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"Lavori elettrici sotto tensione: la nuova regolamentazione"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
12/04/2012 - Un articolo di PuntoSicuro ha
già presentato, entrando nel dettaglio della normativa, il Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 febbraio 2011 che
definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82
del Decreto legislativo 81/2008.
Si
tratta di un importante decreto che nasce dall’esigenza di regolamentare il
settore dei
lavori elettrici sotto
tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare,
nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore.
Per
dare ulteriori informazioni sul D.M. del 4
febbraio 2011, sulle sue conseguenze e offrire spunti per la prevenzione
degli incidenti, presentiamo un documento prodotto dall’
Osservatorio Inail e
pubblicato
sul sito dell’ Inail/ex Ispesl.
Il
documento, dal titolo “
La nuova regolamentazione sui lavori elettrici sotto tensione”,
a cura di Fausto Di Tosto (Dipartimento Certificazione e Conformità dei
Prodotti e Impianti – INAIL, ex ISPESL), ricorda che l’emanazione del Decreto
del 4 febbraio 2011, stabilendo i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
ai soggetti interessati all’effettuazione dei lavori sotto tensione in alta
tensione e abrogando la regolamentazione pregressa, apre di fatto “la possibilità
a tutte le aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter
operare nel campo dei lavori elettrici
sotto tensione in alta tensione”.
A,
tra l’altro, “le operazioni di manutenzione sotto tensione dei sistemi e dei
componenti elettrici stanno acquisendo una notevole importanza legata alla
crescente esigenza di garantire la continuità del servizio delle reti
elettriche”.
In
particolare il Decreto è inerente ai lavori sotto tensione effettuati su impianti
elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V
e, “in particolare,
si applica:
-
ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai
sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti
e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto
delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
-
alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di
modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative”.
Sono
previste inoltre alcune esclusioni dall’applicazione della nuova norma “relativamente
all’utilizzo di particolari apparecchiature e dispositivi purché conformi alle
relative norme tecniche e previa adeguata formazione e addestramento del
personale addetto”.
Osservatorio
Inail/ex Ispesl su Il Sole 24 ore, “ La
nuova regolamentazione sui lavori elettrici sotto tensione”, a cura di
Fausto Di Tosto - Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e
Impianti – INAIL, ex ISPESL
Il
D.M. 4 febbraio 2011 affronta inoltre anche i “
criteri di autorizzazione dei soggetti formatori del personale che
sarà chiamato a operare durante i lavori”. Nel documento dell’Osservatorio, che
vi invitiamo a leggere, è presente uno schema dell’iter autorizzativo previsto
dal provvedimento ministeriale.
Le
aziende, che vogliono ottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori sotto
tensione, devono “possedere requisiti minimi specifici e devono dimostrare di
possedere una
organizzazione strutturata
in termini di procedure di lavoro tali da garantire la sicurezza dei lavori
sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche (CEI EN 50110-1, CEI 11-15
ecc). Inoltre, devono poter abilitare il personale addetto all’esecuzione dei
lavori e devono possedere attrezzature e DPI conformi ai relativi requisiti di
sicurezza”.
In
particolare l’
organizzazione aziendale
“ha un ruolo cruciale all’interno della nuova regolamentazione”.
L’autore
sottolinea infatti che le aziende interessate allo svolgimento dei lavori sotto
tensione “devono dotarsi sostanzialmente di un’organizzazione strutturata secondo
i principi della norma BS OHSAS 18001”.
L'organizzazione
aziendale “deve:
-
stabilire un sistema di gestione della sicurezza al fine di eliminare o ridurre
i rischi associati alle proprie attività;
-
attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della
sicurezza;
-
assicurarsi di essere conforme alla politica della sicurezza dichiarata;
-
essere in grado di dimostrare questa conformità”.
E
l’organizzazione deve anche “prevedere apposite procedure scritte relative alle
modalità di esecuzione dei lavori sotto tensione. Le procedure devono definire
l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori e devono individuare in
dettaglio, in relazione al livello di complessità dell’azienda, le figure
professionali previste ai fini dello svolgimento dei lavori e le modalità di
comunicazione fra le stesse al fine di realizzare al meglio le condizioni di
sicurezza”.
