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"Prevenzione incendi: lo sportello Unico per le Attività Produttive"
fonte puntosicuro.it / Rischio incendio
02/04/2012 - Molti nostri lettori sono attenti ai cambiamenti relativi ai
procedimenti di prevenzione incendi,
con particolare riferimento alle novità apportate dal Decreto n.
151 del primo agosto 2011, contenente il “ Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
Per
questo motivo torniamo a presentare alcuni degli interventi che si sono tenuti
al convegno organizzato da Confindustria
Vicenza dal titolo “
Come cambia la
prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di
semplificazione” (Vicenza, 10 febbraio 2012).
Un
argomento trattato negli interventi riguarda le competenze, funzionalità e
specificità dello
Sportello Unico per le
Attività Produttive in materia di prevenzione
incendi.
Ricordiamo
che lo
Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) è un importante punto di contatto per l'imprenditore con
la Pubblica Amministrazione.
Ad
esso ci si rivolge, ad esempio, per le necessità connesse alla realizzazione,
l'ampliamento, la localizzazione, la riconversione e la ristrutturazione di una
attività produttiva.
In
particolare gli obiettivi del SUAP sono:
-
offrire assistenza all'imprenditore nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione;
-
rendere accessibile i procedimenti amministrativi, semplificarli e
velocizzarli;
-
fornire un servizio che risulti realmente utile ai fruitori;
-
assicurare, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra
tutte le attività relative alla costituzione dell'impresa.
L’intervento
“
L'attività
dello Sportello Unico per le Attività Produttive in materia di prevenzione
incendi”, a cura dell’ Avv. Marta Tognon, Direttore dello Sportello
Unico delle Attività Produttive Alto Vicentino, si sofferma sul
nuovo regolamento SUAP, Decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell'articolo 38,
comma
3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133
del
2008) e sul nuovo regolamento di semplificazione
dei procedimenti di prevenzione incendi,
DPR
151/2011 (con riferimento all’art. 10 - Raccordo con le procedure dello
sportello unico per le attività produttive).
In
particolare il nuovo Regolamento
DPR 151/2011 conferma che lo Sportello unico per le attività produttive “è
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva, per le quali assicura
una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
Pertanto anche laddove si parla di presentazione ‘al Comando’ deve
intendersi tramite il SUAP”.
Anche
le
comunicazioni al richiedente sono
trasmesse esclusivamente dal SUAP: “gli altri uffici comunali e le
amministrazioni pubbliche non possono trasmettere al richiedente atti
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al
SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
Inoltre
le varie domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati
tecnici e allegati sono “presentati in
modalità
telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività
o è situato l'impianto. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento”.
Si
sottolinea che il portale www.impresainungiorno.gov.it è un “sito web di riferimento
per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni
e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi
relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso
le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività. Il portale interopera
con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e
con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici”.
Ad
esempio il portale SUAPED è il portale della Regione Veneto per gli
sportelli associati.
La
SCIA, la dichiarazione o comunicazione
di inizio attività, è presentata al SUAP e lo sportello “verifica con modalità
informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi
allegati. In caso di
verifica positiva,
rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la
dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici
competenti. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo
19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
può avviare immediatamente l'intervento o l'attività”.
Riguardo
alla
chiusura dei lavori e al
collaudo, il relatore specifica che il soggetto
interessato “comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
-
la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non
intenda proporre domanda di agibilità ai sensi del Dpr 6 giugno 2001, n. 380;
Tale documentazione è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli
incendi, dalla SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011;
-
nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo
effettuato da un professionista abilitato.
La
trasmissione al SUAP di questa documentazione consente l'immediato esercizio
dell'attività.
Per
concludere questa breve disamina sulle
attività
del SUAP riportiamo per intero l’articolo 10 del nuovo Regolamento
151/2011:
Art.
10 - Raccordo con le procedure dello
sportello unico per le attività produttive (SUAP)
1.
Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza
del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n.160.
2.
Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A,
ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in
cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso
decreto.
3.
La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e'
completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo
4 del presente regolamento.
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