News
"Lavoro. Telecamere, nessun sopralluogo negli esercizi a rischio"
fonte Italia Oggi / Sicurezza
20/04/2012 -
Procedure
semplificate per l’installazione degli impianti di sorveglianza nei
piccoli esercizi commerciali. Da un lato la necessità di indirizzare il
personale ministeriale verso attività più rilevanti, quali la lotta al
sommerso e al lavoro irregolare, dall’altro il fatto che molte attività
sono negli ultimi tempi diventate particolarmente a rischio di rapina,
fatto sta che il ministero del lavoro ha deciso di rivedere le procedure
di autorizzazione eliminando il sopralluogo preventivo sui locali. La
nuova procedura è descritta in una nota della direzione generale per
l’attività ispettiva prot. 37/0007162 del 16 aprile con la quale il
ministero di via Veneto risponde alle numerose richieste di
semplificazione nelle procedure di autorizzazione all’uso di impianti
audiovisivi che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste
dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
La prassi finora seguita prevede un
sopralluogo tecnico preventivo per valutare le caratteristiche del
sistema e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta (per
esempio, numero e angoli di ripresa delle videocamere). Procedura che
secondo il ministero, se ragionevole nei contesti di grandi dimensioni,
altrettanto non è nelle realtà più piccole, distogliendo risorse che
possono essere utilizzate in altre attività, come appunto il contrasto
al lavoro nero o la verifica del controllo delle norme sulla sicurezza.
Oltretutto, sottolinea ancora la norma, negli ultimi tempi molte
attività economiche, come per esempio tabaccherie, oreficerie,
distributori di benzina o ricevitorie, sono particolarmente esposte al
rischio di rapine a causa delle consistenti giacenze di denaro e perciò
il ricorso alle telecamere rappresenta sempre e comunque sia un
deterrente contro le azioni criminose, sia uno strumento per assicurare
le fonti di prova nel caso di eventuali reati.
Tali circostanze, secondo la nota,
sono di per sé sufficienti a rendere chiare le esigenze di tutela dei
lavoratori e dunque, quando rappresentate dal datore di lavoro, tali da
costituire una «presunzione» di ammissibilità della richiesta. D’ora in
poi, quindi, il rilascio dell’autorizzazione si baserà solo sulla
documentazione tecnica prodotta. Resta fermo, ovviamente, il rispetto
delle ulteriori condizioni legate all’autorizzazione (si veda la
tabella).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 825 volte.
Pubblicità