L’autore
si sofferma poi sulle procedure di controllo interne, sulle strutture
essenziali da prevedere, sulla generalità dei sistemi di gestione
della sicurezza e sulla certificazione del SGS. Offre anche informazioni
sull’organizzazione dei
soggetti
formatori (il personale deve risultare “adeguatamente formato sulle
modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi mediante percorsi
formativi teorici e pratici che devono
concludersi con esami finalizzati al rilascio del certificato personale di
idoneità all’effettuazione dei lavori sotto tensione”), sui contenuti dei
corsi, sull’abilitazione del personale, sulle
attrezzature e DPI.
Riguardo
a quest’ultimo aspetto il D.M. 4 febbraio 2011 rimanda sostanzialmente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.
In
relazione ai
dispositivi di protezione
individuali l’autore segnala che questi - in base al D.Lgs. n. 475/1992 – “devono
essere considerati di III categoria e devono riportare l’indicazione della
classe di protezione e/o della tensione d’impiego, del numero di serie e della
data di fabbricazione. Il fabbricante deve indicare nella sua nota
d’informazione (che obbligatoriamente deve accompagnare il DPI) l’uso esclusivo
di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche
alle quali devono essere assoggettati durante il loro ‘periodo di vita’”.
In
queste attività rivestono un ruolo importante le
attrezzature “isolanti” rispondenti alle specifiche norme tecniche
di riferimento per i lavori sotto tensione (nel documento è presente una
tabella con le principali norme tecniche), attrezzature che si distinguono da
quelle ‘non conduttrici’ anche per il fatto che “le loro caratteristiche
isolanti sono verificate periodicamente”.
Veniamo
ora alla figura del
preposto ai lavori.
Dopo
aver ricapitolato i compiti del datore di lavoro - in relazione ad esempio alla
valutazione del rischio elettrico, l’adozione delle misure tecniche e
organizzative necessarie e l’individuazione di dispositivi di protezione e procedure
di uso e manutenzione – l’autore sottolinea che il preposto “non ha il compito
di adottare (nel senso di concepire) misure di prevenzione, ma solamente di
fare applicare quelle misure predisposte da altri, intervenendo con le proprie
direttive a impartire le cautele che devono essere osservate”. Al preposto “non
possono essere attribuite responsabilità legate in maniera più o meno diretta
ad attività inerenti alla valutazione del
rischio elettrico proprio perché questa responsabilità è di competenza
esclusiva del datore di lavoro e non è da questi delegabile in alcun modo (art.
17)”.
Il
documento affronta poi il tema della
zona
dei lavori sotto tensione, dove con “lavoro sotto tensione” si intende
lavoro eseguito sulle parti attive di un
impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non
collegate a terra ed in cortocircuito.
Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui
il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con
equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona
dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1.
Dunque
la zona dei lavori sotto
tensione è la regione spaziale nell’intorno della parte attiva all’interno
della “distanza DL definita nella norma EN 50110-1 in relazione alla
tensione nominale del sistema elettrico considerato”.
Concludiamo
questa presentazione ricordando che nel documento sono riportate
ulteriori informazioni su:
-
elementi per il calcolo delle distanze minime di avvicinamento;
-
schematizzazione di operatore a potenziale e operatore a potenziale indefinito;
-
distanze di sicurezza;
-
determinazione della tensione di scarica;
-
sovratensioni di manovra;
-
calcolo della sovratensione statistica;
-
calcolo della tensione di tenuta;
-
distanza ergonomica (la distanza che deve essere “sommata alla distanza
elettrica minima fase-terra o alla distanza elettrica minima tra le fasi, per
tener conto di vari fattori incontrollabili che, durante lo svolgimento del
lavoro sotto tensione, possono influenzare la distanza tra l’operatore e le
parti a potenziale diverso dal suo”).
L’autore
conclude questo documento informativo sottolineando come l’analisi della nuova
regolamentazione mostri come, “in relazione alle particolari metodologie di
lavoro che devono essere adottate nonché alla elevata professionalità richiesta
agli operatori del settore,
l’organizzazione
aziendale e la formazione degli operatori sono punti fondamentali per i quali
il legislatore ha richiesto ‘garanzie’ molto stringenti”. Anche con
riferimento alle statistiche sulle modalità di accadimento degli incidenti nei
lavori sotto tensione, statistiche che mostrano come l’errore umano “sia alla
base della maggiore percentuale degli accadimenti incidentali”.
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