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"Sul limite dei poteri del RSPP"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
02/04/2012 -
Questa sentenza dà precise indicazioni ed individua puntualmente i
limiti del potere e delle responsabilità della figura del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nell’ambito della
organizzazione della sicurezza sul lavoro in una azienda. Secondo la suprema
Corte, infatti, la figura del RSPP non corrisponde a quella, meramente
eventuale, del delegato alla sicurezza perché l’eventuale destinatario dei
poteri e delle responsabilità gravanti originariamente ed istituzionalmente sul
datore di lavoro deve essere formalmente individuato ed i poteri trasferiti solo
con modalità rigorose.
Il caso
Il Tribunale ha condannato l’amministratore unico di una società alla
quale erano stati appaltati dei lavori di rimozione di barriere su di una
autostrada nonché il direttore tecnico della stessa società ed il coordinatore
per la sicurezza nominato dal committente, con compito di verifica anche della
sicurezza delle opere svolte dall'appaltatore, per il delitto di omicidio
colposo in danno di un operaio e di lesioni colpose gravi in danno di altri due
lavoratori dipendenti. Questi, mentre si trovavano al lavoro sull’autostrada per
disarmare un tratto di guard-rail, venivano travolti da un'auto della quale il conducente
aveva perso il controllo per l'alta velocità e per l'asfalto bagnato dalla
pioggia. Agli imputati è stato addebitato di non avere colposamente approntato
tutte le misure di sicurezza idonee allo scopo di salvaguardare la incolumità
degli operari intenti al lavoro in una zona ove vi era un intenso traffico
autostradale omettendo in particolare di dirottare il traffico su una unica
corsia e, in ogni caso, in un tratto lontano dalla zona di lavoro e di non
predisposte idonee e robuste barriere protettive, tutto ciò in presenza di una
situazione di pericolo costituita dal traffico veicolare e dalla pendenza e
viscidità del manto stradale.
Il tribunale, ritenuti non sussistenti gli addebiti di colpa
specifica elevati a carico degli imputati per la inesigibilità in concreto
della applicazione delle misure di sicurezza omesse, riteneva sussistere il
profilo di colpa costituito dall'omesso rispetto delle clausole contrattuali
che imponevano in situazione di pericolo dovute a nebbia, precipitazioni nevose
od altre condizioni che potessero limitare la visibilità e l'aderenza alla
pavimentazione, di sospendere
i lavori. Tale condotta colposamente omissiva, secondo il giudice di primo
grado, aveva determinato gli eventi ed imponeva la condanna degli imputati ai
quali, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, veniva
irrogata la pena di un anno di reclusione (pena sospesa e non menzione). Gli
stessi venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore delle
costituite parti civili da liquidare in separato giudizio civile.
La Corte di Appello ha successivamente confermata la pronuncia di
condanna inflitta dal Tribunale. La stessa Corte ha fatto osservare che dalla
pacifica ricostruzione del sinistro era risultato che l'auto investitrice era
prima sbandata a destra andando a collidere contro il guard-rail per poi
rimbalzare sulla carreggiata di sinistra andando a travolgere gli operai
intenti al lavoro e che sarebbe inoltre bastato ridurre la zona veicolare ad
una sola corsia oppure su corsie lontane dalla zona di lavoro, invece di limitarsi
a predisporre una segnaletica che consentiva alle auto provenienti di giungere
fino a ridosso della zona di lavoro e solo allora di spostarsi sulla corsia di
destra e tutto ciò in una situazione di rischio prevedibile, tenuto conto delle
deposizioni degli operai che avevano più volte sentito brusche frenate delle
auto che sopraggiungevano, definite "
pazzesche",
tanto da affermare che il cantiere non era considerato un "
bel posto".
Il
ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso
i difensori degli imputati. L’amministratore unico della società, sostenendo di
avere assolto a tutti i suoi obblighi, ha lamentato che la corte di merito non
aveva riconosciuta l’esistenza di una valida delega antinfortunistica dallo
stesso conferita al direttore tecnico di cantiere e non ha tenuto conto che lo
stesso, quale amministratore di una società, era delegato solo a funzioni di
"alta amministrazione". Ha fatto altresì presente che nella sua azienda,
essendo la stessa di grosse dimensioni, non era necessaria una delega formale
per attribuire le funzioni essendo sufficiente la predisposizione di un
organigramma che prevede la specifica attribuzione delle stesse e che per il
cantiere in esame era stato nominato un geometra quale direttore tecnico che
aveva redatto il P.O.S. e che tra l’altro era presente al momento del fatto e
dava le direttive sul lavoro da svolgere come dichiarato da numerosi testi.
