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"Il DL ambiente è legge, ecco cosa cambia"
fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul Lavoro / Normativa
27/03/2012 - È stata pubblicata in Gazzetta, la
Legge 28/2012 di conversione del
Decreto legge Ambiente n. 2 2012. Il provvedimento è passato con 211 voti favorevoli, 29 contrari e 32 astenuti in Senato, in terza lettura.
Il decreto convertito, lo ricordiamo, contiene due importanti provvedimenti: il primo riguarda i sacchetti non biodegradabili, la cui commercializzazione sarà vietata dal 31 dicembre 2012 (e non dal 31 luglio come inizialmente previsto).
Il secondo riguarda l'emergenza rifiuti nella Regione Campania: nella legge è stata confermata la possibilità di trasporto dei rifiuti in altre Regioni "in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata" (art.1 comma 2-bis).
In attesa dei criteri di biodegradabilità
Per quanto riguarda i sacchetti biodegradabili, è stata disposta proroga all’emanazione di un decreto interministeriale sui parametri di biodegradabilità e compostabilità dei sacchetti, che dovranno rispettare i criteri previsti dalla UNI EN 13432:2002. Inoltre, sempre con decreto potranno essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti.
Maggiore controllo sull'emergenza rifiuti
Per quanto riguarda la Regione Campania si legge nella legge che, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2013, il ministero dell'Ambiente dovrà presentare alle Camere una relazione sull'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
Materiali da riporto e disciplina applicabile
Nessuna modifica, infine, su quanto stabilito già in sede di esame alle Camere, per i materiali di riporto: per essi si intendono i materiali eterogenei, disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, che saranno sottoposti alla disciplina del Testo Unico Ambientale. Le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del Testo Unico Ambientale, in attesa di uno specifico decreto ministeriale che ne detti la disciplina.
Il decreto convertito, lo ricordiamo, contiene due importanti provvedimenti: il primo riguarda i sacchetti non biodegradabili, la cui commercializzazione sarà vietata dal 31 dicembre 2012 (e non dal 31 luglio come inizialmente previsto).
Il secondo riguarda l'emergenza rifiuti nella Regione Campania: nella legge è stata confermata la possibilità di trasporto dei rifiuti in altre Regioni "in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata" (art.1 comma 2-bis).
In attesa dei criteri di biodegradabilità
Per quanto riguarda i sacchetti biodegradabili, è stata disposta proroga all’emanazione di un decreto interministeriale sui parametri di biodegradabilità e compostabilità dei sacchetti, che dovranno rispettare i criteri previsti dalla UNI EN 13432:2002. Inoltre, sempre con decreto potranno essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti.
Maggiore controllo sull'emergenza rifiuti
Per quanto riguarda la Regione Campania si legge nella legge che, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2013, il ministero dell'Ambiente dovrà presentare alle Camere una relazione sull'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
Materiali da riporto e disciplina applicabile
Nessuna modifica, infine, su quanto stabilito già in sede di esame alle Camere, per i materiali di riporto: per essi si intendono i materiali eterogenei, disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, che saranno sottoposti alla disciplina del Testo Unico Ambientale. Le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del Testo Unico Ambientale, in attesa di uno specifico decreto ministeriale che ne detti la disciplina.
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