoro e
il delegato sia più semplicemente il delegato del
datore di lavoro (e non l'inesistente datore di lavoro delegato) [art. 16
D.Lgs. n. 81/2008 “1.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro”].
Dunque esiste il massimo vertice aziendale, che ha il
potere finale di decisione e spesa che è l'autentico datore di lavoro, al più
vi sarà uno o più delegati del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del
D.Lgs. n. 81/2008.
Come ha scritto un fine cultore della materia,
“l’individuazione di datore di lavoro va dunque operata ricercando quel
soggetto, o quei soggetti, i quali siano funzionalmente in grado di far fronte
alle incombenze accollate dalla legge a tale soggetto. Il problema si pone in
modo evidente nelle strutture aziendali complesse, in relazione alle quali è
necessario individuare i livelli decisionali dell’ente deputati ed in grado di
soddisfare la posizione di garanzia accollata al datore di lavoro. Si
considera, innanzitutto, che non si tratta necessariamente di individuare
un’unica persona fisica, essendo concepibile che il ruolo venga svolto
contestualmente da una pluralità di soggetti: si pensi, a mo’ di esempio, al
caso in cui l’ente sia amministrato da un consiglio (cfr. art 2380, comma 2,
Codice Civile), con la conseguenza che la figura di datore di lavoro può cadere
sull’intero consiglio di amministrazione” (Walter Saresella).
E difatti se la
sicurezza non è “
oggetto di specifica delega, gli obblighi
imposti ai datori di lavoro dalla normativa antinfortunistica [devono]
ritenersi gravanti su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione”
[Cassazione penale sez. IV, sentenza n. 6280
dell’11 dicembre 2007]: “nelle imprese gestite da società di capitali, gli
obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico
del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del
consiglio di amministrazione”.
In particolare “
la decisione è in linea con la
giurisprudenza di questa Corte (vedere tra le altre, Sez. IV, sentenza n.
988, 11 luglio 2002, Macola ed altro) secondo la quale nel caso di imprese
gestite da società di capitali,
gli obblighi concernenti l'igiene e la
sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.
La sentenza sopra citata sottolinea, altresì, che
la delega di gestione, in
proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva di
poteri di deliberazione e spesa, può solo ridurre la portata della posizione di
garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla
interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti
i doveri di
controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto
nel caso di mancato esercizio della delega” [Cassazione penale sez. IV,
11 dicembre 2007, n. 6280].
Anche la già citata sentenza della
Sezione IV, n.
38991 del 10 giugno 2010, Quaglierini ed altri (c.d. sentenza Montefibre),
affronta il medesimo tema in una vicenda relativa a società che gestiva uno
stabilimento dedito alla produzione di fibre di Nailon ove si faceva uso di
amianto per coibentare i tubi ed i macchinari. Nella specie, della morte di
alcuni lavoratori, che nello stabilimento avevano inalato polveri di amianto
contraendo malattie (asbestosi e mesotelioma pleurico) che li aveva portati al
decesso,
erano stati chiamati a rispondere tutti i membri del consiglio di
amministrazione, anche in presenza di una delega ad uno o più amministratori
delle attribuzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro: ciò sul
rilievo che su
tutti gravava il compito di vigilare sulla complessiva
politica di sicurezza dell’azienda, il cui processo produttivo prevedeva
l’utilizzo dell’amianto, con conseguente esposizione dei lavoratori al
rischio di inalazione delle relative polveri.
La Suprema Corte ha affermato il principio che
la
posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione
non viene meno con riferimento a ciò che attiene alle
scelte aziendali di
livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni: da
ciò derivando che, anche in ossequio al disposto dell’articolo 2392 del Codice
civile, nonostante la delega,
permane la responsabilità dei vertici
aziendali e, quindi, di tutti i componenti del consiglio di amministrazione,
quanto agli eventi lesivi determinati da difetti strutturali aziendali e del
processo produttivo, aggiungendo, testualmente, che “in una
fattispecie
analoga a quella oggetto di giudizio, relativa ad impresa il cui processo
produttivo prevedeva l'utilizzo dell'amianto e che aveva esposto costantemente
i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri, si è ritenuto
che,
pur a fronte dell'esistenza di amministratori muniti di delega per
l'ordinaria amministrazione e dunque per l'adozione di misure di protezione
concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività
produttiva, gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il
compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda,
il cui radicale mutamento -per l'onerosità e la portata degli interventi
necessari - sarebbe stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e
la prevenzione delle malattie professionali.