Il direttore tecnico di cantiere, da parte sua, ha contestata
l’accusa di non aver adottato nella circostanza adeguate misure di sicurezza
avendo lo stesso provveduto a far apporre idonea segnaletica ed avendo
garantita la presenza di un apposito sbandieratore. Il coordinatore
per la sicurezza, invece, ha messo in rilievo la imprudente condotta di
guida dell’automobilista che, nonostante i segnali dei lavori in corso,
circolava ad una velocità tripla rispetto a quella consentita per cui in tali
condizioni qualsiasi misura di prevenzione sarebbe risultata inidonea a
prevenire un evento del tutto imprevedibile.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
I ricorsi presentati dagli imputati sono stati tutti ritenuti
infondati e quindi rigettati dalla suprema Corte. La stessa Corte in merito
alla posizione dell’amministratore unico ed alla sua difesa basata sul fatto
che la nomina del direttore tecnico di cantiere e del RSPP costituissero
automaticamente deleghe dallo stesso conferite a tali soggetti per cui non
andava individuata nei suoi confronti una posizione di garanzia per le
eventuali omissioni verificatesi nel cantiere
autostradale, ha ribadito che, secondo una consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di
prevenzione e di sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono sì essere
delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che
fa capo al datore di lavoro, ma in tal caso tuttavia il relativo atto di delega
deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente
capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri
decisionali e di intervento, la quale abbia accettato lo specifico incarico,
fermo restando comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di
controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega stessa. La Sez.
IV ha ribadito, altresì, che nel caso di specie il semplice richiamo in un
contratto delle funzioni a cui erano stati chiamati alcuni dipendenti, non poteva
ritenersi una vera e propria delega, in quanto non era stata espressa una manifesta
ed inequivoca volontà di trasferire ad altri i propri compiti, con
l'attribuzione dei conseguenti poteri anche di spesa.
La Sez. IV ha quindi ribadito l’orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui
“la figura del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella,
meramente eventuale, di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo,
destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente
gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito
del suo ruolo con modalità rigorose” ed ha fatto osservare che, nel caso in
esame, come già osservato dalla Corte di merito, non si evince da nessun atto che
il datore di lavoro abbia voluto inequivocabilmente trasferire né al direttore
tecnico di cantiere né al RSPP le proprie funzioni con annessi poteri
decisionali e di spesa.
In merito alla osservazione fatta dall’amministratore unico che ha
dato per scontato la presenza di una delega in considerazione delle dimensioni
dell’azienda la Sez. IV ha fatto presente che anche se dalla suprema Corte è
stato più volte ribadito che la sussistenza di una delega di funzioni potrebbe
essere desunta dalle dimensioni della struttura aziendale e giustificata dalla presenza
di un'organizzazione altamente complessa che richiede una gerarchia delle
responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle intermedie, “
tale delega non può esonerare da
responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in
ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la
sfera di responsabilità del datore di lavoro”. Nel caso particolare,
secondo la Sez. IV, sono state individuate delle gravissime carenze che, anche
a voler ammettere la non modesta dimensione aziendale della società, non
potevano che far capo all'amministratore della società stessa il quale “
anche in presenza di una delega (di fatto)
mantiene compiti di vigilanza e non può consentire che i lavori possano essere
svolti in carenza palese di misure di sicurezza”
Per quanto riguarda la posizione del coordinatore per la sicurezza,
infine, la suprema Corte ha fatto presente che allo stesso è riconosciuta una
posizione di garanzia in quanto ha funzioni di verifica e di controllo delle
attività di cantiere ed in quanto rappresenta sul luogo dei lavori il
committente che è corresponsabile qualora un evento si colleghi casualmente
anche alla sua colposa omissione. Allo stesso coordinatore è stato giustamente
addebitato, quindi, di aver consentito l'inizio dei lavori in presenza di
situazioni di fatto pericolose in quanto i lavoratori non erano protetti da rischi
di investimento pur avendo la consapevolezza delle pericolosità dei lavori
stessi, tanto da aver fornito all’appaltatore l'ausilio di uno sbandieratore
per segnalare la presenza di uomini al lavoro.
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