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"Lavoro. Telecamere, nessun sopralluogo negli esercizi a rischio"

fonte Italia Oggi / Sicurezza

20/04/2012 -
Procedure semplificate per l’installazione degli impianti di sorveglianza nei piccoli esercizi commerciali. Da un lato la necessità di indirizzare il personale ministeriale verso attività più rilevanti, quali la lotta al sommerso e al lavoro irregolare, dall’altro il fatto che molte attività sono negli ultimi tempi diventate particolarmente a rischio di rapina, fatto sta che il ministero del lavoro ha deciso di rivedere le procedure di autorizzazione eliminando il sopralluogo preventivo sui locali. La nuova procedura è descritta in una nota della direzione generale per l’attività ispettiva prot. 37/0007162 del 16 aprile con la quale il ministero di via Veneto risponde alle numerose richieste di semplificazione nelle procedure di autorizzazione all’uso di impianti audiovisivi che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
 
La prassi finora seguita prevede un sopralluogo tecnico preventivo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta (per esempio, numero e angoli di ripresa delle videocamere). Procedura che secondo il ministero, se ragionevole nei contesti di grandi dimensioni, altrettanto non è nelle realtà più piccole, distogliendo risorse che possono essere utilizzate in altre attività, come appunto il contrasto al lavoro nero o la verifica del controllo delle norme sulla sicurezza. Oltretutto, sottolinea ancora la norma, negli ultimi tempi molte attività economiche, come per esempio tabaccherie, oreficerie, distributori di benzina o ricevitorie, sono particolarmente esposte al rischio di rapine a causa delle consistenti giacenze di denaro e perciò il ricorso alle telecamere rappresenta sempre e comunque sia un deterrente contro le azioni criminose, sia uno strumento per assicurare le fonti di prova nel caso di eventuali reati.
 
Tali circostanze, secondo la nota, sono di per sé sufficienti a rendere chiare le esigenze di tutela dei lavoratori e dunque, quando rappresentate dal datore di lavoro, tali da costituire una «presunzione» di ammissibilità della richiesta. D’ora in poi, quindi, il rilascio dell’autorizzazione si baserà solo sulla documentazione tecnica prodotta. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle ulteriori condizioni legate all’autorizzazione (si veda la tabella).

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