"Usuranti, slitta la denuncia "
fonte Italia Oggi / Normativa
La denuncia.
L'adempimento rientra nelle nuove comunicazioni cui sono obbligati, a partire dall'anno 2011, tutti i datori di lavoro che svolgono attività faticose e pesanti, come individuate dal dlgs n. 67/2011 che ha riformato la disciplina cosiddetta dei «lavori usuranti» (benefici pensionistici). Come stabilito nel dm 20 settembre 2011 e spiegato nella nota operativa del ministero n. 4724/2011 (si veda ItaliaOggi del 29 novembre 2011), le comunicazioni da effettuare con il modello «Lav_Us» sono di due tipi: di inizio attività e di monitoraggio. La comunicazione di inizio attività è obbligatoria per le lavorazioni cosiddette a catena e deve essere fatta entro 30 giorni (dall'avvio delle attività); per la mancata comunicazione è prevista la sanzione da 500 a 1.500 euro. Il secondo tipo di comunicazione è di monitoraggio annuale, ed è quella interessata dalla proroga. Va fatta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e riguarda tutte le attività che sono usuranti: lavorazioni considerate usuranti dal dm 1999 (è il cosiddetto decreto Salvi), lavoro notturno, lavorazioni «a catena» e conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.
I
chiarimenti in arrivo.
La proroga, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, è stata decisa durante un incontro svoltosi la scorsa settimana, dove sono state analizzate le difficoltà del nuovo obbligo tra cui l'impossibilità di ricorrere all'inserimento cosiddetto massimo dei dati. Problema ora risolto, previa comunicazione da inviare all'indirizzo email aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it che rilascia apposita autorizzazione. In secondo luogo, contrariamente a quanto finora stabilito, il ministero si appresta a precisare che la nuova comunicazione dovrà riguardare, da un lato, soltanto le ipotesi di svolgimento «effettivo» del lavoro notturno e, dall'altro, esclusivamente le ipotesi di svolgimento di lavoro notturno per almeno tre ore giornaliere nell'arco dell'intero anno (quindi con esclusione di periodi inferiori).
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