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"La validità dei crediti formativi per RSPP/ASPP"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
19/04/2012 - La
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (
CIIP)
ha favorito la presentazione di due
interpellanze parlamentari (allegate) per:
-
portare allo scoperto la insopportabile esistenza di iniziative che vengono
"
spacciate" per "
Formazione con Crediti RSPP e ASPP",
anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la presenza di
oltre 30 persone, a volte anche di 100 o 200 persone, se non oltre;
-
denunciare che tali iniziative sono chiaramente illegittime già nel tipo di
evento
(
Convegno, Forum,
riunione, ecc. - anziché "
Corso"),
nonché per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e di
riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone/cad. Corso;
-
ribadire l'importanza della
Formazione vera, che è tale SOLO se garantisce
elementi minimi e insopprimibili, dichiarati e certi, tra cui: definizione
dei fabbisogni formativi, progettazione didattica coerente, numero massimo dei
partecipanti, modalità di registrazione, verifiche di ingresso, intermedie e
finali, tipologia e valenza dei materiali didattici, successivo mantenimento di
in-formazione e aggiornamento ai partecipanti, ecc.
Come prevedono tutte le decisioni sancite negli
Accordiin sede di Conferenza Stato-Regioni:
-
a partire dagli
Accordi RSPP/ASPP del 26-01-2006 e
Linee Guida
del 05.10.2006, che ricordiamo essere state approvate (come il D.Lgs.
195/2003 e l'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94)
a fronte della condanna
dell'Italia per sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee
nella causa C-49/00,
che ha dichiarato che "
non avendo
definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le
persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi
professionali per la salute e la
sicurezza dei lavoratori,
la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7,
nn. 3, 5 e 8,
della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE,
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
-
fino agli
Accordi Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datori lavoro/RSPP
del 21.12.201
1, che
prescrivono
obblighi simili, in particolare,
modalità didattiche e un massimo di 35
partecipanti;
le suddette decisioni degli Accordi
Stato-Regioni, prescrivono che i "CORSI":
-
devono prevedere un numero massimo di partecipanti: 30 nel caso di RSPP e
ASPP (e 35 nel caso di lavoratori, dirigenti e preposti);
-
devono essere realizzati con metodologie di apprendimento che garantiscano
un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative
discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore
complessivo prefissato per ogni modulo;
-
devono favorire metodologie di apprendimento basate
sul
problem
solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare
attenzione
ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.
Oggi,
purtroppo, varie
proposte "
spacciate" che prevedono la
presenza di oltre 30 persone, a volte anche con 100 e oltre e
dichiarano di potere assegnare "crediti formativi per RSPP/ASPP"
sono
al di fuori da ogni
ratio di
formazione vera e, anzi,
mostrano rilievi di illegittimità formale o sostanziale.
Come
si può ammettere che:
-
ai Corsi di formazione e aggiornamento
RSPP/ASPP
possano
partecipare 50/100 o oltre 100 persone (gli RSPP hanno obblighi
rilevanti ed essenziali, tra i quali collaborare e partecipare alla valutazione
di "tutti" i rischi e alla redazione del DVR e del DUVRI !);
-
quando è 35 il massimo numero previsto per i lavoratori, preposti e
dirigenti!
Tutte
le proposte che consentono la partecipazione di oltre 30 RSPP (e a maggior
ragione se la consentono senza limite dichiarato, addirittura oltre le 100 o
200 persone)
vanno denunciate, con forza da parte di tutti coloro che
operano con coerenza e correttezza,
affinché la formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro sia
vera,
adeguata e sufficiente come
previsto dal D.Lgs.
81/2008.
Per questi motivi la CIIP ha chiesto, operato e
favorito:
- il deposito di 2 INTERROGAZIONI parlamentari
rivolte al Ministro del Lavoro, Prof.ssa Elsa Fornero;
- l’esame da parte della Conferenza Stato-Regioni e
delle Regioni (Coordinamenti
competenti per materia).
Le 2 interpellanze parlamentari già depositate:
- Camera
dei Deputati, Interrogazione n. 5-06587, primo
firmatario l’On. Antonio Boccuzzi, assieme agli On. Miglioli, Berretta,
Esposito, Rampi, Schirru, Codrelli, Mattesini (Commissione
Lavoro) (formato PDF, 72 kB);
- Senato,
Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02782, primi
firmatari i Sen. Paolo Nerozzi e Giorgio Roilo (Commissioni Lavoro e di
Inchiestainfortuni) e Sen. Francesco
Ferrante (Commissione Ambiente) (formato PDF, 87 kB).
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