In sostanza, in presenza di
strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di
eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando
invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo
produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i
componenti del consiglio di amministrazione
. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale
derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a
carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento
sostitutivo”.
La sentenza, Sezione IV, 7 aprile 2010, Gubertoni: sottolinea che, nelle imprese gestite da società di capitali, gli
obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico
del datore di lavoro, gravano comunque indistintamente su
tutti i componenti
del consiglio di amministrazione, se e in quanto difetti una delega specifica
relativa alla sicurezza del lavoro.
La Suprema Corte, alla luce di tale principio e della
considerazione che non risultava neanche documentata una delega specifica, ha
rigettato il ricorso proposto dall’amministratore della società, al carico del
quale era stato formalizzato l’addebito, fondato sulla doglianza che semmai
doveva ritenersi responsabile il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Ai sensi dell'art. 2381 del CODICE CIVILE “…, il CdA
può delegare proprie attribuzioni… ad uno o più dei suoi componenti. Il CdA…
valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento
della gestione. …Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano
fornite informazioni relative alla gestione della società”:
la delega di
gestione o gestoria di cui all'art. 2381 c.c. non spoglia definitivamente
il consiglio di amministrazione delle proprie attribuzioni, il quale
infatti continua a costituire
il perno della gestione sociale, nel senso
che, così come gli è imputabile il risultato della gestione,
deve pur sempre
essergliene conservata la responsabilità [dovere di vigilanza sul generale
andamento della gestione].
Detta valutazione è un monitoraggio da effettuarsi con
cadenze periodiche (fissate dallo statuto, e in ogni caso almeno ogni 180 gg.)
prefissate, coincidenti con gli obblighi di
relazione/rendiconto degli
organi delegati.
Il Codice civile art. 2381, comma terzo, seconda
parte, espressamente prevede che il consiglio di amministrazione “può sempre
impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
nella delega”. Inoltre “ il consiglio di amministrazione “valuta sulla base
della relazione degli organi delegati il generale andamento della gestione”.
Questa
responsabilità solidale degli
amministratori "
può essere in
parte attenuata soltanto nelle
ipotesi in cui la complessità della gestione sociale renda necessaria la
ripartizione di competenze ed attività mediante ricorso ad istituti specifici,
quali le
deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più
amministratori, attraverso una
procedura formalizzata secondo la
previsione dell'art. 2381 c.c.",
ma si deve escludere
"che, al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una
divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l'adozione, di
fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o, semplicemente,
l'affidamento all'attività di altri componenti il collegio di amministrazione,
possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le
violazioni commesse dagli altri, posto che la
condotta omissiva per
affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può
costituire invece ammissione dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza e
vigilanza" (Cassazione, sentenza n. 22911 del 11 novembre 2010).
In particolare deve escludersi che l'attribuzione ad
alcuni amministratori dei poteri di amministrazione straordinaria faccia venir
meno i poteri di vigilanza incombenti agli amministratori cui siano
riconosciuti solo poteri di ordinaria amministrazione (Cass. 12696/ 2003). Il
Cda mantiene una competenza concorrente rispetto agli organi delegati poiché la
delega non comporta attribuzione di poteri nuovi o autonomi ma attribuisce i
poteri del consiglio anche agli organi delegati (App. Milano 21.1.1994). La
vigilanza è la predisposizione di un programma regolamentato per il corretto
flusso di informazioni tra delegante e delegato (App. Milano 21.1.1994),
secondo i principi gravanti sul mandatario.
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