News
"Imparare dagli errori: incidenti nell’attività di imbiancatura"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
26/04/2012 - La rubrica “Imparare dagli errori” ha intrapreso una breve indagine su
incidenti e rischi delle attività di
imbianchino,
di
intonacatore, di
stuccatore, di
gessatore in ambito edile.
Se
qualche settimana fa ci siamo soffermati in particolare sugli infortuni in cui
sono coinvolti gli stuccatori, oggi presentiamo le dinamiche di diversi
incidenti in cui sono coinvolti degli
imbianchini.
Incidenti
contenuti sia nel archivio elaborato da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la
prevenzione degli infortuni, sia nell’archivio di
INFOR.MO.
- strumento
per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
“Un
apprendista di una ditta di imbianchini e il suo capo si trovano sul tetto di
una casa per svolgere dei lavori di manutenzione. Per poter imbiancare il
rivestimento esterno dei
lucernari,
usano una scala per tetto fai-da-te realizzata con dei listoni per tetti. La
scala viene appoggiata alle tegole e come aggancio usano i paraneve. Per due
settimane tutto fila liscio. Ma arrivati all’ultimo lucernario succede
l’irreparabile. La scala scivola via all’improvviso facendo precipitare il capo
della ditta da un’altezza di 10 m. Nell’urto con il terreno sottostante egli
riporta lesioni fatali”.
Il
secondo caso, tratto come il
seguente da
INFOR.MO.,
è relativo ad
attività di tinteggiatura
interni ed esterni in un cantiere allestito per la costruzione di
fabbricati pluriplano.
Nel
cantiere il committente dei lavori è anche l’appaltatore principale.
Ad
un certo i fabbricati sono costruiti e il cantiere viene chiuso. Mancano solo
le rifiniture interne ed esterne e tra queste le tinteggiature.
Il
commitente-appaltatore decide, per velocizzare i lavori, di contattare l’imbianchino
per la tinteggiatura
esterna.
I
due concordano di iniziare i lavori durante il periodo di chiusura del
cantiere. Tale decisione viene presa dal committente senza interpellare il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori. L’imbianchino, per effettuare i lavori di
tinteggiatura esterna, erige un
trabattello
che raggiunge l’altezza di circa 8 metri.
Mentre
l’imbianchino sta tinteggiando la parte alta del fabbricato e quindi si trova
al piano più alto del trabattello, ad un certo punto, per cause che non si sono
riuscite a determinare, il trabattello si ribalta trascinando con sé il
lavoratore autonomo che nell’impatto con il terreno muore sul colpo.
Dalle
indagini esperite è risultato che il trabattello
era privo di stabilizzatori e non era ancorato alle pareti.
Al
di là dei problemi nella organizzazione e pianificazione dei lavori, la scheda di
INFOR.MO. riporta gli errori di mancato ancoraggio/stabilizzazione del
trabattello e l’inadeguatezza delle protezioni.
Il
terzo caso è relativo ad un
incidente durante
lavori di
ristrutturazione di un fabbricato (intonaco).
Un
imbianchino opera stando in piedi sul davanzale di una finestra, al terzo
piano di un appartamento, ed è intento a
pitturare l’arco della finestra. Nell’occasione non indossa l’ imbracatura
anticaduta e non ha predisposto alcuna opera provvisionale.
Ad
un certo punto cade dalla finestra.
È
lampante l’
assenza di ogni dispositivo
di protezione individuale anticaduta.
La prevenzione
Anche
in questo caso recuperiamo alcuni elementi di prevenzione tratti da Suva in relazione alle
indagini e alle misure di prevenzione correlate al
primo caso descritto: l’imbianchino caduto dal tetto assieme alla
scala.
Dalle
indagini è emerso che i paraneve “non avevano retto il peso della scale e della
persona. Quel tipo di fissaggio non era consentito. Solo questo, tuttavia, non
avrebbe dovuto causare l'incidente. L’errore fatale è stato non volere
utilizzare alcun dispositivo
anticaduta, neppure un’imbracatura di sicurezza o una parete di copritetto
o un ponteggio”.
Le
regole vitali disattese sono state dunque diverse.
Resta
da chiedersi se la ditta di imbianchini “sapeva come eseguire i lavori in quota
in condizioni di sicurezza e se il personale era stato istruito come si deve”.
Oltre
a ricordare la pianificazione delle necessarie misure di sicurezza già nel contratto
d’appalto, Suva riporta ulteriori
misure
di prevenzione per evitare infortuni simili:
-
“prima di eseguire i lavori controllare se tutti i dispositivi di protezione
sono presenti e correttamente installati;
-
se i dispositivi di
protezione mancano, sono difettosi o incompleti, dire stop e sospendere i
lavori;
-
istruire i lavoratori su come mettere in sicurezza i lati aperti a partire da
un'altezza di caduta di 2 m;
-
verificare regolarmente se le istruzioni di lavoro sono state rispettate;
-
non utilizzare attrezzature di lavoro improvvisate;
-
mettere in sicurezza le scale per tetti con mezzi adeguati”.
Altre
misure specifiche per i lavoratori:
-
“informarsi sui pericoli presenti sul posto di lavoro e pretendere precise
istruzioni dal datore di lavoro;
-
rispettare le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza;
-
se mancano i necessari dispositivi di protezione, dire stop, non iniziare i
lavori e richiedere al datore di lavoro di fornirli;
-
controllare i dispositivi di protezione prima di iniziare i lavori. segnalare
eventuali difetti o irregolarità al superiore”.
Infine
dal documento Suva per la
formazione dal titolo “ Otto regole vitali per pittori e gessatori – Vademecum” riprendiamo alcuni consigli relativi all’uso
di ponteggi.
Si
ricorda che per lavori su ampie superfici, “il
ponteggio per facciate è l’attrezzatura più idonea. Esso viene
montato, di regola, da un installatore di ponteggi” e i lavoratori “non devono
assolutamente apportare modifiche”: questi interventi “competono esclusivamente
all’installatore del ponteggio”!
Il
documento offre poi informazioni sui
ponteggi
mobili su ruote e sui
ponteggi per
soffitti e ricorda che è meglio non utilizzare scale a
pioli semplici o doppie, ma sono da preferire ponteggi o piattaforme
elevabili.
Alcuni
aspetti importanti relativi al
ponteggio:
-
“attenzione alle aperture nelle pareti scoperte al margine del ponteggio”;
-
“qualità dei piani di calpestio (no ai pannelli da casseratura, legno di buona
qualità);
-
accesso sicuro;
-
protezione laterale indispensabile a partire da un’altezza di 2 m”, “anche sul
lato parete se la distanza è superiore a 30 cm”.
Suva,
pagina web dedicata all’infortunio correlato alla caduta
dal tetto di un imbianchino (pittore).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1513 volte.
Pubblicità