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"SGSL nelle piccole imprese: la fase di attuazione"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
23/03/2012 - Dopo aver affrontato più volte il tema della fase di
pianificazione relativa all’adozione di
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da
parte delle piccole
imprese, ci soffermiamo oggi sul alcuni aspetti della vera e propria fase
di attuazione.
Lo
facciamo facendoci guidare dal documento Inail dal titolo: “ Linee
di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”, linee di
indirizzo redatte proprio per supportare le micro
e piccole imprese nell’implementazione di un SGSL attraverso la proposta di
modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche
dimensionali e strutturali.
Riguardo
all’
attuazione di un Sistema di
gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il documento prende in
considerazione diversi
argomenti:
formazione, comunicazione, partecipazione, procedure di lavoro, manutenzione, sorveglianza
sanitaria, dispositivi di Protezione Individuale e emergenze. Rimandandovi ad
una lettura esaustiva delle linee di indirizzo, ne riprendiamo brevemente
alcuni.
Competenza,
formazione e consapevolezza
Le
linee di indirizzo sottolineano che è necessario “sviluppare una adeguata
consapevolezza tra i lavoratori in merito all’importanza della conformità delle
proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL, alle
conseguenze che la loro attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro
e alle possibili conseguenze causate da uno scostamento rispetto a quanto
previsto”.
Per
garantire tutto l’azienda deve dunque “definire
le modalità informative, formative e di addestramento, tenendo
conto dell’esperienza maturata da ogni lavoratore, al fine di rendere il
proprio personale competente per garantire una efficace partecipazione al
funzionamento del SGSL”.
In
particolare il DL/RSPP “in base alle risultanze della Valutazione dei Rischi ed
in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro
applicati, valutate le capacità e le condizioni dei lavoratori, pianifica le
necessità informative, formative e di addestramento sulla salute e la
sicurezza. Predispone il ‘
Piano annuale
di informazione - formazione - addestramento per la sicurezza’ e lo
aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della
valutazione dei rischi, coinvolgendo, secondo le rispettive attribuzioni e
competenze, il RLS/RLST ed il Medico Competente”. Tale piano contiene “l’articolazione
delle attività informative, formative e di addestramento: formazione e
aggiornamento per il RSPP, per eventuali ASPP, per il RLS, per gli addetti
alle emergenze e al primo soccorso, per i preposti, per i lavoratori e per il
DL nel caso in cui svolga direttamente i compiti del S.P.P.”.
Si
ricorda poi che “al termine degli interventi formativi deve essere verificato
il grado di apprendimento”.
Comunicazione,
consultazione, partecipazione, rapporto con l’esterno
Il
DL/RSPP “gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle
tematiche di Salute e Sicurezza; consulta e coinvolge i lavoratori, anche
attraverso i loro RLS/RLST come previsto dalla legislazione vigente e dai
contratti collettivi di lavoro. Oltre a garantire la comunicazione in modo da
rendere partecipi tutti i lavoratori, assicura, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, a chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta (enti
locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.)
una risposta esauriente e comprensibile”.
Ad
esempio l’azienda:
-
“diffonde informazioni sulla organizzazione della sicurezza e su chi siano i
soggetti che hanno incarichi specifici in materia;
-
raccoglie osservazioni, commenti e proposte, dai lavoratori e dagli altri
soggetti interessati, sulle misure preventive e protettive adottate, sulle procedure
e sui metodi di lavoro adottati”. Le comunicazioni possono essere diffuse “per
mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni
specifiche, opuscoli”.
Inoltre
l’Azienda incoraggia la partecipazione di tutti
i lavoratori, promuove la “cooperazione in materia di sicurezza”, “assicura
il tempo necessario e la massima collaborazione al RLS/RLST”.
Vi
rimandiamo alla lettura del documento in merito ad un elenco esemplificativo di
temi per i quali è auspicabile consultare e coinvolgere i lavoratori.
Procedure di lavoro
Il
DL/RSPP “identifica le procedure, istruzioni e strumenti di programmazione che
regolano i processi aziendali che possono avere influenza sulla salute e la
sicurezza sul lavoro al fine di attuare quanto previsto dal sistema di
gestione, in conformità alla politica definita dall’azienda, alla valutazione
dei rischi e alle altre disposizioni di legislazione in materia”.
In
particolare dalla valutazione dei
rischi “connessa con l’analisi dei processi di lavoro e delle attività
svolte in azienda il DL/RSPP individua e definisce le caratteristiche e i punti
critici da controllare nei processi e nelle attività lavorative”. E una volta individuate
le
criticità il DL/RSPP, “in
collaborazione con gli eventuali preposti, redige idonee procedure di lavoro
che individuano, in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le
corrette modalità lavorative specificando ruoli e responsabilità dei soggetti
coinvolti ed includono le relative attività di sorveglianza, misurazione e
controllo”.
E
se necessario “ulteriori dettagli operativi su elementi particolari che
necessitano di indicazioni dedicate (macchine, sostanze, operazioni, ecc.)
possono essere riportate in specifiche
istruzioni
operative”. È evidente che tali procedure operative sono oggetto di
informazione, formazione e addestramento.
Alle
linee di indirizzo dell’Inail è allegato un “
Modulo Analisi di Sicurezza delle Attività”.
L’
analisi di sicurezza delle attività (ASA)
ipotizza in questo caso “la presenza di pochi o, addirittura, di un solo
addetto operativo nell'area interessata. Non sono considerate le possibili
interferenze fra persone, mezzi o macchine diverse, richiedendo la soluzione
dei problemi di coordinamento fra i diversi operatori alla messa a punto di
adeguate misure organizzative procedurali”.
Nel
modulo sono riportati i seguenti
stadi:
-
“identificazione delle operazioni compiute dai vari lavoratori (la ripartizione
in mansioni - in quanto fatto formale - non appare spesso sufficientemente
dettagliata allo scopo);
-
scomposizione logica di ogni operazione
relativamente complessa in una serie di singole operazioni elementari (massimo
dieci, altrimenti è opportuno ripartirle in più attività)”.
Tutto
ciò consente di studiare i potenziali pericoli insiti in ciascuna di esse, “in
quanto per ogni situazione elementare è più facile:
-
individuare e valutare qualitativamente le condizioni di potenziale pericolo,
di probabilità e conseguentemente di rischio;
-
predisporre adeguate misure di contenimento - procedure, DPI, eccetera -
rendendo possibile il conseguimento della sicurezza preventiva;
-
valutare il rischio dopo l’applicazione delle misure”.
È
evidente che la tecnica “prevede una attiva collaborazione da parte dei
lavoratori”, ricordando che un loro coinvolgimento degli operatori nella fase
di identificazione dei potenziali pericoli e delle soluzioni “comporta anche di
riflesso un loro maggior impegno nel rispetto delle scelte procedurali (e
costituisce quindi una differente ed efficace forma di informazione
e formazione)”.
Si
ricorda infine che le ASA “possono essere predisposte in fase redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi per ognuna delle singole attività e aggiornate
dinamicamente per l’esecuzione di ogni singola commessa, anche su base
giornaliera”.
Inail
- Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale
Prevenzione, “ Linee
di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese” (formato
PDF, 1.82 MB).
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