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"La valutazione delle interferenze e i costi della sicurezza"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
26/04/2012 - Riprendiamo la presentazione del resoconto di un intervento tenuto
dall’avvocato Rolando Dubini al seminario bolognese del 14 ottobre 2011 “
Cantieri edili all’interno di stabilimenti
produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008”.
Durante
il seminario, organizzato dall’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Bologna, è stato possibile affrontare le
problematiche dei
cantieri edili
temporanei o mobili con specifico riferimento al Decreto legislativo 81/2008.
In
particolare l’intervento dell’avvocato Dubini, “
Responsabilità
dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente,
responsabile dei lavori”, oltre a entrare nel dettaglio dei
ruoli, compiti e responsabilità dei
vari soggetti correlati al lavoro in cantiere – ad esempio con riferimento ai
lavoratori e a datore
di lavoro, dirigenti e preposti – si sofferma ampiamente anche su temi
delicati, come la gestione degli
appalti, la
valutazione delle
interferenze e i
costi della
sicurezza.
In
relazione all
’affidamento di lavori,
servizi e forniture, il relatore analizzando l’articolo 26 del D.Lgs.
81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione) si sofferma sul tema del
DUVRI
( documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze) e dei costi della
sicurezza, con riferimento all’obbligo di indicare i costi relativi alla
sicurezza del lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile.
In
particolare il
comma 5 dell'articolo 26
del D. Lgs. 81/2008, prevede che
nei
singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice
civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (…). E
i costi di cui primo periodo non sono
soggetti a ribasso (…).
Si
ricorda inoltre che la
violazione di
quest'obbligo “può essere contestata dall'organo di vigilanza, che può
impartire apposita disposizione al fine di vincolare il trasgressore
all'adempimento dell'obbligo”.
E
la eventuale mancata indicazione dei costi della sicurezza, “oltre ad
evidenziare dal versante civilistico una causa di nullità del contratto, può
evidenziare significative carenze del DUVRI nonché una palese violazione per
quanto riguarda la collaborazione prevenzionale costituita di cooperazione e
coordinamento” di cui all'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 81/2008.
Il
relatore indica che
i costi della
sicurezza possono essere di due tipi:
-
“
costi generali della sicurezza, che
ogni impresa deve sempre sostenere, a prescindere dai singoli e specifici
contratti con i quali gli vengono affidati lavori, servizi o forniture”. Costi
che non sono aggiuntivi a quelli dell'opera in esecuzione, o del servizio
dedotto in contratto, ma “sono oneri che, comunque, l'Impresa deve affrontare
per adempiere alle disposizioni previste dalla legislazione prevenzionistica, e
per i quali ha diritto a riceverne il compenso legittimamente spettante
all'interno del compenso complessivamente determinato”;
-
costi della sicurezza da inserire nei
contratti d'appalto:
i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi
allo specifico appalto (sempre comma 5 dell'articolo 26) e quindi
essenzialmente riferibili alle “misure di sicurezza che l'appaltatore che
presenta offerta dovrà sosterrà per l'esecuzione dei lavori a causa della particolare
conformazione che la sua specifica attività verrà ad assumere a causa dei
rischi ambientali propri, ad esempio, del committente, che ospita le imprese
esterne in una ambiente rumoroso o
polveroso che richiede specifici dpi il cui costo va integralmente riconosciuto
come costo specifico della
sicurezza”. Altro esempio può riguardare i ponteggi, i trabattelli, ecc.,
che l'impresa appaltatrice userà all'interno dei siti dell'azienda committente,
che per precisa disposizione di legge (all.XV D.Lgs. n. 81/2008 paragrafo 4)
sono sempre costi
della sicurezza. Inoltre “può essere inclusa anche la sorveglianza
sanitaria, se si tratta di sorveglianza speciale aggiuntiva rispetto a quella
normale dell'impresa, per la quale ultima invece l'appaltatore non potrà e non
dovrà pretendere alcunché dall'impresa committente, visto che questi sono costi
che afferiscono all'esercizio d'impresa”.
Da
parte dell'
azienda committente, “i
costi da indicare nel contratto d'appalto (quando c'è, altrimenti basta
inserirlo all'interno del documento elaborato per la gestione delle
interferenze-DUVRI) sono costi derivanti dall'impiego di risorse dell'azienda
committente per l'esecuzione dei lavori”.
