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"La valutazione delle interferenze e i costi della sicurezza"

fonte puntosicuro.it / Sicurezza

26/04/2012 - Riprendiamo la presentazione del resoconto di un intervento tenuto dall’avvocato Rolando Dubini al seminario bolognese del 14 ottobre 2011 “ Cantieri edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008”.
Durante il seminario, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, è stato possibile affrontare le problematiche dei cantieri edili temporanei o mobili con specifico riferimento al Decreto legislativo 81/2008.
 
In particolare l’intervento dell’avvocato Dubini, “ Responsabilità dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente, responsabile dei lavori”, oltre a entrare nel dettaglio dei ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti correlati al lavoro in cantiere – ad esempio con riferimento ai lavoratori e a datore di lavoro, dirigenti e preposti – si sofferma ampiamente anche su temi delicati, come la gestione degli appalti, la valutazione delle interferenze e i costi della sicurezza.
 
In relazione all ’affidamento di lavori, servizi e forniture, il relatore analizzando l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) si sofferma sul tema del DUVRI ( documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e dei costi della sicurezza, con riferimento all’obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile.
 
In particolare il comma 5 dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (…). E i costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso (…).
Si ricorda inoltre che la violazione di quest'obbligo “può essere contestata dall'organo di vigilanza, che può impartire apposita disposizione al fine di vincolare il trasgressore all'adempimento dell'obbligo”.
E la eventuale mancata indicazione dei costi della sicurezza, “oltre ad evidenziare dal versante civilistico una causa di nullità del contratto, può evidenziare significative carenze del DUVRI nonché una palese violazione per quanto riguarda la collaborazione prevenzionale costituita di cooperazione e coordinamento” di cui all'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Il relatore indica che i costi della sicurezza possono essere di due tipi:
- “ costi generali della sicurezza, che ogni impresa deve sempre sostenere, a prescindere dai singoli e specifici contratti con i quali gli vengono affidati lavori, servizi o forniture”. Costi che non sono aggiuntivi a quelli dell'opera in esecuzione, o del servizio dedotto in contratto, ma “sono oneri che, comunque, l'Impresa deve affrontare per adempiere alle disposizioni previste dalla legislazione prevenzionistica, e per i quali ha diritto a riceverne il compenso legittimamente spettante all'interno del compenso complessivamente determinato”;
- costi della sicurezza da inserire nei contratti d'appalto: i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (sempre comma 5 dell'articolo 26) e quindi essenzialmente riferibili alle “misure di sicurezza che l'appaltatore che presenta offerta dovrà sosterrà per l'esecuzione dei lavori a causa della particolare conformazione che la sua specifica attività verrà ad assumere a causa dei rischi ambientali propri, ad esempio, del committente, che ospita le imprese esterne in una  ambiente rumoroso o polveroso che richiede specifici dpi il cui costo va integralmente riconosciuto come costo specifico della sicurezza”. Altro esempio può riguardare i ponteggi, i trabattelli, ecc., che l'impresa appaltatrice userà all'interno dei siti dell'azienda committente, che per precisa disposizione di legge (all.XV D.Lgs. n. 81/2008 paragrafo 4) sono sempre costi della sicurezza. Inoltre “può essere inclusa anche la sorveglianza sanitaria, se si tratta di sorveglianza speciale aggiuntiva rispetto a quella normale dell'impresa, per la quale ultima invece l'appaltatore non potrà e non dovrà pretendere alcunché dall'impresa committente, visto che questi sono costi che afferiscono all'esercizio d'impresa”.
 
Da parte dell' azienda committente, “i costi da indicare nel contratto d'appalto (quando c'è, altrimenti basta inserirlo all'interno del documento elaborato per la gestione delle interferenze-DUVRI) sono costi derivanti dall'impiego di risorse dell'azienda committente per l'esecuzione dei lavori”.
 
L’autore si sofferma poi su un punto delicato: si devono indicare i costi derivanti dall'applicazione della normativa di prevenzione, come i costi del D. Lgs. 81/2008? Ad esempio i costi che l'impresa “deve sostenere per acquistare i DPI, per acquistare gli strumenti antincendio, costi del consulente, …”
Si risponde “che analogamente per quanto accade con i lavori pubblici non siano da valutare i costi ex lege (ossia discendenti direttamente dall'applicazione della legge, costi generali, come quelli di valutazione dei rischi, dpi specifici per il rischio specifico dell'impresa che esegue i lavori) ma bensì quelli connessi alla specificità del singolo affidamento (dpi e/o opere provvisionali specifiche per i rischi da interferenza o necessari per la cooperazione e il coordinamento o di uso comune)”.
 
La nozione di costi della sicurezza è interamente derivata dalla legislazione prevenzionistica speciale per i cantieri mobili e temporanei, e in particolare oggi dall' allegato XV paragrafo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che “definisce i costi per la sicurezza, e che può essere utilizzato proficuamente, e analogicamente per definire i costi per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008”.
 
Un altro importante documento  di riferimento, è il parere espresso dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione del 5 marzo 2008 sulla “ Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”.
 
Secondo questo documento per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: - la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
 
Inoltre per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, dell'ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 [allegato XV D.Lgs. 81/2008] inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
 
Senza dimenticare che la stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
 
Il relatore ricorda che un altro riferimento prezioso è desumibile dal documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome “ Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi– Prime indicazioni operative”, linee guida predisposte dal gruppo di lavoro interregionale istituito presso Itaca ed approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 20 marzo 2008.
 
Infine per definire i costi della sicurezza si può fare riferimento anche al documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “ Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94”.
 
Il documento oltre a fornire linee di indirizzo propone anche alcuni esempi di costi della sicurezza.
 
Per concludere questa breve disamina dell’intervento dell’avvocato Dubini, ne riprendiamo uno: l’ esempio n.5.
Dovendo operare su tutti i lati dell’isolato, nel cantiere è prevista la presenza di due gru, a specifico servizio delle relative aree, in cui opereranno però imprese diverse, con funzioni diverse. La notevole altezza del corpo di fabbrica dell’isolato non permette la visione contemporanea delle aree di azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue, e servendo imprese diverse con funzioni diverse. Questa organizzazione delle gru implica una forte interferenza tra di loro, soprattutto tra imprese operanti a terra e la movimentazione di carichi sospesi nel cantiere. Al fine di ridurre i rischi viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e le fasi lavorative a terra. Il costo dell’operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle grù in sovrapposizione, è un costo della sicurezza.
E un esempio analogo a quello di cui al n. 5 “può ipotizzarsi per quel che riguarda la stesura congiunta tra datore di lavoro committente e/o suo rappresentante e datori di lavoro delle imprese appaltatrici e/o sui rappresentanti del verbale di sopralluogo/coordinamento/cessione delle aree di lavoro, nel qual caso andrà riconosciuto come costo della sicurezza specifico per quel determinato appalto l'importo risultate dalla quantità di ore da impiegare per il sopralluogo moltiplicato per il prezzo unitario di un'ora di lavoro”.
    
 
 
Responsabilità dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente, responsabile dei lavori”, intervento a cura dell’avvocato Rolando Dubini al seminario “Cantiere edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 310 kB).
 

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