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"La Cassazione sul nolo a caldo di una attrezzatura"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/05/2012 - Viene posto al vaglio della Corte di Cassazione in questa sentenza
la individuazione delle eventuali responsabilità a seguito di un infortunio
occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice durante l’uso di un
macchinario fornito con noleggio
a caldo. In tal caso, sostiene la
suprema Corte, il titolare dell’impresa che noleggia
macchinari e mette a disposizione anche il manovratore dello stesso non assume
nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore una posizione di garanzia in
relazione ai rischi connessi agli ambienti di lavoro. Gli obblighi protettivi, infatti, riguardano
specificatamente il manovratore il quale, non di meno, risponde dei danni
connessi all’oggetto principale dell’obbligazione e cioè al funzionamento della
macchina.
L’evento infortunistico e le imputazioni.
Il G.I.P. del Tribunale ha dichiarato colpevole
del delitto di omicidio colposo il manovratore di una gru tratto a giudizio per
rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., aggravato dalla violazione
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere cagionata
la morte di un operaio mentre manovrava a terra una piattaforma
"ragno" di una gru semovente sulla quale agiva l’operaio stesso. La
piattaforma mobile, infatti, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era
ribaltata ed il lavoratore che si trovava a bordo della navetta era precipitato
al suolo. La macchina, oggetto dell’infortunio, era stata noleggiata da
un’impresa su incarico dall’Università degli Studi con la formula del noleggio
a caldo e cioè del mezzo fornito del manovratore che nella circostanza era il
fratello del titolare dell’impresa stessa.
La Corte di Appello ha confermata la sentenza
resa dal primo giudice ponendo in evidenza che le modalità di stabilizzazione
della piattaforma, poste in essere in concreto, non risultavano conformi alle
indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina e ciò in quanto
il posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente,
lungo l'arco dei 360, mentre nel caso particolare era stato accertato che gli
stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed
erano posizionati su un piano inclinato caratterizzato da ingente presenza di
pietrisco. Era inoltre emerso che gli stabilizzatori si trovavano su due tavole
sovrapposte di circa 5 centimetri di spessore e che dette tavolette avevano
ceduto provocando il ribaltamento
della navetta.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni del ricorrente.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato
ha proposto ricorso per cassazione sostenendo di non essere in una posizione di
garanzia rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio in quanto tra lui
e l’operaio stesso non vi era alcun rapporto di subordinazione o
parasubordinazione per cui nessun profilo di colpa risultava ascrivibile a lui in
relazione all' utilizzo della gru. Il ricorrente ha evidenziato
inoltre di avere dimostrato in giudizio di avere adeguate conoscenze tecniche
circa l'utilizzo della gru, di avere inoltre correttamente posizionata la
piattaforma secondo le indicazioni del manuale d'uso e, per verificare
l'idoneità delle operazioni di posizionamento, di avere altresì effettuato pure
un collaudo che aveva sortito esito positivo.
L’imputato ha quindi ribadito di avere
posizionato la piattaforma avvalendosi di apposite tavole di legno per la
ripartizione dei carichi e che la rottura delle predette tavole fosse stata la
conseguenza del ribaltamento del mezzo e non la causa dell'evento così come
ritenuto dai giudici. Secondo il ricorrente ancora, nel caso particolare, doveva
trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 45 c. p. atteso che il
ribaltamento del mezzo si era verificato per fattori imprevisti ed
imprevedibili e lo stesso, con riguardo alla dinamica causale del sinistro, aveva
prospettata una ricostruzione alternativa rispetto a quanto ritenuto nella
sentenza impugnata ponendo in evidenza altresì che nel caso in esame non erano
neppure entrati in funzione gli
specifici dispostivi di sicurezza del macchinario.
Le decisioni della suprema Corte.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte di
Cassazione ha ribadito, infatti, quanto già evidenziato dalla Corte di Appello
e cioè la individuazione di un profilo di colpa a carico del manovratore il
quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale dove
si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della
gru. Giustamente la Corte territoriale, ha sostenuto la Sez. IV, ha rilevata
l'inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l'erroneo
allargamento degli stabilizzatori e che dagli accertamenti effettuati sul posto
era emerso che il carico gravava asimmetricamente sugli stabilizzatori di
sinistra per cui il supporto di legno per la distribuzione del carico aveva
ceduto.
“
Il soggetto
titolare dell'impresa che noleggia macchinari”, ha quindi sostenuto la
suprema Corte “
e che mette a disposizione
anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze
dell'appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi
all'ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi
all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina”.
La Sez. IV, sottolineando che l’imputato durante le operazioni manovrava da
terra a mezzo di telecomando la navetta situata all'estremità del braccio
telescopico sulla quale si trovava l'operaio, ha quindi concluso affermando che
“
in
caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione
dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi
riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi
al funzionamento della macchina”.
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