L’autore
si sofferma poi su un punto delicato:
si
devono indicare i costi derivanti dall'applicazione della normativa di
prevenzione, come i costi del D. Lgs. 81/2008? Ad esempio i costi che
l'impresa “deve sostenere per acquistare i DPI, per acquistare gli strumenti
antincendio, costi del consulente, …”
Si
risponde “che analogamente per quanto accade con i lavori pubblici non siano da
valutare i costi
ex lege (ossia
discendenti direttamente dall'applicazione della legge, costi generali, come
quelli di valutazione dei rischi, dpi specifici per il rischio specifico
dell'impresa che esegue i lavori) ma bensì quelli connessi alla specificità del
singolo affidamento (dpi e/o opere provvisionali specifiche per i rischi da
interferenza o necessari per la cooperazione e il coordinamento o di uso
comune)”.
La
nozione di costi
della sicurezza è interamente derivata dalla legislazione prevenzionistica
speciale per i cantieri mobili e temporanei, e in particolare oggi dall'
allegato XV paragrafo IV del D. Lgs. n.
81/2008 che “definisce i costi per la sicurezza, e che può essere
utilizzato proficuamente, e analogicamente per definire i costi per la
sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008”.
Un
altro
importante documento di riferimento, è il parere espresso
dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la determinazione del 5 marzo 2008 sulla “ Sicurezza
nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione
del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei
costi della sicurezza”.
Secondo
questo documento per gli appalti di seguito riportati è possibile
escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: -
la mera fornitura senza installazione, salvo
i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali
e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove
i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e
coordinamento);
-
i servizi per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno»
tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici;
-
i servizi di natura intellettuale, anche
se effettuati presso la stazione appaltante.
Inoltre
per
quantificare i costi della sicurezza
da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far
riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1,
dell'ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 [allegato XV D.Lgs.
81/2008] inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli
apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure
preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da
lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o
inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di
lavoro committente);
d) i mezzi e
servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, etc.);
e) le procedure
previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Senza
dimenticare che
la stima dei costi dovrà
essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard
o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia
disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi
dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Il
relatore ricorda che un altro riferimento prezioso è desumibile dal documento
della Conferenza delle regioni e delle province autonome “ Linee guida per la stima dei
costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi– Prime
indicazioni operative”, linee guida predisposte dal gruppo di lavoro
interregionale istituito presso Itaca ed approvate dalla Conferenza delle
Regioni nella seduta del 20 marzo 2008.
Infine
per
definire i costi della sicurezza
si può fare riferimento anche al documento della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome “ Linee guida per
l’applicazione del D.P.R. 222/03 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31,
comma 1 legge 109/94”.
Il
documento oltre a fornire linee di indirizzo propone anche alcuni
esempi di costi della sicurezza.
Per
concludere questa breve disamina dell’intervento dell’avvocato Dubini, ne
riprendiamo uno: l’
esempio n.5.
Dovendo operare su
tutti i lati dell’isolato, nel cantiere è prevista la presenza di due gru, a
specifico servizio delle relative aree, in cui opereranno però imprese diverse,
con funzioni diverse. La notevole altezza del corpo di fabbrica dell’isolato
non permette la visione contemporanea delle aree di azione delle gru,
soprattutto quando operano a terra in aree contigue, e servendo imprese diverse
con funzioni diverse. Questa organizzazione delle gru implica una forte
interferenza tra di loro, soprattutto tra imprese operanti a terra e la
movimentazione di carichi sospesi nel cantiere. Al fine di ridurre i rischi
viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di
interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e
le fasi lavorative a terra. Il costo dell’operatore a terra, per il tempo
previsto a coordinare la presenza delle grù in sovrapposizione, è un costo
della sicurezza.
E
un esempio analogo a quello di cui al n. 5 “può ipotizzarsi per quel che
riguarda la stesura congiunta tra datore di lavoro committente e/o suo
rappresentante e datori di lavoro delle imprese appaltatrici e/o sui
rappresentanti del verbale di sopralluogo/coordinamento/cessione delle aree di
lavoro, nel qual caso andrà riconosciuto come costo della sicurezza specifico
per quel determinato appalto l'importo risultate dalla quantità di ore da
impiegare per il sopralluogo moltiplicato per il prezzo unitario di un'ora di
lavoro”.
“ Responsabilità
dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente,
responsabile dei lavori”, intervento a cura dell’avvocato Rolando Dubini al
seminario “Cantiere edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e
titolo IV del D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 310 kB).
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